Sentenza n. 178 del 2007

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SENTENZA N. 178

ANNO 2007

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell’Istituto oncologico veneto), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2006.

            Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

            udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

            uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario competente per la notificazione il 25 febbraio 2006, notificato il successivo giorno 27 dello stesso mese e depositato in cancelleria il  7 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell’Istituto oncologico veneto).

            Il ricorrente premette che la  materia degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni è stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 270 del 2005, nella quale è stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potestà legislativa statale  di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (essendo tali istituti non enti nazionali, bensì enti a mera rilevanza nazionale), tuttavia l’esigenza di garantire un’adeguata uniformità al sistema e la tutela degli interessi unitari esistenti in materia giustifica l’attrazione  allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, lo Stato sarebbe legittimamente intervenuto in materia di IRCCS con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), avocando a sé certi poteri, ma contemporaneamente prevedendo la necessità di un’intesa con le Regioni, come risulterebbe dall’art. 5 del d. lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui questo rimette ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle «modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico non trasformati in Fondazioni», intesa raggiunta con l’accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004.

Conseguentemente, secondo il ricorrente, in materia di IRCCS non trasformati in fondazioni, la potestà legislativa regionale deve rispettare i principî fondamentali contenuti nel d. lgs. n. 288 del 2003 e nel relativo atto d’intesa, che del primo costituirebbe parte integrante, profilandosi altrimenti la violazione, per un verso, dell’art. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione.

In particolare, i menzionati profili di illegittimità costituzionale sarebbero ravvisabili nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 3.

Il comma 3, nello stabilire che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale, si porrebbe in contrasto con l’art. 2, comma 1, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004, il quale prevede una diversa composizione di detto consiglio, statuendo che questo sia «composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione».

Il comma 4, poi, disponendo che il presidente del consiglio di indirizzo e verifica  dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso, violerebbe l’art. 2, comma 1, dell’atto di intesa, il quale invece prevede che esso sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.

Il comma 5, che statuisce che il presidente del collegio  sindacale dell’Istituto è nominato dal direttore generale tra i tre componenti designati dal Consiglio regionale, confliggerebbe con l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003, il quale dispone che il presidente venga eletto dai sindaci all’atto della prima seduta.

Il comma 6, nello stabilire che l’incarico di direttore scientifico dell’Istituto non può essere rinnovato per più di una volta consecutiva, sarebbe anch’esso illegittimo, violando l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa, il quale non pone alcuna limitazione alla possibilità di rinnovo del suddetto incarico.

Infine, il comma  7, che prevede che, sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato dell’amministrazione dell’Istituto, si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003, il quale  attribuisce al Ministro della salute il potere di nomina del commissario.

            2. – La Regione Veneto si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo che la Corte confermi la legittimità costituzionale delle norme impugnate, eventualmente anche sollevando previamente davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

            Ad avviso della difesa regionale, le questioni proposte dal ricorrente dovrebbero essere esaminate e decise alla luce della sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte della disciplina statale di principio sulla quale si fondano le disposizioni dell’atto d’intesa del 1° luglio 2004 invocate dal Presidente del Consiglio dei ministri come parametro interposto, disposizioni che invece, proprio a séguito della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, non sarebbero più idonee ad integrare i parametri costituzionali asseritamente violati.

            In particolare, rispetto alle censure mosse ai commi 3 e 4 dell’art. 3 della legge regionale n. 26 del 2005, la Regione Veneto sottolinea che, con riferimento all’organo di indirizzo degli IRCCS, la sentenza n. 270 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003 nella parte in cui imponeva la composizione paritetica fra rappresentanti regionali e ministeriali del Consiglio di indirizzo degli IRCCS non trasformati e la nomina da parte dei Ministro della salute del presidente dell’istituto non trasformato, espungendo dal testo originario le parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell’istituto, le parole «nominato dal Ministro della salute».

            Le disposizioni impugnate, pertanto, si sarebbero limitate a recepire le indicazioni contenute nella citata sentenza n. 270 del 2005. Né potrebbe pervenirsi a conclusione diversa sulla base dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che, sul punto, riproduce le prescrizioni legislative dichiarate illegittime da quella sentenza.

            Quanto all’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2005, la Regione Veneto afferma che la norma, pur discostandosi dalla lettera dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003, non eccede però i limiti della competenza legislativa regionale, perché, nel disporre che il presidente del collegio sindacale dell’Istituto oncologico veneto è nominato dal direttore generale tra i tre componenti designati dal Consiglio regionale, si limiterebbe a fissare norme di organizzazione per le quali non sussisterebbero esigenze di carattere unitario tali da giustificare l’attrazione della relativa disciplina in capo allo Stato. Se, invece, si dovesse obiettare che la sentenza n. 270 del 2005 ha formalmente fatto salvo l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003 e non si volesse accedere all’idea della necessaria cedevolezza di quest’ultima disposizione di fronte alla diversa determinazione assunta in sede regionale, la conclusione della legittimità della legge regionale presupporrebbe, ad avviso della Regione, la previa dichiarazione di incostituzionalità della norma statale; a tal fine la Regione chiede che la Corte, ove occorra, sollevi davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., perché, per un verso, la norma censurata introdurrebbe una disciplina non limitata alla determinazione dei principî fondamentali e, per altro verso, la Regione (e non lo Stato) costituirebbe il livello adeguato di amministrazione e controllo sull’attività dell’Istituto oncologico veneto.

            A proposito dell’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2005 – nella parte in cui dispone che l’incarico di direttore scientifico dell’Istituto non può essere rinnovato per più di una volta consecutiva, contrariamente all’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che non prevede alcun limite alla possibilità di rinnovo dell’incarico – la Regione Veneto deduce che: a) la Regione può legittimamente dettare disposizioni organizzative di dettaglio, quale quella in esame, nelle materie di legislazione concorrente; b) non vi è alcuna esigenza di carattere unitario atta a giustificare la preferenza per una disciplina centralizzata; c) gli IRCCS (anche quelli non trasformati in fondazioni) sono oggi enti autonomi, non più “nazionali”, ma “a rilevanza nazionale”, rientranti nell’ambito della legislazione regionale di tipo concorrente; d) così come la sentenza n. 270 del 2005 ha sanzionato l’eccessivo grado di definizione della disciplina di rango legislativo, a maggior ragione si dovrebbe convenire che neppure l’intesa del 2004, nella parte in cui eccede in analiticità, possa sortire l’effetto di vincolare la potestà legislativa regionale; e) in ogni caso, l’intesa del 2004 (come una qualsiasi altra intesa) non può, in assenza di conformi disposizioni di legge di principio, costituire o integrare il parametro dello scrutinio di costituzionalità di una legge regionale, arrivando a comprimere l’ambito di competenza legislativa che la Costituzione ha attribuito alle Regioni.

            Riguardo all’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 26 del 2005, la Regione Veneto deduce che la norma, prevedendo la nomina di un commissario straordinario per la fase di avvio dell’Istituto oncologico veneto, disciplina una fattispecie che non trova riscontro né nel d. lgs. n. 288 del 2003, né nella legge n. 3 del 2003. Il richiamo operato dal ricorrente al commissario contemplato dall’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2005, per l’adozione dello statuto in caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione negli IRCCS trasformati in fondazioni, sarebbe del tutto inconferente, stante la diversità delle due figure.

            Più in generale, la difesa regionale deduce che il Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce all’atto di intesa del 1° luglio 2004 una forza di cui é sprovvisto, sia in sé, in quanto accordo istituzionale (e non fonte normativa costituzionale), sia rispetto alla Costituzione ed alla legge, alle prescrizioni delle quali rimane comunque subordinato.

            Sotto il primo profilo, la Regione ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 437 del 2001, ha precisato che le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione: il che nella specie non si verificherebbe. Né il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni potrebbe esser dilatato fino a dedurne condizionamenti, non altrimenti riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione e al contenuto delle leggi.

            Sotto il secondo profilo, la Regione Veneto afferma che è pacifico che il sistema costituzionale, se prevede che il principio di leale collaborazione si esplichi nelle forme più diverse, non consente però che tali forme possano porsi contra legem, perché altrimenti si aprirebbe la strada all’elusione del sistema delle fonti in genere e della Costituzione in particolare. Conseguentemente dovrebbe ritenersi che l’illegittimità costituzionale di una legge fondante travolga gli atti, normativi e non normativi, da essa derivati: ciò che accade nel rapporto tra legge di delega (nella fattispecie, la legge n. 3 del 2003) e decreto delegato (nella specie, il d. lgs. n. 288 del 2003), avverrebbe anche nel rapporto tra disciplina legislativa e disciplina negoziata (nella fattispecie costituita dall’atto di intesa del 1° luglio 2004).

            Infine, la difesa regionale sottolinea che la legge regionale n. 26 del 2005 attualizza e non viola il principio di leale collaborazione istituzionale, fondandosi su un’attenta ricerca dell’equilibrio tra il ruolo della Regione e il ruolo, per il tramite del Ministero della salute, dello Stato, come sarebbe dimostrato dal fatto che il direttore generale dell’Istituto oncologico veneto sarebbe nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministero della salute e il direttore scientifico dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e che, sebbene la Corte costituzionale abbia censurato la partecipazione al collegio sindacale di soggetti designati a livello ministeriale, si preveda, ciò nondimeno, che uno di essi sia designato dal Ministero competente.

            3. – Con memoria notificata alla Regione Veneto e depositata in cancelleria il 25 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente alle questioni proposte rispetto all’art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 26 del 2005.

            Con memoria depositata il 24 aprile 2007, la difesa della Regione Veneto ha dato atto dell’avvenuta accettazione della rinuncia da parte della Giunta regionale del Veneto.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell’Istituto oncologico veneto), per contrasto con i principî fondamentali in materia di ordinamento degli Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni contenuti nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e nell’atto di intesa adottato il 1° luglio 2004 (recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»).

2. – In relazione alle censure concernenti l’art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 26 del 2005, questa Corte prende atto dell’intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione Veneto, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in parte qua.

Il thema decidendum risulta così circoscritto alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto i commi 3, 6 e 7 dello stesso art. 3.

3. – L’art. 3, comma 3, della legge regionale Veneto n. 26 del 2005 dispone che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ed il principio della leale collaborazione istituzionale, ponendosi in contrasto con il contenuto dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 il quale, all’art. 2, comma 1, prevede che due membri del consiglio debbono essere nominati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione ed il quinto, con funzioni di presidente, ancora dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.

La questione non è fondata.

            L’art. 42, comma 1, lettera p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), nel conferire al Governo la delega per il riordino degli IRCCS, disponeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere, per tali enti non trasformati in fondazioni (categoria alla quale appartiene anche l’Istituto oncologico veneto), che l’organo di indirizzo fosse composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal Presidente della Regione. Il presidente dell’istituto doveva essere nominato dal Ministro della salute.

Il conseguente decreto legislativo n. 288 del 2003, all’art. 5, ha rinviato ad un atto di intesa la disciplina delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni, pur non riproducendo l’indicazione di principio contenuta nella citata lettera p) dell’art. 42 della legge delega a proposito della composizione dell’organo di indirizzo. Tuttavia, quest’ultima indicazione è stata espressamente tenuta presente dalle parti al momento dell’adozione dell’atto di intesa del 1° luglio 2004. La premessa di tale atto riproduce, infatti, l’intero art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003 e l’art. 2, comma 1, dell’atto di intesa, nel definire la composizione dell’organo di indirizzo degli IRCCS non trasformati in fondazioni, ripete quanto disposto al riguardo dalla legge delega.

            Ora, la sentenza n. 270 del 2005 di questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003, ma ha ritenuto nel contempo non fondata la questione di  legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 288 del 2005, riconoscendo che l’intesa prevista da tale disposizione - pur non costituendo una fonte normativa - rappresenta «una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull’intero territorio nazionale, di quali debbano essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali». E’ chiaro, però, che l’intesa, nella parte in cui dispone che l’organo di indirizzo dell’istituto sia composto da membri designati per metà dal Ministro e per metà dal Presidente della Regione (e dal presidente, a sua volta nominato dal Ministro), è divenuta anch’essa illegittima.

Infatti se, a seguito della sentenza n. 270 del 2005, non può dirsi venuta meno l’esigenza di uniformità sul piano nazionale in materia di definizione della composizione degli organi di indirizzo degli istituti in questione, non può però ritenersi fondata la pretesa dello Stato – sostenuta dal ricorrente – di vedersi riconosciuto il diritto a designare il presidente e due componenti del consiglio di indirizzo e verifica sulla base del disposto dell’art. 2, comma 1, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004.

L’intesa non è, per vero, un’autonoma fonte di disciplina degli IRCCS non trasformati in fondazioni. E’, infatti, dalla legislazione statale che derivano sia la legittimazione a ricercare una disciplina tendenzialmente uniforme per quegli enti, sia i limiti al contenuto della disciplina stessa. Ne consegue che, essendo stato dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003 nella parte relativa alla composizione dell’organo di indirizzo degli istituti in questione, lo Stato non può invocare l’efficacia vincolante della previsione dell’intesa che di quella norma statale incostituzionale rappresenta la riproduzione.

4. – L’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2005 è impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente nella parte in cui dispone che l’incarico di direttore scientifico dell’Istituto oncologico veneto non sia rinnovabile per più di una volta consecutiva.

Ad avviso del ricorrente, tale previsione legislativa violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ed il principio della leale collaborazione istituzionale, perché contrasterebbe con l’art. 3, comma  5, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004, il quale non pone alcuna limitazione alla possibilità di rinnovo del suddetto incarico.

La questione è fondata.

A proposito del direttore scientifico degli IRCCS, questa Corte, con la citata sentenza n. 270 del 2005, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme statali (art. 42, comma 1, lettere b e p della legge n. 3 del 2003 e artt. 3, comma 4, e 5 del d. lgs. n. 288 del 2003) che attribuiscono il potere di nomina al Ministro della salute, affermando che un simile potere è giustificato dalla necessità che sia garantita una visione unitaria sul piano della ricerca scientifica dell’intera rete degli IRCCS. Nessuna delle menzionate norme statali impone limiti al rinnovo di simili incarichi, onde è pienamente conforme alla disciplina di principio l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che, nel precisare espressamente che l’incarico di direttore scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni può essere rinnovato, non assoggetta tale facoltà a limitazioni di sorta.

L’illegittimità dell’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2005 è chiara: tale articolo, infatti, introducendo un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico contrasta con il principio fondamentale in materia di «ricerca scientifica» dettato dalla disciplina statale e finisce per pregiudicare l’interesse che giustifica l’attribuzione al Ministro della salute del potere in questione.

Né è possibile affermare che la disposizione regionale impugnata sia una norma di dettaglio e come tale rientrante nella competenza regionale. In senso contrario è sufficiente osservare che introdurre limiti alla facoltà di rinnovo significa inevitabilmente incidere direttamente sul pieno esercizio del potere di scelta del direttore scientifico.

Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 6, della legge regionale Veneto n. 26 del 2005, nella parte in cui esclude che l’incarico di direttore scientifico possa essere rinnovato per  più di una volta.

5. – L’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 26 del 2005 prevede la nomina, da parte della Giunta regionale, di un commissario straordinario incaricato dell’amministrazione dell’Istituto oncologico veneto sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

Il ricorrente sostiene che la disposizione contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., e con il principio della leale collaborazione istituzionale, perché detta una disciplina diversa da quella contemplata nell’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003.

La questione non è fondata.

Invero, l’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003 ha riguardo ad un evento che potrebbe verificarsi nel corso del procedimento di trasformazione in fondazioni degli IRCCS già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2003, vale a dire la mancata adozione, da parte del consiglio d’amministrazione dell’IRCCS oggetto della trasformazione, del nuovo statuto approvato dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione. L’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 288 del 2003 stabilisce appunto che, in simile casi, il Ministro, ancora una volta d’intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede all’adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.

Si tratta, pertanto, di una disposizione che disciplina una vicenda (trasformazione dell’IRCCS da ente pubblico in fondazione) diversa da quella regolata dalla norma regionale impugnata, la quale, invece, concerne la fase precedente al primo insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell’Istituto oncologico veneto che ha natura di ente pubblico e non di fondazione.

La norma interposta indicata dal ricorrente non è, dunque, pertinente. Da ciò discende l’infondatezza della questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell’Istituto oncologico veneto), nella parte in cui esclude che l’incarico di direttore scientifico possa essere rinnovato per più di una volta;

            dichiara estinto, per rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 26 del 2005, proposte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26 del 2005, proposte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2007.