Ordinanza n. 75 del 2007

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ORDINANZA N. 75

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                           BILE                                 Presidente

- Francesco                      AMIRANTE                       Giudice

- Ugo                               DE SIERVO                          "

- Romano                         VACCARELLA                    "

- Paolo                             MADDALENA                     "

- Alfio                              FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                         QUARANTA                        "

- Franco                           GALLO                                 "

- Luigi                              MAZZELLA                       "

- Gaetano                         SILVESTRI                        "

- Sabino                           CASSESE                           "

- Maria Rita                     SAULLE                             "

- Giuseppe                       TESAURO                          "

- Paolo Maria                   NAPOLITANO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso con ordinanza del 18 maggio 2005 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M. I., iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2005, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, nel corso di un procedimento penale a carico di M.I., ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui punisce chi «compie […] atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente»;

che il rimettente premette di avere sollevato, nel corso del medesimo procedimento, analoga questione – avente ad oggetto sempre l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione – decisa da questa Corte (ordinanza n. 445 del 2004) con la restituzione degli atti al giudice a quo, al fine di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens costituito dal decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004, che ha modificato la norma censurata;

che, a parere del rimettente, i dubbi di costituzionalità già proposti permangono, in quanto l’intervenuta modifica normativa avrebbe lasciato immutati gli elementi costitutivi della condotta penale di favoreggiamento oggetto di censura e della quale deve rispondere l’imputato nel giudizio principale, essendosi il legislatore della novella del 2004 limitato a prevedere una pena edittale più elevata;

che, in particolare, la previsione della sanzione penale per la condotta di chi favorisce l’ingresso illegale in altro Stato, del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente, contrasterebbe con l’art. 25 della Costituzione e con il principio di tassatività delle norme incriminatrici, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il suddetto principio viene rispettato nel solo caso in cui alla indicata condotta si accompagni una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che la norma denunciata, secondo il giudice a quo, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 35, quarto comma, della Costituzione, che riconosce come diritto della persona la libertà di emigrazione, essendo ammessa una deroga al suddetto diritto solo in presenza di condizioni eccezionali, che risulterebbero integrate soltanto nel caso in cui ricorrano le richiamate circostanze aggravanti di cui all’art. 12, comma 3-bis;

che, ciò premesso, il rimettente, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, si riporta integralmente alle considerazioni già svolte nella propria precedente ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale osserva che il rimettente omette di motivare in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare sul punto la propria precedente ordinanza.

Considerato che il rimettente, lungi dal sollevare espressamente una questione di costituzionalità, ha ordinato la restituzione degli atti a questa Corte, ipotizzando una sorta di continuità e perdurante pendenza del medesimo giudizio di fronte alla stessa, senza tenere conto dell’autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell’ambito dello stesso giudizio di merito;

che, infatti, il giudice a quo si è limitato a confermare, ritenendo non modificati dallo ius superveniens gli elementi costituitivi della fattispecie penale, la rilevanza delle questioni sollevate con l’ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004), richiamando, quanto al requisito della non manifesta infondatezza, i motivi posti a fondamento della propria precedente ordinanza;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice (ex plurimis, ordinanze n. 33 del 2006, n. 141 e n. 84 del 2005);

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.