Sentenza n. 58 del 2007

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SENTENZA N. 58

ANNO 2007

 

Commento alla decisione di

Ilenia Ruggiu

 

Servizio civile “atto terzo”: l’intesa raggiunta è irreversibile… anche se le ragioni per disattenderla possono essere valide

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                      Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                    Giudice

- Francesco               AMIRANTE                "

- Ugo                        DE SIERVO                 "

- Romano                  VACCARELLA            "

- Paolo                      MADDALENA             "

- Alfio                       FINOCCHIARO           "

- Alfonso                   QUARANTA                "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                       MAZZELLA                 "

- Gaetano                  SILVESTRI                  "

- Sabino                    CASSESE                    "

- Maria Rita               SAULLE                      "

- Giuseppe                 TESAURO                   "

- Paolo Maria             NAPOLITANO             "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale), promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste notificato il 31 marzo 2006, depositato in cancelleria il 12 aprile 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2006.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                                                            Ritenuto in fatto

1.– La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con ricorso notificato il 31 marzo 2006 e depositato il successivo 12 aprile, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale), per l’accertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere la possibilità per le Regioni di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato ed essere iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale degli enti di servizio civile, e per il conseguente annullamento del terzo punto del paragrafo 2 della circolare, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con riferimento agli artt. 2, 5 e 6 del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), e agli artt. 1 e 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

1.1. – La ricorrente premette che, con la legge n. 64 del 2001, è stato istituito il servizio civile nazionale «al fine di consentire di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria, con mezzi ed attività non militari» e che l’art. 2 della suddetta legge ha conferito al Governo delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto «l’individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile, la definizione delle modalità di accesso a detto servizio, la durata del servizio stesso – in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego – e i correlati trattamenti giuridici ed economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 e secondo i criteri guida di cui al comma 3 del medesimo art. 2».

Nell’esercizio della delega, il Governo ha emanato il d.lgs. n. 77 del 2002 con il quale, da un lato, ha attribuito all’Ufficio nazionale per il servizio civile l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale e, dall’altro, ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano «l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze». Inoltre, l’art. 5 dello stesso decreto legislativo ha istituito, presso l’ufficio nazionale per il servizio civile, l’albo nazionale degli enti di servizio civile, cui possono iscriversi enti e organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001. E’ stata prevista anche l’istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o provinciale e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall’art. 3 della legge di delegazione.

La Regione aggiunge che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 26 gennaio 2006, è stata sancita l’intesa sul protocollo relativo alle modalità di attuazione del citato d.lgs. n. 77 del 2002. Nella premessa, costituente parte integrante dell’intesa, si è testualmente specificato che «le Regioni, nell’odierna seduta di questa conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell’intesa, con la richiesta di stralciare il seguente comma dell’articolo 5 del protocollo: “I soggetti coinvolti nell’attuazione del SNC (Ufficio, Regioni, Province autonome) non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC”, richiesta che è stata accolta dal Governo».

Dopo che era stata raggiunta la citata intesa, è stata emanata la circolare 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, secondo la Regione, si è illegittimamente disposto, al terzo punto del paragrafo 2, che «non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province Autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza, ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato».

1.2. – La Regione ritiene che tale parte della circolare violi gli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in relazione agli artt. 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 77 del 2002 e agli artt. 1 e 3 della legge n. 64 del 2001.

Secondo la ricorrente tutto il sistema del servizio civile, come delineato dal d.lgs. n. 77 del 2002, è improntato al principio della leale collaborazione tra enti parimenti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.). Infatti, pur essendo coinvolta principalmente la materia «difesa e Forze armate», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, ciò non comporta l’attrazione nell’ambito della medesima di tutti gli aspetti del servizio civile.

A tale proposito la Regione evidenzia come l’art. 1 della legge n. 64 del 2001 indichi tra le finalità del servizio civile nazionale la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale e della formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, ambiti materiali di competenza delle Regioni. Analoga prospettiva ispira gli artt. 2, comma 2, e 6, comma 6, del d.lgs. n. 77 del 2002 i quali prevedono rispettivamente che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze», e che «l’Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile».

Secondo la Regione, dalle norme richiamate emerge con tutta evidenza l’importanza del ruolo che il legislatore statale ha attribuito alle Regioni, impostazione accolta anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 228 del 2004 e n. 431 del 2005, dove si è precisato che allo Stato spettano in «via esclusiva solo le determinazioni organizzative meritevoli di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale» tenuto conto che il servizio civile, pur rientrando nella materia «difesa della patria», coinvolge comunque ambiti quali «l’assistenza sociale e sanitaria», «la protezione civile», «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali», «la promozione e organizzazione di attività culturali», «la tutela dell’ambiente» e «l’istruzione», di competenza delle Regioni.

Per la difesa della ricorrente la circolare impugnata avrebbe dovuto salvaguardare le prerogative regionali in modo da rendere concreta la partecipazione delle Regioni all’attuazione del servizio civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e dei principi di leale collaborazione, e «di  favor per il valore dell’autonomia» di cui all’art. 5 Cost.

La Regione, a tale proposito, richiama il proprio statuto speciale, che all’art. 4 riserva alla Valle d’Aosta le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa ha potestà legislativa ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto stesso. In particolare fa riferimento alle seguenti materie: «agricoltura e foreste» (art. 2, lettera d); «turismo e tutela del paesaggio», (art. 2, lettera o); «biblioteche e musei di enti locali» (art. 2, lettera q); «istruzione»  (art. 3, lettera g); «assistenza e beneficenza pubblica» (art. 3, lettera i); «antichità e belle arti» (art. 3, lettera k). Inoltre, per le materie «agricoltura», «turismo», «assistenza» e «istruzione», a norma dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione invoca quanto previsto nell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. che, in tali ambiti, prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto.

La circolare, pertanto, violerebbe le disposizioni e i principi costituzionali sopra indicati.

Inoltre, secondo la ricorrente, il divieto di iscrizione agli albi, determinando l’impossibilità per la Regione di partecipare all’attività esecutiva dei progetti di servizio civile, violerebbe gli artt. 5, 114 e 117, secondo comma, lettera d), Cost., dai quali «si ricava la volontà del legislatore costituente di garantire uno stretto collegamento tra il soggetto deputato all’intervento e la realtà di riferimento, volontà ben recepita dal legislatore nazionale». Infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 77 del 2002 dispone che presupposto per l’iscrizione agli albi nazionale, provinciale e regionale è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001, vale a dire : a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art. 1; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni. Requisiti di cui certamente è in possesso la Valle d’Aosta, come del resto tutte le altre Regioni.

Ne consegue – sempre secondo la ricorrente – che l’ingiustificato divieto per le Regioni di essere soggetti attivi del servizio civile, non fondato su un principio legislativo di riferimento, comporta anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto esclude dalla possibilità di partecipare alla concreta erogazione dei servizi, enti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, con danno per lo stesso destinatario finale del servizio e con ricadute anche in termini di efficienza e buon andamento dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.).

1.3. – La Regione motiva la sussistenza della violazione delle proprie attribuzioni costituzionali anche in relazione al quadro delineatosi a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in materia. In particolare, evidenzia che, con le sentenze n. 228 del 2004 e n. 431 del 2005, la Corte ha precisato che, pur rientrando il servizio civile nella materia della difesa della patria di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., non è esclusa la legittimità di un intervento della legislazione regionale qualora siano coinvolte attività che riguardino l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente e la protezione civile, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l’accesso al servizio stesso e che, nell’esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli organi centrali, deve essere garantita la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di cooperazione.

La ricorrente deduce, inoltre, la lesione del principio di leale collaborazione in considerazione del diretto contrasto della parte di circolare impugnata con l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, non potendosi porre nel nulla con atto amministrativo quanto stabilito in tale intesa.

La ricorrente sottolinea poi che la lesione delle sue prerogative e del suo ruolo, così come previsti dai principi costituzionali e dal legislatore nazionale, emerge con particolare evidenza ove si consideri il divieto per le Regioni di accedere ad accordi di partenariato. Tali accordi costituiscono lo strumento attraverso il quale un ente privo di accreditamento affida ad un ente capofila accreditato la presentazione e la gestione per suo conto di progetti di servizio civile nazionale. Le Regioni, con detto divieto, vengono private in radice della possibilità di partecipare attivamente all’attuazione di progetti di servizio civile anche nell’ipotesi in cui siffatti progetti afferiscano a materie di propria competenza ed abbiano diretto collegamento con il territorio. In tal modo, la Regione non solo non può essere soggetto attivo di partenariato, in quanto privata della possibilità di accreditarsi, ma nemmeno soggetto passivo. Ciò sarebbe in contrasto con «l’art. 116 della Costituzione oltre che con il quadro statutario e con l’intero titolo V per la parte che introduce forme di autonomia più ampie».

Sulla base di tali argomentazioni, la Regione chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile – regolare con propria circolare la materia dell’accreditamento degli enti di servizio civile, escludendo la possibilità per le Regioni di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, limitando l’iscrizione all’albo nazionale alle sole Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome, al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato, e, per l’effetto, che venga annullata la parte impugnata della circolare.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la difesa erariale va prima di tutto evidenziato che il servizio civile, anche dopo la sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331»), pur configurato come scelta volontaria, costituisce una forma di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria in relazione ai principi costituzionali di solidarietà e di mutuo soccorso. Al riguardo, è significativo il dettato dell’art. 1 del d.lgs. n. 77 del 2002 che considera il «servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi e attività non militari». Pertanto il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento statale va individuato nell’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia delle forze armate ma anche la difesa (sentenza n. 228 del 2004).

A parere dell’Avvocatura dello Stato il servizio civile non può essere ricondotto nell’ambito delle materie trasversali in quanto non suscettibile di una collocazione mobile all’interno di plurimi ambiti materiali. Tale interpretazione, secondo l’Avvocatura, è stata accolta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2004 che fonda la competenza legislativa statale sull’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.

Il resistente rileva, inoltre, che, alla luce della sopra citata sentenza, è errato il richiamo al principio della leale collaborazione. Non può confondersi, infatti, la leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni o le Province autonome, realizzata mediante il riconoscimento della possibilità di istituire un autonomo servizio civile volontario nel proprio ristretto ambito territoriale, «con un intervento diretto nella autonoma unitaria disciplina normativa del servizio civile nazionale, intervento costituzionalmente illegittimo in quanto la materia è di esclusiva competenza statale». In virtù di tale ricostruzione, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, nel redigere la circolare oggetto di impugnazione, avrebbe agito nei limiti delle prerogative ad esso riconosciute dal d.lgs. n. 77 del 2002, restando di sua competenza i profili procedurali e organizzativi tra i quali rientra l’individuazione degli enti destinatari del procedimento di accreditamento. In tal senso, afferma il resistente, si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 431 del 2005.

Pertanto, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’intesa con le Regioni e le Province autonome avrebbe avuto lo scopo di dare piena attuazione al d.lgs. n. 77 del 2002, per la parte concernente l’assunzione di responsabilità in materia di servizio civile da parte delle stesse Regioni e Province Autonome in relazione all’accreditamento degli enti, alla valutazione dei loro progetti di servizio civile, al monitoraggio, alla formazione e alla comunicazione.

La parte dell’intesa riguardante l’esclusione dell’Ufficio, degli Enti e delle Province autonome dalla procedura di accreditamento di per sé stessa rispondeva semplicemente al criterio logico-giuridico, di comune buon senso, di non consentire la sovrapposizione delle figure del controllante e del controllato. Al riguardo, lo stralcio deciso anche a seguito delle richieste della Regione Valle d’Aosta non aveva lo scopo di affermare il diritto degli enti ad autoaccreditarsi ma, non diminuendo le prerogative proprie dell’Ufficio nazionale in materia di organizzazione e di procedure, rimandava la definizione della questione ad ulteriori eventuali approfondimenti e, comunque, alla circolare stessa, che – senza innovare – ha tenuto conto delle specifiche competenze delle Regioni e Province autonome.

3. – In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Valle d’Aosta ha depositato memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso, insistendo nel suo accoglimento.

Considerato in diritto

1. – La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale).

Di questa circolare la ricorrente contesta specificamente la seguente parte del paragrafo 2: «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le (...) Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le sole Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato».

Secondo la Regione ricorrente, lo Stato, con tale disposizione, avrebbe violato il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni nonché le attribuzioni costituzionali ad essa riservate sia dagli artt. 2, 3, e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), sia dagli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione.

2. – L’ordine logico delle questioni sollevate impone di esaminare prioritariamente la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione che attiene allo stesso modus procedendi per l’adozione dell’atto impugnato.

Sotto questo profilo, poiché la questione richiedeva che fosse garantita la partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti nella gestione del servizio civile, il ricorso è fondato.

La Regione lamenta la lesione del principio di leale collaborazione in considerazione del diretto contrasto della parte impugnata della circolare con l’intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, avente ad oggetto l’attuazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

Nella premessa dell’intesa, costituente parte integrante della stessa, si afferma che «le Regioni, nell’odierna seduta di questa conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell’intesa con la richiesta di stralciare il seguente secondo comma dell’articolo 5 del protocollo: “I soggetti coinvolti nell’attuazione del SNC (Ufficio, Regioni, Province Autonome), non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC”, richiesta che è stata accolta dal Governo».

Successivamente, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, ignorando l’accordo raggiunto tra le Regioni e il Governo, ha inserito nel testo della circolare infine adottato il punto del paragrafo 2 innanzi citato che si pone in contrasto con l’intesa raggiunta.

Tale comportamento concretizza senza dubbio una violazione del principio di leale collaborazione. Questo, infatti, opera in tutti i casi in cui sussista una connessione tra funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione nell’esercizio delle competenze. Il legislatore, nel disciplinare il servizio civile nazionale, ha allocato le funzioni amministrative tanto a livello centrale, presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale (artt. 2, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002). Le Regioni, dunque, sono direttamente coinvolte nella gestione del servizio civile nazionale, di qui «l’esigenza di addivenire a forme di esercizio delle funzioni stesse attraverso le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 308 del 2003).

Questa Corte, infatti, pur avendo riconosciuto che è attribuita allo Stato in via esclusiva la competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, trattandosi di una forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, ha tuttavia precisato che ciò non comporta «che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso» (sentenza n. 228 del 2004).

Ne consegue che, al fine di assicurare la partecipazione dei diversi livelli di governo coinvolti, nelle ipotesi in cui il compimento delle attività attraverso le quali si svolge il servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle funzioni spettanti, rispettivamente, allo Stato ed ai suddetti enti dovrà improntarsi al rispetto del principio della leale collaborazione.

Nel caso in esame, pertanto, nel dare attuazione al decreto legislativo n. 77 del 2002, era necessario, al fine di garantire la partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti nella gestione del servizio civile, adottare «strumenti di leale collaborazione o, comunque, (..) adeguati meccanismi di cooperazione» (sentenza n 431 del 2005). In effetti tali strumenti si erano concretizzati nell’intesa stipulata in sede di conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Intesa che, così come indicato nel ricorso dalla Regione Valle d’Aosta, prevedeva lo stralcio della parte contenente il divieto, per le Regioni e le Province autonome, di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato, nonché della parte che impediva alle stesse l’iscrizione agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale.

La reintroduzione di tale divieto, senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione necessari per superare l’intesa già raggiunta, determina una lesione del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha più volte precisato che «le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto» (sentenza n. 31 del 2006).

Alla luce di tale giurisprudenza, deve concludersi che la parte impugnata della circolare, essendo in palese contrasto con il contenuto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, è lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione e, per ciò solo, anche delle attribuzioni, costituzionalmente tutelate, rientranti nell’ambito delle  competenze della Regione Valle d’Aosta.

Va pertanto dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, di regolare la materia dell’accreditamento e dell’iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile, disattendendo, senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e, conseguentemente, va annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato».

3. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per i servizio civile, di regolare la materia dell’accreditamento e dell’iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

annulla, per l’effetto, il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per i servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2007.