ORDINANZA N. 29
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 35 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2005 dal Giudice di pace di Sassari nel procedimento penale a carico di C.A.L., iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
che il rimettente – preso atto della richiesta in tal senso formulata dal difensore dell’imputato in una «memoria esplicativa», acquisita in udienza – si limita ad affermare che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e che l’eccezione sollevata dal difensore «riguarda norme rilevanti per la decisione finale del … procedimento» a quo.
Considerato che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può valere a colmare le anzidette lacune il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti – nella specie, il difensore dell’imputato – giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l’onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente (ex plurimis, ordinanze n. 164 del 2006; n. 312 e n. 423 del 2005);
che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata dal Giudice di pace di Sassari con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.