ORDINANZA N. 431
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venzia Giulia, sul ricorso proposto da G. C. contro il Ministero dell’interno, con ordinanza del 22 settembre 2005, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189;
che il giudice a quo premette che il provvedimento di revoca oggetto del ricorso è stato emesso in quanto lo straniero risultava condannato, con sentenza del 27 novembre 2003 passata in giudicato il 23 gennaio 2004, per reati in materia di stupefacenti commessi il 5 dicembre 2002, e che il ricorso dovrebbe, allo stato, essere respinto siccome infondato;
che nel caso in esame, infatti, il provvedimento di revoca costituisce puntuale applicazione della normativa vigente, poiché tanto i fatti per i quali il cittadino straniero è stato condannato quanto la sentenza di condanna sono posteriori all’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002;
che, secondo il remittente, rimane tuttavia da scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto vieta l’ingresso o la permanenza dello straniero in Italia, senza alcuna verifica della sua concreta pericolosità;
che, a questo proposito, il TAR pone a raffronto l’espulsione come misura di sicurezza, consentita dall’art. 15 del medesimo decreto n. 286 a condizione che sussista il requisito della pericolosità, ed il sistema delineato dalle norme censurate;
che detto confronto appare rilevante «perché l’espulsione amministrativa è configurata dalla legge come conseguenza inevitabile ed automatica dell’impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno», onde l’unica soluzione coerente con il sistema sarebbe quella di anticipare il giudizio sulla pericolosità sociale al momento in cui l’autorità amministrativa è chiamata a valutare i requisiti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno;
che, nel caso, risulterebbe ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno una condanna a pena patteggiata per il reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti;
che questa Corte, con sentenza n. 58 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che obbligava il giudice penale, in caso di condanna per reati inerenti gli stupefacenti, a pronunciare, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione dello straniero, con un principio poi recepito dal legislatore nell’art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che da tanto deriva, secondo il remittente, l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e per disparità di trattamento, del combinato disposto delle norme censurate, poiché dall’impossibilità di ottenere un titolo di soggiorno deriva l’obbligo, per l’autorità amministrativa, di procedere all’espulsione senza alcun vaglio della pericolosità;
che, pur essendo diversi i due procedimenti, l’uno di carattere amministrativo e l’altro di carattere giurisdizionale, ciò non toglie che il risultato sia lo stesso, ossia l’espulsione; trattandosi, poi, di pena patteggiata, nel caso specifico lo straniero non potrebbe subire l’espulsione per via giudiziaria, atteso il dettato dell’art. 445 cod. proc. pen., il quale vieta l’irrogazione di misure di sicurezza in caso di patteggiamento della pena, mentre dovrebbe necessariamente subirla in via amministrativa, «vanificando così l’effetto premiale riconosciuto in sede giudiziaria»;
che, costituendo entrambi i tipi di espulsione misure che incidono sulla libertà personale, sussiste, secondo il TAR remittente, una violazione dell’art. 13 Cost., parametro applicabile anche agli stranieri;
che, in riferimento all’art. 3 Cost., le censure si rivolgono nei confronti del cosiddetto “automatismo”, in base al quale la commissione di reati anche lievi è legata alla revoca del permesso di soggiorno ed alla conseguente espulsione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 189 del 2002;
che il contrasto con gli evocati parametri risulterebbe, secondo il TAR remittente, dal fatto che, mentre nel caso di condanna per reati inerenti agli stupefacenti il giudice penale può pronunciare, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione dello straniero solo a condizione di averne valutato in concreto la pericolosità sociale, altrettanto non avviene nel caso di specie, in cui il mancato rinnovo del permesso di soggiorno discende come conseguenza obbligatoria ex lege alla condanna per certi reati, con l’effetto automatico dell’espulsione amministrativa, senz’alcuna possibilità di controllo della pericolosità, né da parte dell’autorità amministrativa né da parte del giudice amministrativo, in tal modo determinandosi una violazione della libertà personale e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza;
che la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo per le medesime ragioni a suo tempo poste a fondamento dell’ordinanza n. 9 del 2005 di questa Corte;
che il TAR, infatti, è investito dell’esame di un ricorso, con il quale un cittadino extracomunitario impugna il provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno, emesso in quanto lo straniero risultava condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di stupefacenti;
che le argomentazioni poste dal remittente a fondamento della presunta illegittimità costituzionale delle norme censurate, pur essendo formalmente rivolte contro la disciplina della revoca del permesso di soggiorno, si dimostrano in realtà dirette a censurare l’automatismo espulsivo che consegue alla predetta revoca;
che, pertanto, il giudice a quo solleva una questione di legittimità costituzionale che esula dall’ambito del giudizio amministrativo in corso, com’è confermato dall’espressa menzione, tra le norme denunciate, dell’art. 13, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. sentenza n. 240 del 2006);
che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.