SENTENZA N. 381
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Leonilde Chiaramonte
La nuova disciplina del testimone “assistito” dopo i recenti interventi della Corte costituzionale
per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 197-bis, commi 3 e 6 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Tribunale di Fermo, nel procedimento penale a carico di C.P.P. ed altro, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. − Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata − in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione − la questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l’obbligo di assistenza difensiva e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.
Il giudice rimettente espone che, in relazione al fallimento di una società commerciale, il pubblico ministero aveva esercitato, nei confronti di tre soggetti, azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; all’udienza preliminare, uno dei tre imputati aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, all’esito del quale era stato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. In esito al rinvio a giudizio disposto per gli altri imputati, l’organo dell’accusa aveva indicato, nella lista testimoniale ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., l’originario coimputato assolto quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen. ed il Tribunale, all’udienza fissata per la sua escussione, sollevava d’ufficio la questione di legittimità costituzionale in oggetto.
Il rimettente osserva, in punto di rilevanza, come dall’accoglimento della questione discenderebbe l’eliminazione dell’obbligo della nomina del difensore per il testimone, prescritto dal comma 3 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.; e come, per altro verso, le dichiarazioni accusatorie provenienti dallo stesso potrebbero essere idonee, se intrinsecamente credibili, a fondare l’affermazione di responsabilità anche in assenza di ulteriori elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.), nella specie carenti almeno in relazione ad uno dei due imputati.
Nel merito, il Tribunale richiama innanzitutto la pronuncia di questa Corte (ordinanza n. 256 del 2004) con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, con riferimento alle dichiarazioni rese, quale testimone assistito, da persona originariamente coimputata nel medesimo reato e nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Il giudice a quo rammenta come nell’argomentazione di tale pronuncia questa Corte rilevasse, alla luce della normativa di attuazione del “giusto processo” (legge 1° marzo 2001, n. 63), che l’armoniosa coesistenza tra disciplina del diritto al silenzio ed obbligo di dichiarazione nel processo è stata normativamente realizzata con l’applicazione di un principio di graduazione: principio – espresso dalla diversificazione delle figure di dichiaranti nel processo, in ragione dei diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto del procedimento − che, partendo da una condizione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma del totale coinvolgimento propria del concorrente nel medesimo reato. Il rimettente evidenzia poi come, secondo la citata pronuncia, ai vari stati di relazione corrispondano, oltre che diverse figure soggettive di dichiaranti, anche diverse modalità di dichiarazione e diverse valenze probatorie del dichiarato.
Proprio alla luce di tali principi teorici, ad avviso del Tribunale, l’odierno dubbio di legittimità costituzionale si palesa fondato: il fatto che sia intervenuta una sentenza di assoluzione piena “per non aver commesso il fatto”, nei confronti del soggetto già coimputato, è circostanza idonea ad eliminare qualsiasi “stato di relazione” di quel dichiarante rispetto ai fatti oggetto del procedimento; e poiché l’estraneità dell’imputato è stata accertata in modo irrevocabile, tale situazione «deve essere, almeno giuridicamente, assimilata alla situazione di indifferenza del teste ordinario».
Stigmatizzata l’implicazione negativa del meccanismo normativo oggetto di censura − che assegna all’esercizio di una azione penale, risultata totalmente ingiusta, un «marchio indelebile» nei confronti di un soggetto − il Tribunale rimettente assume che la disciplina censurata, oltre a violare la ragionevolezza intrinseca, risulta in contrasto con il principio di eguaglianza. Infatti, tale disciplina parifica la posizione dell’imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto con sentenza irrevocabile, a quella della persona dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.; e, per converso, «la diversifica profondamente da quella del testimone ordinario», tanto sotto il profilo dell’obbligo di assistenza difensiva, quanto sotto quello della limitazione probatoria delle dichiarazioni. Ma, ad avviso del giudice a quo, se il dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. è fondatamente considerato suspectus − non avendo definito ancora la propria posizione, e risultando in stretta relazione con il reato per cui si procede – ciò non può valere per la persona giudicata innocente in via definitiva, che del tutto irragionevolmente si presume possa mentire, a dispetto della sentenza assolutoria irrevocabile. Il legislatore − conclude il rimettente − ha in tal modo sovrapposto e confuso «la sfera della limitata capacità testimoniale con quella dell’attendibilità in concreto, che attiene al principio del libero convincimento del giudice»: anche la persona offesa dal reato o i prossimi congiunti dell’imputato possono porre seri problemi di attendibilità e, nondimeno, rispetto a costoro non esiste alcuna capitis deminutio testimoniale, che invece persiste, irragionevolmente, rispetto all’assolto.
2. − Nel giudizio di costituzionalità ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata. La difesa erariale ha evidenziato come anche per il caso dell’assolto già coimputato residui – rispetto alla regiudicanda – «un margine di contiguità, atto a incidere sulla valenza probatoria della dichiarazione»: e la scelta del «tasso di rilevanza» da accordare a tale contiguità, nonché la conseguente opzione di regolamentazione processuale, spettano alla discrezionalità del legislatore, esercitata, nella specie, senza alcun vulnus del principio di ragionevolezza.
Considerato in diritto
1. − Il Tribunale di Fermo dubita, in relazione all’art. 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni richiedono, rispettivamente, l’obbligo di assistenza difensiva e l’applicazione della regola di valutazione della prova, prevista nel comma 3 dell’art. 192 del medesimo codice, anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.
In particolare, il Tribunale rimettente assume che la normativa censurata violerebbe il parametro costituzionale sotto un duplice aspetto: per un verso, differenziando irragionevolmente, rispetto alla disciplina della prova dichiarativa proveniente dal teste ordinario, le modalità di assunzione e l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da un soggetto – già coimputato o imputato di procedimento connesso o di reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. – nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula più ampia (“per non aver commesso il fatto”); per altro verso – e simmetricamente – assimilando il regime giuridico delle dichiarazioni in questione a quello sancito per le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell’art. 210 cod. proc. pen., vale a dire le persone imputate in procedimento connesso che non possono assumere l’ufficio di testimone.
A parere del giudice a quo, in entrambi i profili considerati – nei quali risalterebbero, rispettivamente, un ingiustificato trattamento differenziato per situazioni processuali sostanzialmente identiche ed un trattamento irragionevolmente parificato di condizioni processualmente dissimili – sarebbe evidente l’assoluta irrilevanza del giudicato di assoluzione: la ridotta valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal soggetto già processato ed assolto e la necessità dell’assistenza difensiva nel corso della sua deposizione si rivelerebbero, in conseguenza, delle regole prive nella specie di ragionevole giustificazione, prospettandosi, piuttosto, quale esito immotivato dell’originaria azione penale erroneamente esercitata.
2. − La questione è fondata.
3. − Questa Corte – come rammentato anche dal Tribunale rimettente – ha già esaminato, sotto diverso ma affine profilo, la compatibilità dell’art. 197-bis cod. proc. pen., con l’art. 3 Cost., dichiarando la relativa questione manifestamente infondata (ordinanza n. 265 del 2004). Oggetto del precedente scrutinio era la disposizione che, richiamando l’art. 192, comma 3, del codice di rito, rende applicabile la regola di giudizio ivi prevista – in forza della quale le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – anche alle dichiarazioni rese, quale testimone “assistito”, dal soggetto, già coimputato nel medesimo reato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con la pronuncia in discorso, questa Corte rilevò, tra l’altro, come l’assetto normativo della prova dichiarativa, in esito alla novella del 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione del “giusto processo”, evidenziasse una complessiva “strategia di fondo” del legislatore: precisamente, quella di «enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma ‘estrema’ di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato». Alla molteplicità di tali “stati di relazione” corrisponde, evidentemente, una «articolata scansione normativa», relativa non soltanto alla varietà soggettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti modalità di assunzione della dichiarazione e, soprattutto, ai diversi effetti del dichiarato.
Sulla base di tale ermeneutica, questa Corte dedusse, quindi, come il soggetto, già imputato in procedimento connesso o di reato collegato e successivamente destinatario di sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non fosse mai completamente terzo rispetto alla regiudicanda oggetto del procedimento nel cui ambito è chiamato a dichiarare; e come, dunque, l’originario coinvolgimento nel fatto non sia completamente rimosso dalla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ancorché divenuta definitiva. Con la conseguenza che il protrarsi dell’originaria contiguità, rispetto al fatto oggetto del procedimento − asseverata da un giudicato che determina pur sempre l’applicazione della pena − giustificava, in punto di ragionevolezza, la scelta del legislatore di attenuare la valenza probatoria della dichiarazione del soggetto in questione, prevedendo, per essa, la necessità della corroboration con riscontri esterni.
4. − Proprio la ratio fondante della prospettiva appena illustrata depone, logicamente ancor prima che giuridicamente, per l’accoglimento dell’odierna questione di costituzionalità.
L’assoggettamento delle dichiarazioni della persona − che, già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata assolta “per non aver commesso il fatto” – alla regola legale di valutazione enunciata nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. vale, in realtà, a rendere perenne una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali, la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione sul piano razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona, l’ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l’inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale, significativa agli effetti della responsabilità penale.
Invero, la circostanza che nei confronti del soggetto, originariamente coimputato o imputato di reato connesso o collegato, sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione “per non aver commesso il fatto” − attestando in modo incontrovertibile la sicura estraneità di quel soggetto rispetto alla regiudicanda – elide ogni possibile “stato di relazione” con la vicenda processuale, nel cui ambito è resa la testimonianza. Se, infatti, l’effetto preclusivo del giudicato assolutorio produce la conseguenza di dissolvere, pro futuro, qualsiasi nesso giuridicamente rilevante tra la persona ed il fatto oggetto della originaria imputazione − tale essendo lo stesso etimo che contraddistingue la absolutio dalla istanza punitiva − è postulato indefettibile di tale restituito in integrum per l’innocente, riconosciuto formalmente tale, anche il totale ripristino della sua terzietà rispetto a quel fatto.
In caso contrario, l’efficacia di un giudicato di assoluzione – che pure espressamente esclude, per il dichiarante, qualsiasi legame con l’oggetto del giudizio, consolidando tale esito al punto da renderlo irreversibile – risulta sostanzialmente svilita proprio dalla perdurante limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni. Tale deminutio, dunque, si profila viziata da manifesta irragionevolezza: sia perché appare carente di ogni giustificazione l’applicazione della regola legale di valutazione della necessaria corroboration con riscontri esterni, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., una volta intervenuto l’irrevocabile accertamento di estraneità del soggetto rispetto alla verifica processuale dell’accusa; sia perché tale limitazione, resistendo persino all’effetto preclusivo del giudicato assolutorio, appare insuscettibile di essere emendata e, dunque, paradossalmente immutabile.
Ciò, non senza considerare che, nella normativa censurata, all’irrilevanza del giudicato assolutorio sul recupero della piena “capacità a testimoniare” del soggetto già coimputato, corrisponde – accanto ad una significativa degradazione del valore di garanzia proprio dell’assoluzione definitiva – anche l’irragionevole perpetuazione degli effetti del processo in quanto tale, prescindendo totalmente dal relativo epilogo.
Tale aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune − in forza del giudicato assolutorio – da ogni interesse all’esito del giudizio appare, per un verso, irragionevole e, per altro verso, in contrasto con il principio di eguaglianza, almeno sotto due diversi e complementari profili.
Per un primo aspetto, infatti, la presunzione di minore attendibilità, scaturente dalla regola di valutazione probatoria in questione, risulta irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono, invece, alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario; e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, in quanto connotate dalla comune peculiarità della condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio: l’una sussistente ab origine, l’altra necessariamente sopravvenuta ed indotta dall’assoluzione divenuta irrevocabile.
Sotto altro profilo, invece, la normativa censurata assimila – quanto a necessità di assistenza difensiva ed a regola di valutazione probatoria del dichiarato – le dichiarazioni rese dai dichiaranti già coimputati ed assolti per non aver commesso il fatto a quelle rese dai soggetti dichiaranti ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.; dichiarazioni provenienti, cioè, da una tipologia di dichiaranti assolutamente distinta e non assimilabile: a tacer d’altro, perché essa contempla soggetti ancora pienamente coinvolti nel fatto oggetto di giudizio, al punto da non poter assumere l’ufficio di testimone e, soprattutto, di essere titolari della facoltà di non rispondere.
5. − D’altra parte, l’irragionevolezza che contrassegna la normativa censurata emerge anche sotto il diverso profilo − pure evocato dal Tribunale rimettente – della necessità dell’assistenza difensiva, che tale normativa statuisce anche per il dichiarante già coimputato o imputato di reato connesso o di reato collegato, poi assolto “per non aver commesso il fatto”.
La garanzia dell’assistenza difensiva – sancita indistintamente, per le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato, dal comma 3 dell’art. 197-bis cod. proc. pen. – trova giustificazione, anche storicamente, nelle possibili compromissioni che la deposizione potrebbe indurre rispetto alla posizione dello stesso dichiarante, rendendo effettivo il principio del nemo tenetur se detegere.
Ma proprio l’esistenza di un giudicato assolutorio “per non aver commesso il fatto” attesta l’impossibilità di evocare un tale pericolo per il dichiarante, considerando altresì l’esistenza della garanzia del ne bis in idem e dovendosi escludere ogni eventualità di revisione del giudizio, in un’ipotesi – come nella specie − di assoluzione. La presenza del difensore in funzione di assistenza del dichiarante, nella fase di acquisizione della prova, postula, dunque, una ragione normativa che appare del tutto incompatibile con la natura e gli effetti del giudicato di assoluzione, di cui è stato già destinatario il soggetto dichiarante. Ne risulta evidente l’aporia, che, lungi dal prospettarsi quale innocua garanzia aggiuntiva, segnala, in realtà, un ulteriore profilo di disarmonia della normativa censurata. L’assistenza difensiva necessaria, infatti, oltre a non essere presidiata da alcuna giustificazione normativa apprezzabile – ed, anzi, apparendo in logico contrasto con la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già affermata dal giudicato di assoluzione – configura un indubbio vulnus al principio di eguaglianza sostanziale, atteso che, proprio in forza della presenza del difensore, la categoria dei dichiaranti in esame risulta soggetta, quanto alle modalità di assunzione della prova, ad un trattamento irragionevolmente diverso rispetto alla generalità degli altri testi.
6. − Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dei commi 3 e 6 dell’art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, divenuta irrevocabile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta irrevocabile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.