Ordinanza n. 361 del 2006

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ORDINANZA N. 361

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco                                 BILE                                                  Presidente

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                 Giudice

-  Francesco                            AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                     DE SIERVO                                             “

-  Romano                              VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                   MADDALENA                                        “

-  Alfio                                   FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                               QUARANTA                                            “

-  Franco                                 GALLO                                                     “

-  Luigi                                   MAZZELLA                                             “

-  Gaetano                              SILVESTRI                                              “

-  Sabino                                 CASSESE                                                 “

-  Maria Rita                           SAULLE                                                   “

-  Giuseppe                             TESAURO                                                “

-  Paolo Maria                         NAPOLITANO                                        “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), promosso con ordinanza del 2 aprile 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, sul ricorso proposto da Floriddia Maria contro l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Siracusa ed altra, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2006.

         Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

         Ritenuto che con ordinanza del 2 aprile 2005, pronunciata nel corso di un processo tributario – intrapreso da una contribuente per ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 24 marzo 2004, emessa per mancato versamento di contributi sanitari, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 1997, riscontrato in sede di controllo ex art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), della dichiarazione dei redditi presentata nel 1998 –, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), per contrasto con gli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione;

         che – riferisce il giudice a quo – dedotta la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto di esigere il tributo per decorrenza del termine, implicitamente perentorio, previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’Agenzia delle entrate di Siracusa ha opposto che il ruolo, reso esecutivo il 30 dicembre 2000, era stato consegnato al concessionario il 10 dicembre 2001, quando era già entrato in vigore il decreto legislativo n. 193 del 2001 che ha eliminato il termine per la notifica della cartella di pagamento previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella sua precedente formulazione;

         che osserva la Commissione tributaria rimettente l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 – il quale, fino al 30 giugno 1999, stabiliva un termine, univocamente considerato perentorio dalla giurisprudenza, entro il quale notificare al contribuente la cartella di pagamento, poi, nuovamente previsto, dall’art. 1, comma 417, lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), per i ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 – nella formulazione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo (decreto legislativo n. 193 del 2001) non prevede più alcun termine per effettuare la notifica della cartella di pagamento, con ciò non apprestando alcuna tutela per il contribuente che rimarrebbe esposto sine die all’azione del fisco;

         che, inoltre, il giudice a quo ritiene impossibile, nel silenzio dell’art. 25 modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001, individuare aliunde tale termine, ed in particolare nell’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo ivi previsto «esclusivamente un termine per l’iscrizione delle imposte nei ruoli e per la consegna degli stessi», come ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 107 del 2003;

         che la mancata previsione nell’art. 25 cit. di un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento concernente la liquidazione delle imposte effettuata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto, lasciandolo esposto all’azione del fisco fino al limite dell’ordinaria prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 del codice civile, riserverebbe al contribuente chiamato a rispondere del carico tributario dipendente dalla sua stessa dichiarazione un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del contribuente destinatario di un avviso di accertamento ordinario ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, invece, stabilisce un termine decadenziale per la notificazione del titolo di riscossione;

         che sarebbe, inoltre, vulnerato l’art. 24 Cost., in quanto l’esercizio del diritto di difesa diverrebbe più gravoso ed aleatorio «a misura del tempo trascorso tra l’accertamento della pretesa tributaria e l’epoca in cui il fisco la porti a conoscenza dei contribuenti, sia per la indubbia difficoltà di ricostruire nella loro integrità e di documentare vicende assai lontane nel tempo, sia per il pregiudizio in sé recato alla certezza del diritto, e dunque alla certezza dei rapporti tra fisco e contribuente»;

         che, per analoghe ragioni, il giudice a quo argomenta il contrasto della norma denunciata con gli artt. 23 e 53 Cost., i quali – posto che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e che tale prestazione deve corrispondere alla capacità contributiva del cittadino, per sua natura mutevole nel tempo – stabilirebbero un fondamentale legame di carattere temporale, tra accertamento dell’obbligo tributario e conoscenza dello stesso da parte del contribuente, che deve essere contenuto entro termini tali da lasciare ragionevolmente presumere la permanenza in capo a quest’ultimo, al momento dell’adempimento, di una capacità contributiva sostanzialmente corrispondente a quella posseduta al momento della determinazione della prestazione.

         Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Siracusa dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

         che, essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza n. 280 del 2005, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma oggi impugnata nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ed essendo successivamente entrato in vigore l’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha abrogato l’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha riformulato l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, altresì, una disciplina transitoria, occorre disporre (cfr. ordinanze n. 122 e n. 236 del 2006) la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.