Ordinanza n. 306 del 2006

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ORDINANZA N. 306

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Giovanni Maria      FLICK                                                  Giudice

-    Francesco               AMIRANTE                                              ”

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B) e conforme decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), promossi con ordinanza del 21 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da De Sanctis Leone contro il Comune di Montesilvano ed altra e con ordinanza del 29 agosto 2005 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Osso Luigi e il Comune di Pavia di Udine, iscritte ai nn. 311 e 539 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2005.

           Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.               

Ritenuto che con ordinanza del 21 ottobre 2004 (r.o. n. 311 del 2005) il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), per contrasto con l’art. 103 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità;

che il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio proposto dal proprietario di un terreno oggetto di provvedimenti di occupazione temporanea d’urgenza adottati dal Comune di Montesilvano il 30 agosto 1991 e il 29 ottobre 1992;

che l’attore – dopo avere dedotto che il termine stabilito per la conclusione della procedura ablativa era decorso senza che il decreto di esproprio fosse stato emanato, nonostante la già intervenuta realizzazione dell’opera pubblica (consistente nella costruzione della rete idrica principale) – aveva chiesto la condanna del Comune di Montesilvano e della impresa esecutrice dei lavori al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea, nonché al risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà conseguente all’irreversibile trasformazione del fondo;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente sottolinea che la domanda risarcitoria proposta si fonda sull’avvenuto perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva: oggetto del giudizio è, pertanto, l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune, che ha proceduto alla irreversibile trasformazione del terreno in mancanza di tempestivo e formale provvedimento di espropriazione;

che, conseguentemente, se la norma dettata dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice adito sarebbe privo della competenza a decidere la controversia;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che gli argomenti che hanno indotto questa Corte a dichiarare, nella sentenza n. 204 del 2004, la parziale illegittimità dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ben potrebbero essere impiegati per pervenire al medesimo risultato con riferimento alla norma impugnata;

che, in particolare, nella menzionata decisione la Corte ha ritenuto non conforme all’art. 103 della Costituzione l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui estendeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di urbanistica ed edilizia, anche ai comportamenti, così allargando l’ambito di detta giurisdizione a fattispecie in cui la pubblica amministrazione non esercita neppure mediatamente un pubblico potere;

che con ordinanza del 29 agosto 2005 (r.o. n. 539 del 2005) il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 53, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 325 del 2001, per contrasto con gli articoli 102 e 103 della Costituzione;

che il rimettente sottolinea che l’attore aveva chiesto la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del diritto di proprietà su alcuni terreni, irreversibilmente trasformati nell’ambito di un procedimento ablativo, iniziato con valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità di un’opera (poi effettivamente realizzata), non seguita, tuttavia, da tempestivo e formale provvedimento di esproprio;

che la norma impugnata sarebbe, secondo il giudice a quo, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto attribuirebbe al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere le controversie relative a un mero comportamento della pubblica amministrazione, senza che venga in rilievo alcun profilo di illegittimità e di impugnazione di atti amministrativi.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei due giudizi;

che, successivamente all’emanazione di entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 191 del 2006, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A);

che, in particolare, questa Corte, richiamando i principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, ha affermato che la norma impugnata utilizzando l’ampia locuzione “comportamenti”, senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, facendo così del giudice amministrativo il giudice dell’amministrazione piuttosto che l’organo di garanzia della giustizia nell’amministrazione (sentenza n. 191 del 2006);

che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica, invece, soltanto in presenza di “comportamenti” – nella specie, la realizzazione di un’opera pubblica – che «costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza)» e che siano quindi riconducibili all’esercizio, ancorché viziato da illegittimità, del pubblico potere dell’amministrazione (sentenza n. 191 del 2006);

che, alla luce dei principi sopra esposti, questa Corte ha ritenuto che «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (citata sentenza n. 191 del 2006);

che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché valutino se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara e al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.