ORDINANZA N. 298 ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da A. M. contro la Regione siciliana, con ordinanza iscritta al n. 411 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorillo per la Regione Siciliana.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, insegnante presso gli istituti regionali d’arte, aveva impugnato il provvedimento di diniego del proprio collocamento in pensione anticipata, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento);
che identica questione era già stata sollevata nel corso del medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte, con ordinanza n. 252 del 2004, per lacunosa motivazione in ordine all’effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo;
che la Corte dei conti ricorda come la disposizione censurata – dopo aver previsto, al comma 1, la sospensione delle norme che consentono i pensionamenti di anzianità – faccia salva, nel contempo, l’applicazione dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, per chi abbia maturato l’anzianità ivi contemplata e, inoltre, nel successivo comma 2, consenta, in espressa deroga al comma 1, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti di anzianità di cui all’art. 2 della citata legge reg. n. 2 del 1962, di conseguire l’anticipato collocamento a riposo nel limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, per ciascuna categoria, alla data del 31 dicembre 1993;
che il pensionamento anticipato veniva scaglionato dall’art. 39 in contingenti semestrali (comma 8), poi modificati in contingenti annuali (con decorrenza dal 1° gennaio 2004) dall’art. 5, comma 4, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2;
che la remittente fa presente come, in risposta alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’applicazione della suddetta normativa, l’amministrazione avesse consentito la cancellazione dai ruoli ma senza contestuale erogazione della pensione, perché, essendo stata inquadrata in ruolo dopo l’entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, le spettava il trattamento pensionistico previsto per il corrispondente personale statale;
che tale provvedimento, impugnato dalla ricorrente, aveva dato luogo al giudizio in corso;
che la Corte dei conti osserva, altresì, come l’art. 20 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, abbia abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2003, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 39 della legge reg. n. 10 del 2000, stabilendo altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i requisiti previsti per l’accesso al trattamento di quiescenza per i dipendenti regionali debbano essere i medesimi fissati dalle leggi statali per gli impiegati civili dello Stato;
che, pertanto, essendo stato abrogato il complesso normativo in base al quale la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo anticipato, si rende necessario un approfondimento in ordine alla perdurante rilevanza della prospettata questione;
che, secondo la remittente, sia dall’art. 39 impugnato sia dall’art. 2 della legge reg. n. 2 del 1962, che si riferiscono a un “diritto” alla pensione, si desume un vero e proprio diritto potestativo del dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in presenza delle condizioni indicate dalla legge, diritto che «si consuma con il suo esercizio» e che non potrebbe più essere messo in discussione se non in forza «di una norma specifica, attributiva di un contrario diritto di revoca e di un consequenziale stato di soggezione da parte dell’amministrazione»;
che il legislatore avrebbe potuto modificare una simile situazione soltanto con una norma retroattiva, quale non è la sopravvenuta norma di parziale abrogazione dell’art. 39 in esame, sicché essa «non appare suscettibile di incidere sul diritto della ricorrente al collocamento a riposo», il quale resta disciplinato dalle disposizioni in vigore al tempo del relativo esercizio, e ciò darebbe conto della rilevanza della presente questione;
che, d’altra parte, non possono esservi dubbi sull’applicabilità alla ricorrente del citato art. 39 in quanto ella rientra in una delle categorie esonerate dalla disciplina pensionistica statale (e alle quali potevano, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni della menzionata legge reg. n. 2 del 1962), in base all’art. 10, secondo comma, della legge reg. n. 21 del 1986, e precisamente in quella del «personale regionale in servizio» alla data di entrata in vigore di tale ultima legge;
che, infatti, alla data suddetta, la ricorrente, benché semplicemente in qualità di insegnante incaricata annuale stabilizzata, prestava già servizio alle dipendenze della Regione, venendo poi collocata definitivamente in ruolo nel 1993;
che il suddetto rapporto professionale, ad avviso della remittente, possedeva già tutte le caratteristiche di stabilità del rapporto di ruolo;
che, dopo aver compiuto tale ampia ricostruzione della situazione di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali nella specie dovrebbe continuare ad applicarsi l’impugnato art. 39, benché medio tempore abrogato, la Corte dei conti passa al merito delle censure;
che, al riguardo, la remittente osserva, in primo luogo, come la disposizione censurata si ponga in controtendenza rispetto al nuovo assetto pensionistico statale, in quanto, nonostante la formale sospensione dell’applicazione delle norme aventi ad oggetto i pensionamenti di anzianità, nella sostanza essa ha consentito al personale regionale di continuare a beneficiarne attraverso il richiamo alla legge reg. n. 2 del 1962 e, quindi, ha di fatto incentivato il ricorso a tale istituto;
che, pertanto, ad avviso della Corte dei conti, la soluzione adottata dal legislatore regionale non appare priva di «elementi di manifesta illogicità»;
che la normativa denunciata sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi per fare fronte all’evidente incremento di spese creato sul bilancio regionale;
che la remittente, in conclusione, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge reg. n. 10 del 2000, nella parte in cui detta normativa, «dopo avere sospeso l’applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, fa, però, salva l’applicazione dell’art. 3 della legge reg. n. 2 del 1962 per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2»;
che è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n.10, (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), «nella parte in cui, dopo aver sospeso l’applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2»;
che, secondo il giudice a quo, avendo la ricorrente nel giudizio di merito esercitato il proprio diritto potestativo al collocamento in quiescenza ed alla pensione prima dell’entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2003, n. 21, l’abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell’art. 20 di quest’ultima legge sarebbe irrilevante;
che, ad avviso della Corte dei conti, la ricorrente stessa rientra in una delle categorie cui, ai sensi dell’art.10 della legge reg. 9 maggio 1986, n. 21, continua ad applicarsi la normativa regionale in materia di collocamento anticipato in quiescenza, perché, essendo, alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge, docente incaricata stabilizzata presso gli istituti regionali d’arte, deve ritenersi in servizio in qualità di dipendente regionale ed è, quindi, sottratta all’applicazione della normativa statale;
che nell’ordinanza di rimessione non soltanto non si indicano le circostanze di fatto (misura dei contributi, età) cui le norme che si ritengono applicabili subordinano il diritto oggetto del giudizio, ma non si precisa neppure se, nella specie, venga in considerazione il comma 1 o il comma 2 dell’impugnato art. 39;
che la remittente individua il vizio di legittimità nell’avere la legislazione siciliana, per esigenze di bilancio, limitato il diritto alla pensione di anzianità per il futuro e, nel contempo, illogicamente, nell’aver reso ancora applicabili le già vigenti disposizioni che rendevano fruibili le pensioni di anzianità da parte dei dipendenti regionali a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste per il personale statale, violando così anche il precetto dell’art. 81, quarto comma, Cost.;
che la illogicità e la violazione dell’art. 81 Cost. sarebbero dimostrate anche dal successivo aumento dei contributi disposto dalla Regione, peraltro in misura insufficiente;
che la censura, nei termini in cui è prospettata, implica una pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico regionale che esorbita dalle attribuzioni di questa Corte;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per molteplici, concorrenti ragioni.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.