ORDINANZA N. 289
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e degli artt. 59-bis, comma 1 – nel testo anteriore alla sostituzione dell’intero articolo apportata dall’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati)» –, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), promosso con ordinanza del 7 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, nel giudizio tributario vertente tra Ivio Avenante ed il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, nonché gli atti di intervento della Regione Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Vittorio Chierroni e Carlo Baldassarri per il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, nonché l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avvocato Fabio Lorenzoni, per la Regione Toscana.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello promosso dal proprietario di alcuni immobili ubicati nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli ed avente ad oggetto la sentenza di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto da detto consorziato nei confronti del Consorzio avverso la cartella di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2000, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con ordinanza pronunciata e depositata il 7 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 118, secondo comma [recte: terzo comma], della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), nonché degli artt. 59-bis [rectius: art. 59-bis, comma 1] e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);
che il giudice rimettente, premessa la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), rileva che la citata legge statale n. 520 del 1993, nel sopprimere i consorzi idraulici di terza categoria, ha attribuito le loro funzioni alle Regioni, stabilendo, però, con il denunciato art. 1, comma 3, che queste ultime possano avvalersi, per l’esercizio di tali funzioni, dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e cioè anche dei consorzi di bonifica;
che lo stesso rimettente sottolinea che – in applicazione del suddetto art. 1, comma 3, della legge n. 520 del 1993 – le denunciate norme regionali hanno attribuito agli enti territorialmente competenti l’esercizio delle funzioni idrauliche già proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria (art. 59-bis, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 34 del 1994) e delegato ai consorzi di bonifica il correlativo potere di imporre contributi (art. 59-ter della stessa legge);
che, ad avviso del giudice a quo, tale complesso di norme statali e regionali contrasterebbe con l’art. 118, terzo comma, Cost. (nel testo vigente al momento della promulgazione di tali leggi), perché questo, disponendo che la Regione «esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici», vieterebbe la delega delle funzioni amministrative delle Regioni ai consorzi di bonifica, i quali, in quanto meri enti pubblici economici, non rientrano neppure nella categoria degli «altri enti locali» prevista dal citato articolo della Costituzione, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1994;
che il rimettente afferma la rilevanza delle sollevate questioni, perché il loro accoglimento renderebbe privo di fondamento il potere impositivo del Consorzio appellato, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado dal consorziato;
che nel giudizio di legittimità costituzionale si è tempestivamente costituito il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, chiedendo «il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto inammissibile», e riservandosi ulteriori deduzioni;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità delle questioni per carenza di motivazione con riferimento al nuovo testo dell’art. 118 Cost. e, in via subordinata, per la rimessione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni medesime;
che è intervenuta in giudizio anche la Regione Toscana, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili od infondate nel merito, riservandosi anch’essa ulteriori deduzioni e produzioni;
che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria illustrativa, con la quale insiste nelle già precisate conclusioni;
che, sempre nell’imminenza della pubblica udienza, il Consorzio e la Regione Toscana hanno depositato memorie illustrative, entrambi deducendo, «in tesi», l’inammissibilità di tutte le questioni; «in ipotesi» l’irrilevanza della questione concernente l’art. 59-ter della legge della Regione Toscana n. 34 del 1994, «e/o» la necessità della restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza e della fondatezza della questione concernente l’art. 59-bis, comma 1, della medesima legge della Regione Toscana n. 34 del 1994; «in ogni caso», l’infondatezza di tutte le questioni.
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento all’art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), nonché degli artt. 59-bis, comma 1, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), nella parte in cui prevedono la delega di funzioni amministrative della Regione ad enti che, come i consorzi di bonifica, sono classificabili quali meri enti pubblici economici e, pertanto, non rientrano nella categoria «altri enti locali», prevista dal citato articolo della Costituzione;
che le sollevate questioni sono tutte manifestamente inammissibili, in quanto il giudice rimettente ha evocato quale parametro costituzionale, pur nella vigenza del nuovo testo dell’art. 118 Cost., il vecchio testo di detto articolo, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sua applicabilità (ordinanze n. 200 del 2003, n. 412 e n. 351 del 2002);
che il giudice rimettente, inoltre, non specifica se i contributi consortili relativi all’anno 2000 ed oggetto della cartella impugnata nel giudizio principale riguardino opere di competenza dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria (alle quali si riferiscono i denunciati art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, ed art. 59-bis, comma 1, della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34); ovvero opere di regimazione idraulica, ricomprese nelle attività di bonifica non di competenza dei disciolti Consorzi idraulici di terza categoria (alle quali si riferisce il parimenti denunciato art. 59-ter della medesima legge della Regione Toscana n. 34 del 1994); ovvero, infine, opere già di competenza dei preesistenti consorzi di bonifica territorialmente competenti (alle quali si riferisce la non denunciata normativa statale sui contributi consortili in favore dei consorzi di bonifica);
che l’indicata omessa descrizione della fattispecie impedisce di verificare se la cartella impugnata abbia ad oggetto i contributi consortili relativi alle opere idrauliche prese in considerazione dalle norme denunciate e, quindi, preclude a questa Corte il controllo della rilevanza di tutte le sollevate questioni, rendendole manifestamente inammissibili (v., ex plurimis, ordinanze n. 126, n. 123 e n. 18 del 2006, n. 472, n. 434 e n. 312 del 2005);
che, infine, il rimettente non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della censura dell’art. 59-bis della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (nel testo vigente al momento dell’ordinanza di rimessione), sollevata con esclusivo riferimento alla parte in cui esso dispone che le funzioni idrauliche già proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli enti territorialmente competenti (comma 1) e, quindi, anche dai consorzi di bonifica;
che infatti, in base a quanto si desume dall’ordinanza di rimessione, mentre il consorziato sembra contestare l’attribuzione ai consorzi di bonifica sia delle funzioni idrauliche già proprie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, sia del correlativo potere di imporre contributi, invece il rimettente omette di censurare, unitamente al comma 1 del suddetto art. 59-bis, il comma 4 dello stesso articolo, il quale prevede proprio tale potere impositivo, laddove dispone che, «per l’assolvimento delle funzioni di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34 del 1994, gli enti di cui al comma 1» – e cioè anche i consorzi di bonifica territorialmente competenti – «sono autorizzati ad emettere ruoli di contribuenza con riferimento alle funzioni già esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria»;
che – per effetto di tale incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della conseguente mancata denuncia anche del citato comma 4 dell’art. 59-bis della legge regionale n. 34 del 1994 – all’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, concernenti la delega regionale ai consorzi di bonifica di esercitare le funzioni idrauliche già proprie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, conseguirebbe il paradossale ed irragionevole effetto del mantenimento, da parte dei consorzi di bonifica, del potere di imporre contributi per tali funzioni, ancorché esercitate direttamente dalle Regioni o dagli enti locali;
che l’erronea individuazione della norma alla quale è ascrivibile il denunciato vizio di illegittimità costituzionale comporta la manifesta inammissibilità della questione (v., ex plurimis, ordinanze n. 210 del 2006, n. 96 del 2004 e n. 417 del 2001);
che i suddetti concorrenti profili di manifesta inammissibilità, logicamente preliminari in quanto attinenti ai termini della questione, impediscono di accogliere la richiesta – comunque avanzata in via subordinata dal Consorzio e dalla Regione Toscana – di restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza della sola questione concernente il denunciato art. 59-bis, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1994, alla luce della sopravvenuta sostituzione di tale articolo, ad opera dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati)».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), nonché degli artt. 59-bis, comma 1 – nel testo anteriore alla sostituzione dell’intero articolo apportata dall’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati)» –, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), sollevate, in riferimento all’art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.