ORDINANZA N. 218
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato l’11 agosto 2005, depositato in cancelleria il successivo 24 agosto ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 11 agosto 2005 e depositato il successivo 24 agosto, la Regione Toscana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione;
che, in particolare, la ricorrente ritiene che l’art. 5 del predetto decreto legislativo, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, eccederebbe la delega legislativa conferita dall’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), che non attiene alla disciplina del programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, né prevede l’introduzione di un sistema finanziario direttamente gestito a livello statale;
che la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con gli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, in quanto la materia oggetto di disciplina, “pesca e acquacoltura”, è riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni e «il totale accentramento di competenze in capo allo Stato (…) non appare giustificabile neppure in virtù del principio di sussidiarietà»;
che, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, l’attuazione delle normative comunitarie compete alle Regioni nelle materie loro attribuite;
che l’art. 5 in questione, ad avviso della ricorrente, nel prevedere che «gli obiettivi di riferimento del Programma nazionale della pesca siano perseguiti attraverso dotazioni finanziarie gestite in via esclusiva dallo Stato», lederebbe, altresì, l’art. 119 della Costituzione che «ha costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali, perché non può esservi effettiva autonomia senza adeguate risorse finanziarie»;
che, infine, la norma sospettata di illegittimità costituzionale, in quanto non sottoposta «all’esame della Conferenza Stato-Regioni per l’espressione del proprio parere», si porrebbe in contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), «sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni»;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che il ricorso della Regione Toscana, notificato in data 11 agosto 2005, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 24 agosto 2005, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla notifica stabilito dall’art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 20 del 2005, n. 126 del 1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del 1986);
che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2006.