Ordinanza n. 197 del 2006

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ORDINANZA N. 197

ANNO 2006

                                                                             

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

-  Annibale                             MARINI                                            Presidente

-  Franco                                 BILE                                                  Giudice

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                      “

-  Francesco                            AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                     DE SIERVO                                             “

-  Romano                              VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                   MADDALENA                                        “

-  Alfio                                   FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                               QUARANTA                                            “

-  Franco                                 GALLO                                                     “

-  Luigi                                   MAZZELLA                                             “

-  Gaetano                              SILVESTRI                                              “

-  Sabino                                 CASSESE                                                 “

-  Maria Rita                           SAULLE                                                   “

-  Giuseppe                             TESAURO                                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza del 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sul ricorso proposto da Gioacchino Taormina ed altri contro l’Azienda ospedaliera “Villa Sofia” di Palermo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

         Ritenuto che nel corso di un giudizio – promosso da alcuni dipendenti nei confronti dell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia” di Palermo, datrice di lavoro (nonché della gestione stralcio della disciolta USL n. 61, dell’Assessorato regionale alla sanità e della Presidenza della Regione siciliana), per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilità rese negli anni 1991 e 1992 – il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998;

         che il giudice a quo, premesso che la controversia al suo esame è stata proposta dopo la scadenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000, in quanto il ricorso introduttivo è stato notificato il 10 aprile 2003 e depositato il successivo 16 aprile, afferma la propria giurisdizione, aderendo all’orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui la data 15 settembre 2000 è fissata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non quale limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie di lavoro attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale;

         che, affermata la rilevanza della questione, il giudice a quo osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, che l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 viola innanzitutto l’art. 3 Cost., poiché introduce una ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici – ai quali è imposto il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione delle domande relative a diritti maturati entro il 30 giugno 1998 – e i dipendenti privati, per i quali valgono gli ordinari termini di prescrizione;

         che la norma denunciata – a giudizio del rimettente – si pone altresì in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto comprime la pienezza della tutela giurisdizionale del pubblico dipendente, e con l’art. 36 Cost., dal momento che il termine decadenziale incide sovente, e sicuramente nella fattispecie al suo esame, su posizioni soggettive, quali il diritto alla retribuzione e altri diritti fondamentali del lavoratore, che trovano particolare tutela in detta norma costituzionale;

         che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, ricordando che questa Corte, con ordinanza n. 213 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza di identica questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ed osservando che l’ordinanza di rimessione non contiene nuove prospettazioni, idonee a superare le argomentazioni poste a fondamento della citata pronuncia;

         che, quanto al parametro dell’art. 36 Cost., pure evocato dal giudice rimettente, la difesa erariale osserva che la censura appare generica e sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, ed è, comunque, manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata dispone in materia di processo del lavoro, senza incidere direttamente sul diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.

         Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998;

         che, quanto ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost., l’ordinanza de qua non espone argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte con le ordinanze numeri 382 e 213 del 2005, con le quali questioni identiche a questa ora in esame sono state dichiarate manifestamente infondate;

         che, quanto al riferimento all’art. 36 Cost., la motivazione addotta dal rimettente è inidonea a conferire alla censura, fondata su tale parametro, autonomia rispetto a quella dedotta in base all’art. 24 Cost.

         Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.