Sentenza n. 108 del 2006

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SENTENZA N. 108

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE              Presidente

- Giovanni Maria        FLICK            Giudice

- Francesco                 AMIRANTE              "

- Ugo                          DE SIERVO              "

- Romano                    VACCARELLA        "

- Paolo                        MADDALENA         "

- Alfio                         FINOCCHIARO       "

- Alfonso                    QUARANTA            "

- Luigi                         MAZZELLA             "

- Gaetano                    SILVESTRI               "

- Sabino                      CASSESE                  "

- Maria Rita                SAULLE                    "

- Giuseppe                  TESAURO                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del paragrafo A.4 della tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), promosso con ordinanza del 29 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sul ricorso proposto da Adamo Pietro ed altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 493 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2005.

    Visto l'atto di costituzione di Adamo Pietro ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

    1. – Nel corso di un giudizio promosso contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Centro servizi di Messina da alcuni docenti, aspiranti all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria ed iscritti sia nelle graduatorie provinciali di terza fascia, sia nell'elenco provinciale dei docenti di sostegno di terza fascia, per ottenere l'annullamento delle graduatorie medesime, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del paragrafo A.4 della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

    Nella tabella è disciplinata la valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative ad ogni ordine e grado). Si prevede che «per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di corso cui si riferisce l'abilitazione».

    La tabella è censurata nella parte in cui non consente di attribuire a chi, come i ricorrenti, ha conseguito l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SIS) a seguito di iscrizione in soprannumero al secondo anno del corso – a norma dell'articolo 5, comma 3 (Formazione degli insegnanti), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) – il medesimo punteggio previsto per coloro che hanno conseguito l'abilitazione frequentando l'intero biennio di corso.

    Il Tribunale rimettente premette che i ricorrenti sono stati ammessi al secondo anno di corso SIS in soprannumero, a norma del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, «anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione», essendo in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno dei disabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), e dopo aver superato le relative prove di ammissione al corso SIS.

    Lo stesso Tribunale riferisce che l'Amministrazione ha riconosciuto ai ricorrenti, frequentatori soprannumerari dei corsi SIS, dei trenta punti aggiuntivi previsti dal paragrafo A.4 della tabella in esame, solo lo speciale bonus di sei punti e non anche i punti relativi al periodo annuale di durata effettiva del corso, equiparato a servizio specifico, ritenendo tale equiparazione riferibile solo ai frequentatori dei corsi biennali. Aggiunge che tale interpretazione da parte dell'amministrazione sarebbe avvalorata dal paragrafo A.3 della circolare interpretativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale personale della scuola, prot. n. 691/Uff. VI del 10 maggio 2004, contenente chiarimenti in merito al decreto dirigenziale 21 aprile 2004 (Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente e educativo per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006), nel quale viene precisato che eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili «posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i trenta punti». Pertanto, «per l'anno scolastico 2002-2003 (precedente all'ammissione in soprannumero al secondo anno del corso SIS) i ricorrenti – avendo tutti espletato una supplenza annuale – hanno conseguito 12 punti. Invece, per l'anno scolastico 2003-2004 (coincidente con l'unico anno di corso SIS effettivamente frequentato) i ricorrenti non hanno avuto attribuito alcun punteggio», ad eccezione di punti attribuiti a qualcuno dei ricorrenti relativi al servizio di supplenza prestato nel corso dello stesso anno.

    Il rimettente riferisce ancora che i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità della suddetta tabella, lamentando la violazione del principio di eguaglianza e la lesione del canone del buon andamento della pubblica amministrazione, e hanno presentato istanza cautelare.

    Con una prima ordinanza il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato l'istanza cautelare, non ritenendo sussistente il requisito della attualità del danno. Successivamente, a seguito della proposizione di motivi aggiunti per l'annullamento del bando relativo all'aggiornamento delle graduatorie, il Tribunale amministrativo regionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale sospendendo il giudizio e, contestualmente, ha sospeso l'efficacia dell'impugnata graduatoria «con l'obbligo per l'Amministrazione di attribuire il punteggio dovuto per il corso SSIS».

    1.1. – Sotto il profilo della rilevanza, il Collegio rimettente premette che l'unico significato attribuibile alla disposizione contenuta nel paragrafo A.4 della tabella impugnata sia quello per cui essa non consenta di attribuire il medesimo punteggio, previsto per coloro che hanno conseguito l'abilitazione «a seguito di corso di durata biennale», anche a coloro che, come i ricorrenti, hanno conseguito l'abilitazione in virtù di ammissione al secondo anno in soprannumero, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, e sostiene che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

    1.2. – Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente ritiene, in primo luogo, che i criteri di attribuzione del punteggio, contenuti nel paragrafo A.4 della tabella impugnata, contrastino con l'articolo 3 della Costituzione in quanto, disciplinando in modo diverso situazioni tra loro equivalenti ed omogenee, determinerebbero una irragionevole disparità di trattamento, atteso che il titolo finale conseguito presso le scuole SIS ed il sottostante percorso formativo appaiono identici, per durata e contenuti, sia per gli ordinari frequentatori del corso che per quelli ammessi in soprannumero. La mancata attribuzione del punteggio sarebbe, inoltre, irragionevole poiché la frequenza del secondo anno delle scuole predette impedisce ai frequentatori del corso di dedicarsi alle supplenze, con conseguente perdita o riduzione del punteggio.

    In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la inevitabile deteriore collocazione in graduatoria, determinata dalla mancata attribuzione del punteggio, violi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo la migliore utilizzazione, nell'ambito della attività didattica, di soggetti che – dopo aver superato due esami di ammissione ed aver frequentato due corsi (l'uno di specializzazione per il sostegno, l'altro SIS), aver superato i relativi esami finali e conseguito l'abilitazione – hanno dimostrato di essere adeguatamente qualificati all'insegnamento.

    2. – E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

    Preliminarmente, l'Avvocatura ha delineato il quadro normativo in tema di formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

    L'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), ha previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi SIS ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

    I successivi decreti ministeriali del 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria) e del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica) hanno fissato i criteri generali informatori delle scuole SIS ed hanno adottato misure transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

    Inoltre, l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000/2001), convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha stabilito che l'esame di Stato svolto al termine del corso SIS ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); mentre l'articolo 8 del decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali), ha disciplinato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (30 punti) al candidato abilitato presso le scuole SIS.

    L'Avvocatura sostiene che il fondamento dell'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo, di cui al paragrafo A.4 della tabella impugnata, si giustifica sia in relazione ai principi di diritto comunitario in tema di formazione professionale – che richiedono ai partecipanti ai corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa –, sia in relazione alla preparazione di alto profilo maturata dagli stessi e riveste, altresì, carattere compensativo della non cumulabilità del medesimo punteggio con la valutazione del servizio di insegnamento eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso.

    L'Avvocatura aggiunge che l'incompatibilità della frequenza con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto, sebbene non sia affermata espressamente dalla legislazione, deriva dal modo stesso con il quale sono organizzati i corsi. Ne consegue che il punteggio fisso costituisce il riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e dell'elevato livello di preparazione raggiunto con la frequenza delle scuole SIS per l'intero biennio. Viceversa, il diploma di specializzazione per le attività di sostegno non ha valore abilitante all'insegnamento e non attribuisce alcun punteggio nelle graduatorie permanenti a ciascuna delle categorie dei docenti abilitati; peraltro, il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, o nei corsi abilitanti, è valutabile ai fini del punteggio; infine, l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, intende favorire la stabilizzazione dei docenti specializzati per le attività di sostegno, abbreviandone la procedura di abilitazione.

    Conclusivamente, secondo l'Avvocatura, non è ravvisabile alcuna discriminazione nei confronti di detto personale, posto che l'anno di specializzazione al sostegno non può essere equiparato, agli effetti del punteggio, ad un anno di corso SIS, stante la diversa configurazione dei due corsi e le diverse conseguenze giuridiche ad essi riconnesse agli effetti del punteggio.

    3.– Si sono tardivamente costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità e, in subordine, qualora si dovesse ritenere l'attribuzione del punteggio di cui all'impugnata tabella suscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata, per la pronuncia di una sentenza interpretativa.

Considerato in diritto

    1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale del paragrafo A.4 della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non consente di attribuire a chi, come i ricorrenti, ha conseguito l'abilitazione presso le scuole SIS a seguito di iscrizione in soprannumero al secondo anno del corso – a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) – il medesimo punteggio previsto per coloro che hanno conseguito l'abilitazione frequentando l'intero biennio di corso.

    Il giudice rimettente sostiene, in primo luogo, che i criteri di attribuzione del punteggio, contenuti nel paragrafo A.4 della tabella impugnata, contrastino con l'articolo 3 della Costituzione in quanto, disciplinando in modo diverso situazioni tra loro equivalenti ed omogenee, determinerebbero una irragionevole disparità di trattamento, atteso che il titolo finale conseguito presso le scuole SIS ed il sottostante percorso formativo appaiono identici, per durata e contenuti, sia per i frequentatori ordinari del corso, sia per quelli ammessi in soprannumero. La mancata attribuzione del punteggio sarebbe, inoltre, irragionevole poiché la frequenza del secondo anno delle scuole SIS impedisce ai frequentatori del corso di dedicarsi alle supplenze, con conseguente perdita o riduzione del punteggio.

    In secondo luogo, il Tribunale rimettente sostiene che la inevitabile deteriore collocazione in graduatoria, determinata dalla mancata attribuzione del punteggio, violi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo la migliore utilizzazione, nell'ambito dell'attività didattica, di soggetti che – dopo aver superato due esami di ammissione ed aver frequentato due corsi (l'uno di specializzazione per il sostegno, l'altro SIS), superato i relativi esami finali e conseguito l'abilitazione – hanno dimostrato di essere adeguatamente qualificati all'insegnamento.

    2. – Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione nel presente giudizio dei ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo rimettente, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Tale termine è, per costante orientamento di questa Corte, perentorio (ordinanza n. 37 del 2006).

    3. – La questione non è fondata.

    Il giudice rimettente, malgrado qualche incertezza nella prospettazione, chiede che il punteggio spettante ai docenti che frequentano per due anni il corso presso le scuole SIS sia attribuito a quelli che lo frequentano per un solo anno, dopo esservi stati ammessi in soprannumero.

    I trenta punti aggiuntivi attribuiti a chi frequenta i corsi SIS – scindibili in ventiquattro punti assegnati per due anni di frequenza e sei punti per titoli di studio – compensano, nei limiti dei ventiquattro punti, il mancato punteggio derivante dal servizio effettivo, atteso che i corsi si svolgono in forma di tirocinio.

    L'indicato punteggio non è assegnato ai docenti che conseguono l'abilitazione presso le scuole SIS al termine di un solo anno di corso, perché essi possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio.

    Si tratta, pertanto, di distinti percorsi formativi, le cui caratteristiche giustificano l'attribuzione di punteggi diversi, rapportati alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso. Le due categorie di docenti non possono essere, quindi, equiparate tra loro, attribuendo ai docenti che abbiano frequentato un solo anno l'intero punteggio spettante a quelli che abbiano frequentato il biennio.

    Di conseguenza, non è ravvisabile una disparità di trattamento agli effetti dell'art. 3 Cost. Secondo il costante orientamento di questa Corte, una tale disparità si verifica quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (sentenze n. 35, n. 136 e n. 340 del 2004).

    Alla ritenuta infondatezza della questione rispetto all'articolo 3 Cost. consegue altresì l'infondatezza della censura riferita all'articolo 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

     dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo A.4 della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.