Ordinanza n. 94 del 2006

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ORDINANZA N. 94

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                          Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                       Giudice     

- Francesco                 AMIRANTE                     “

- Ugo                          DE SIERVO                     “

- Romano                    VACCARELLA               “

- Paolo                        MADDALENA                “

- Alfio                         FINOCCHIARO              “

- Franco                      GALLO                            “

- Gaetano                    SILVESTRI                      “

- Sabino                      CASSESE                         “

- Maria Rita                SAULLE                           “

- Giuseppe                  TESAURO                        “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 28 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, nel procedimento tributario vertente tra Ombrellificio Rossana s.n.c. di Migliorini Rossana & C. ed altra contro l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Borgomanero iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Novara, con ordinanza del 28 gennaio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni di cui all’art. 3, terzo comma» del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di irrogazione della sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 emesso dall’Agenzia delle entrate di Borgomanero a seguito dell’accertamento, ad opera della Guardia di finanza, dell’utilizzo, da parte della ricorrente nel giudizio a quo, di un lavoratore non risultante nelle scritture obbligatorie;

che, osserva il rimettente, l’art. 3 citato, oltre a prevedere una sanzione per l’utilizzo di lavoratori irregolari e a determinare le modalità di quantificazione della sanzione, stabilisce che competente alla irrogazione della sanzione è l’Agenzia delle entrate;

che l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, e ciò – ad avviso del rimettente – «indipendentemente dalla natura delle violazioni cui quelle sono riferite»;

che, pertanto, anche in ordine alla sanzione in esame, sussisterebbe la giurisdizione delle commissioni tributarie;

che tale previsione contrasterebbe con l’art. 102 e con la VI disposizione transitoria della Costituzione che, se consentono al legislatore di mantenere le giurisdizioni speciali già esistenti, gli precluderebbero di «allargare la giurisdizione di detti giudici speciali oltre i limiti intrinseci delle rispettive giurisdizioni» e, pertanto, con riguardo ai giudici tributari, non potrebbero essere ad essi riservate controversie, quali quelle previste dall’art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, che nulla hanno a che vedere con il sistema tributario;

che la sanzione prevista dalla disposizione citata, infatti, esulerebbe dalla materia tributaria, dal momento che l’utilizzo di lavoratori irregolari non potrebbe essere ritenuto indice di quella capacità contributiva cui la Costituzione collega l’obbligo di pagare i tributi;

che essa, piuttosto, atterrebbe alla materia previdenziale, con la conseguenza che l’attribuzione al giudice tributario della cognizione delle relative controversie contrasterebbe con il divieto posto dalla Carta costituzionale di estendere la giurisdizione dei giudici speciali «a materie diverse da quelle ad essi destinate»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;

che l’Avvocatura sostiene che l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 conterrebbe una «mera ‘clausola aperta’ di attribuzione della giurisdizione, fondata sul presupposto soggettivo» della natura finanziaria dell’organo che irroga la sanzione;

che il carattere indeterminato del complesso delle controversie attribuite al giudice tributario non contrasterebbe con alcun principio costituzionale;

che la questione prospettata sarebbe inammissibile, dal momento che il rimettente avrebbe dovuto censurare l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, e cioè la norma che attribuisce all’Agenzia delle entrate la competenza ad accertare ed irrogare la sanzione in questione e dunque la norma che fonderebbe la giurisdizione tributaria;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque manifestamente infondata dal momento che l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attrae nella giurisdizione tributaria le sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari appunto perché presuppone che il legislatore abbia valutato che trattasi di sanzioni connesse a violazioni collegate con obblighi anche di natura fiscale e, nella specie, tale collegamento sarebbe reso evidente dal fatto che «gli accertamenti fiscali debbono costituire altresì l’occasione ‘privilegiata’ per il rilievo e la contestazione delle violazioni in materia di utilizzazione dei lavoratori dipendenti»;

che, d’altra parte, la scelta dell’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, e sarebbe consentita nella misura in cui la giurisdizione speciale sia «funzionale alla specifica controversia di cui si tratta».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Novara censura l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che il rimettente, sostanzialmente, ritiene che la disposizione censurata individui, quale presupposto per la sussistenza della giurisdizione tributaria, la natura del soggetto competente ad irrogare la sanzione, e cioè che si tratti di uffici finanziari, restando invece irrilevante la natura delle violazioni cui le sanzioni sono riferite;

che, peraltro, il giudice a quo esclude che la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, benché irrogata dagli uffici finanziari, sia riconducibile al «campo tributario» sostenendo che essa, piuttosto, attiene alla «materia previdenziale»;

che lo stesso rimettente sostiene che se la giurisdizione tributaria deve ritenersi compatibile con la Costituzione, come riconosciuto da questa Corte, sarebbe tuttavia interdetto al legislatore attribuire ad essa controversie che «nulla hanno a che fare con il sistema tributario»;

            che il giudice a quo non ha tratto dalle premesse argomentative da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, «valorizzando, in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, e limitandosi, invece, a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 36 del 2006);

che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che sia impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (v., ex plurimis, ordinanze n. 306 del 2005 e n. 19 del 2003);

che, in definitiva, la Commissione tributaria di Novara ha omesso di compiere il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma denunciata conforme a Costituzione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.