Ordinanza n. 66 del 2006

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ORDINANZA N. 66

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                Presidente

-      Franco                             BILE                                        Giudice

-      Giovanni Maria               FLICK                                          "

-      Francesco                        AMIRANTE                                 "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                 "

-      Romano                           VACCARELLA                           "

-      Paolo                               MADDALENA                            "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                          "

-      Alfonso                           QUARANTA                               "

-      Franco                             GALLO                                        "

-      Luigi                                MAZZELLA                                "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                  "

-      Sabino                             CASSESE                                     "

-      Maria Rita                       SAULLE                                       "

-      Giuseppe                         TESAURO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell’art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Aversa, nel procedimento civile vertente tra R. L. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., con ordinanza del 2 novembre 2004, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2005;

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, proposto da un privato nei confronti di una società di assicurazione per ottenere il rimborso di una somma di denaro (pari ad euro 356,36) asseritamente percepita a titolo di indebito aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Aversa ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63;

che il giudice a quo premette, in punto di competenza funzionale, che, in conformità all’orientamento della Corte di cassazione, la causa in oggetto deve essere decisa secondo le ordinarie regole di competenza e non in base a quanto disposto dall’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

che la disposizione censurata ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile nel senso di impedire che le cause aventi ad oggetto i c.d. contratti di massa siano decise secondo equità, mentre in precedenza l’art. 82 cod. proc. civ. consentiva alla parte di stare in giudizio anche personalmente in cause di valore non superiore ad un milione di lire (ossia euro 516,46), «avvalendosi, così, di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di difesa»;

che la riforma così introdotta fa sì che le sentenze emesse dal giudice di pace possano essere appellate davanti al tribunale, sicché, «allorquando la Compagnia assicurativa, dopo un’eventuale sua soccombenza, riterrà di interporre giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace (pur relativa a domanda di valore inferiore a 1100 euro), non essendo consentita l’autodifesa dinanzi al tribunale, per l’appellato non abbiente risulterà, di fatto, vanificata la garanzia costituzionale della difesa (senza l’ausilio di un legale) prevista dall’art. 82 cod. proc. civ.»;

che quest’ultima norma, secondo il giudice a quo, si collegava, nel disegno del legislatore, con l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace in cause inferiori ad un certo valore;

che il remittente solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale della citata disposizione «nella parte in cui, pur senza averla espressamente abrogata e/o modificata, limita, fino a vanificarne la portata, la previsione dell’art. 82 cod. proc. civ., comprimendo il diritto di difesa costituzionalmente garantito (dall’art. 24 Cost.), a detrimento dei cittadini meno abbienti, a tutela dei quali la norma suddetta (art. 82 cod. proc. civ.) deve intendersi inserita nel vigente codice di rito»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che il Giudice di pace di Aversa dubita, in riferimento all’art. 24 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui prevede che il giudice di pace non può decidere secondo equità le cause attinenti ai contratti stipulati mediante moduli o formulari, e ciò indipendentemente dal valore delle medesime;

che la questione è stata sollevata in base all’assunto per cui, in caso di giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace, non essendo consentita l’autodifesa dinanzi al tribunale, per l’appellato non abbiente risulterebbe, di fatto, vanificata la garanzia costituzionale della difesa (senza l’ausilio di un legale) prevista dall’art. 82 cod. proc. civ.;

che la questione è del tutto ipotetica, sia perché nel giudizio a quo la parte è difesa da un avvocato – sicché non si pone alcun problema in merito all’autodifesa (v. ordinanza n. 153 del 2002) – sia perché la medesima è prospettata in vista di un futuro, eventuale giudizio di appello che dovrà essere deciso da un giudice diverso dall’attuale remittente;

che la questione, pertanto, è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aversa con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 6 febbraio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.