ORDINANZA N. 153
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con sentenza emessa il 20 novembre 2000 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Fortuna Luigi e Paganucci Marcella, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione di Fortuna Luigi nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Luciano Argiolas per Fortuna Luigi e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, varie questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l’applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali é prevista la facoltatività della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all’osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica é obbligatoria anche quelli in cui essa é facoltativa e prevedono infine l’onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali;
che il remittente premette di essere stato adito con processo verbale di domanda proposta oralmente, regolarmente notificato, avente ad oggetto una richiesta di pagamento della somma di lire centocinquantamila, di aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, di aver espletato la consulenza tecnica d’ufficio e di aver quindi trattenuto in decisione la causa all’esito della precisazione delle conclusioni;
che la difesa della parte attrice (la quale successivamente alla proposizione della domanda si era avvalsa di un difensore) aveva sollecitato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma, 316, secondo comma, 91 e 92 cod. proc. civ.;
che, nel motivare la manifesta infondatezza di detta eccezione, il remittente procede ad un excursus storico delle normative che, nel tempo, hanno regolato la difesa dinanzi al pretore, al conciliatore e, da ultimo, dinanzi al giudice di pace; con particolare riferimento a tale rito, egli osserva che l’obbligatorietà del patrocinio é stata assicurata solo per le cause di valore superiore al milione di lire, ma che la corrispondente possibilità della parte di stare in giudizio personalmente per le cause di valore inferiore sarebbe assicurata solo in apparenza;
che, pertanto, non é il denunciato art. 82 cod. proc. civ. ad essere viziato d’illegittimità costituzionale, quanto piuttosto il complesso delle norme che si frappongono alla sua realizzazione pratica;
che a tale proposito il giudice a quo esamina anzitutto il congegno della redazione del processo verbale in caso di formulazione orale della domanda, osservando che l’ipotesi di diniego da parte del giudice di pace di far redigere tale processo non sarebbe assistita dalla garanzia della motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost.;
che tale verbale, peraltro, sarebbe – per come attuatosi nella prassi degli uffici – "la prova lampante di un vuoto formalismo", traducendosi in un onere aggiuntivo per il cittadino che intenda stare in giudizio personalmente, così vulnerando l’art. 24 Cost.;
che in tale ottica é quindi sospettato d’illegittimità costituzionale l’art. 316, secondo comma, del cod. proc. civ., poichè il remittente istituisce un collegamento tra detta norma e l’art. 82 cod. proc. civ., ritenendo che la possibilità di proposizione orale della domanda sia ammissibile solo nelle cause di valore inferiore al milione, nelle quali il patrocinio non é obbligatorio;
che la previsione dell’art. 311 cod. proc. civ., poi, nella parte in cui estende alle cause davanti al giudice di pace di valore non eccedente il milione le norme dettate per il procedimento avanti al tribunale – così assoggettandole allo stesso trattamento processuale delle controversie eccedenti tale valore, nelle quali é obbligatorio il patrocinio – risulterebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in particolare quando una sola delle parti si avvalga dell’opera del difensore;
che al remittente sembra che anche l’art. 113 cod. proc. civ. si ponga in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali nella parte in cui, nell’ipotesi di pronuncia secondo equità, sottopone all’osservanza delle stesse regole in procedendo i giudizi nei quali é prevista l’obbligatorietà del patrocinio e le controversie dove é invece consentito al cittadino di stare in giudizio personalmente;
che nei giudizi in argomento, quindi, caratterizzati dalla tenuità del valore della domanda, la soluzione più adeguata sarebbe quella della conciliazione obbligatoria da collocarsi nell’art. 320 cod. proc. civ., norma che sarebbe dunque costituzionalmente illegittima appunto in ragione di tale mancata previsione ed in riferimento ai medesimi parametri sopra evocati;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la parte privata attrice nel processo a quo, sollecitando l’accoglimento delle questioni sollevate dal remittente e, in subordine, la restituzione degli atti al medesimo per il riesame della questione e della sua rilevanza;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità, ovvero per l’infondatezza, della questione.
Considerato che, pur avendo il remittente qualificato il provvedimento di remissione come "sentenza" anzichè come "ordinanza", ciò non conduce all’inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale (v. sentenza n. 452 del 1997);