Ordinanza n. 64 del 2006

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ORDINANZA N. 64

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                                      MARINI                                Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – testo B), trasfuso nell’art. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità – testo A), modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promosso con ordinanza del 17 settembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra gli eredi di Ulisse Emilio ed altri contro il Comune di Ercolano, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, del Comune di Ercolano, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Domenico Zeno per Varone Giuliana, Ulisse Egilda e Marco (eredi di Ulisse Fulvio), Ulisse Maria e Stefano, Sergio Soria per il Comune di Ercolano e l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 17 settembre 2003 nel corso di causa civile iniziata da Ulisse Maria, Ulisse Elvira, Varone Giuliana, Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse Stefano, Terracini Silvia, per la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e per il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di terreni di loro proprietà, sottoposti a procedura ablatoria dal Comune di Ercolano per la realizzazione di opere di viabilità, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), per violazione degli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), per violazione degli artt. 24, 28, 42, secondo e terzo comma, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;

che con atto di citazione, notificato in data 11 gennaio 1995, gli attori avevano chiesto la liquidazione del risarcimento in misura pari al valore venale dei terreni;

che, in corso di causa, erano intervenute norme di legge intese a regolamentare (e ridurre) il risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo;

che, alla chiusura dell’istruzione, il giudice aveva condannato l’amministrazione, con ordinanza, al pagamento di una somma comprensiva di indennità di occupazione legittima e di risarcimento per occupazione illegittima, calcolando questa seconda voce in applicazione del comma 7-bis dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la causa veniva ritenuta in decisione dal Tribunale di Napoli, sulle conclusioni delle parti, in particolare insistendo gli attori per la condanna del Comune al risarcimento in misura integrale, stante l’inapplicabilità della regola risarcitoria di cui alla norma ora richiamata al caso di specie, e, in subordine, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la legittimità della stessa norma;

che, nelle more della riservata decisione, era entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), che all’art. 55 detta la disciplina transitoria delle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996, parificando, quanto alle conseguenze economiche, le due figure dell’occupazione “appropriativa”, consistente nella trasformazione del fondo privato in assenza di decreto di esproprio, e di quella “usurpativa”, in cui la giurisprudenza aveva ravvisato i caratteri dell’illecito puro, in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità, liquidando il risarcimento integrale;

che, secondo il giudice a quo, risultava accertata in giudizio l’irreversibile trasformazione dei fondi, nel giugno 1992, ovvero quando erano già scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilità del fondo, ravvisabile nella delibera consiliare del Comune di Ercolano del 20 dicembre 1983, di approvazione del progetto dell’opera pubblica (o anche nella delibera confermativa del 6 marzo 1984);

che alla stessa occupazione non sarebbero applicabili le disposizioni di proroga dell’art. 14, secondo comma, del decreto-legge 20 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1988, n. 47, e dell’art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, che invece riguarderebbero le sole occupazioni già prorogate dalla legge n. 42 del 1985;

che si trattava di fattispecie di occupazione usurpativa, per la quale non sarebbe stata applicabile la regola risarcitoria di cui al citato art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, se non fosse che il sopravvenuto art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 impone anche per essa il risarcimento regolamentato;

che il sopravvenire dell’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 rendeva rilevante la questione di costituzionalità sollevata in subordine dagli attori, non essendovi dubbio che l’irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà Ulisse era avvenuta prima del 30 settembre 1996, e che s’imponeva ora la formula del risarcimento regolamentato, pur trattandosi della più grave ipotesi di responsabilità da occupazione usurpativa, integralmente risarcibile prima dell’entrata in vigore di detta norma; come pure si rendeva rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, con effetto retroattivo, va ad incidere sui termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, munendo di un titolo l’attività di trasformazione operata dall’ente pubblico sul suolo di proprietà degli attori in causa;

che quest’ultima norma, prorogando le occupazioni di urgenza scadute, avrebbe implicitamente comportato – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – anche la proroga dei termini delle corrispondenti dichiarazioni di pubblica utilità e avrebbe conferito a posteriori il crisma della legalità alle procedure espropriative i cui termini erano scaduti fin da epoca assai anteriore alla stessa legge n. 166 del 2002;

che, in sintesi, l’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001 si rivela in contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 53, 97 Cost.;

che l’equiparazione di situazioni del tutto differenti viola il principio di uguaglianza, e crea un ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, che, responsabile di fatto illecito puro, risponde in maniera limitata del danno arrecato, a differenza di ogni altro soggetto;

che il risarcimento regolamentato comprime il diritto di difesa, in quanto preclude l’azione restitutoria, altrimenti ammessa nei casi di occupazione usurpativa;

che la violazione dell’art. 42, secondo e terzo comma, Cost., consiste nel fatto che la norma denunciata viene a legittimare a posteriori il fatto arbitrario dell’amministrazione, prescindendo dai motivi di interesse generale che soli consentono l’acquisizione coatta della proprietà privata;

che la violazione dell’art. 53 Cost. è configurabile in quanto la norma impugnata persegue il contenimento della spesa pubblica soltanto a carico di privati in astratto titolari del credito risarcitorio a misura integrale;

che l’equiparazione di puri fatti illeciti usurpativi a irregolarità amministrative procedimentali sana a posteriori, sul piano delle conseguenze civilistiche, e inevitabilmente, delle connesse responsabilità amministrativo-contabili, gli arbitrî di funzionari e amministratori e così limita il sindacato della Corte dei conti (con violazione degli artt. 28 e 97 Cost., e così anche dell’art. 100, secondo comma, Cost.);

che l’eccesso di delega, nella redazione del citato d.lgs. n. 325, emerge dall’inciso «o dichiarativo della pubblica utilità», che figura nella norma denunciata quale estensione del risarcimento regolamentato, mentre la legge delega (art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 15), alla luce del diritto vivente, non riguardava i meri fatti usurpativi;

che l’operato del legislatore non sembra riconducibile ai principî del giusto processo (art. 111 Cost.), essendosi non solo modificato in pendenza di giudizio l’ammontare del risarcimento riconoscibile al privato, ma stravolta la natura stessa dell’azione sotto il profilo della causa petendi, come ricostruita dalla giurisprudenza;

che alla medesima disposizione dell’art. 4 della legge n. 166 del 2002, stante l’omogeneità teleologica con l’art. 55 del d.lgs. citato, possono riferirsi gli stessi dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in riferimento a quest’ultimo;

che la norma ha, analogamente, stravolto la causa petendi di domande già sub iudice, con conseguente vulnus del diritto di difesa, ed, in contrasto con l’art. 42 Cost., ha attribuito a posteriori la legalità a fenomeni illeciti, eludendo il principio di rilevanza costituzionale di previa determinazione dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

che la disposta irrilevanza di evidenti responsabilità amministrativo-contabili, evidenzia profili di contrasto con gli artt. 28 e 97 Cost., e, di conseguenza, anche con l’art. 100, secondo comma, Cost.;

che, nel giudizio, si sono costituiti, con separate memorie, di pressoché identico contenuto, Varone Giuliana e Ulisse Egilda e Marco da un lato, e Ulisse Maria e Stefano, dall’altro;

che i predetti danno atto che l’art. 55 del d.lgs. citato, al primo comma, è stato modificato dall’art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nel senso che, sopprimendosi l’espressione «o dichiarativo della pubblica utilità», il risarcimento regolamentato e ridotto è stato limitato, per il passato, alla sola ipotesi di occupazione appropriativa in senso stretto, riconfermando in tal modo che è data l’azione restitutoria reale, con la conseguente piena applicazione alternativa dei principî della responsabilità aquiliana di diritto comune e dell’integrale risarcimento per equivalente pecuniario in caso di scelta abdicativa degli aventi diritto, nelle ipotesi di occupazione usurpativa, che comprendono sia il caso dell’originaria assenza del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, sia gli altri due casi, più frequenti in pratica, di annullamento giurisdizionale di tale provvedimento e di sopravvenuta scadenza dei relativi termini di efficacia, anteriormente all’irreversibile trasformazione (e questo ultimo è il caso all’esame del Tribunale rimettente);

che la modifica legislativa fa considerare superati i dubbi sollevati dal Tribunale di Napoli con riferimento all’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001, e tuttavia rimane la rilevanza di tutte le questioni prospettate con riferimento all’art. 4 della legge n. 166 del 2002;

che la norma ha avuto l’effetto di attrarre sotto la regola dell’occupazione appropriativa l’acquisizione dei suoli di proprietà dei comparenti, realizzata de facto dal Comune di Ercolano, quando i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità erano abbondantemente scaduti, e quando, dunque, sulla scorta del «diritto vivente», sorgeva a favore di essi l’azione reale recuperatoria di diritto comune, in alternativa all’azione personale intesa al risarcimento per equivalente integrale;

che la proroga per legge ed ex post dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (e tra questi, dell’occupazione disposta dal Sindaco di Ercolano con decreto n. 126/87, con decorrenza 22 febbraio 1988 e scadenza 22 febbraio 1991), comporta la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza di ricondurre sotto la fattispecie appropriativa, caratterizzata dalla mera mancanza di decreto di esproprio, una fattispecie usurpativa, originariamente contraddistinta dalla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e di rendere applicabile il criterio risarcitorio riduttivo, con la conseguenza che l’art. 4 della citata legge n. 166 del 2002 è in contrasto, come esattamente dedotto dal giudice rimettente, con gli artt. 24, 42, 53, 28 e 97 Cost.;

che nel giudizio si è anche costituito il Comune di Ercolano, che, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Napoli, stante la tardività delle deduzioni in tal senso svolte da parte attrice, solo in comparsa conclusionale, e per le quali non è stato accettato il contraddittorio;

che, quanto alle singole questioni sollevate, il predetto Comune ritiene che quella riguardante l’art. 55, commi 1 e 2, del d.lgs. 325 del 2001, sia inammissibile in base alla considerazione che la norma è stata modificata dal d.lgs. n. 302 del 2002, che ha eliminato dall’ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva, il caso di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità;

che, in subordine, l’eccezione appare al Comune di Ercolano manifestamente infondata, non potendo la fattispecie all’esame del Tribunale di Napoli essere ricondotta alla fattispecie usurpativa, giacché l’irreversibile trasformazione del fondo, consumatasi nel giugno 1992, era coperta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, che, contrariamente all’assunto del giudice rimettente e in corretta applicazione delle norme di proroga (come tra poco precisato), sarebbe scaduta solo il 28 febbraio 1993;

che, infine, anche a considerare che la fattispecie in causa abbia natura usurpativa, questa tipologia è stata considerata conforme a Costituzione (dalla sentenza della Corte costituzionale 30 aprile 1999, n. 148) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (dalla sentenza della Cass. civ. 14 aprile 2003, n. 5902);

che, quanto all’art. 4 della legge n. 166 del 2002, la questione – sostiene il Comune costituito – è inammissibile, essendo la norma inapplicabile al caso di specie, trattandosi di occupazione, come sopra accennato, già prorogata da precedenti disposizioni di legge, precisamente dall’art. 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 801, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42, dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge 20 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, e dall’art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

che tali proroghe – riguardo alle quali la giurisprudenza costituzionale non ha rilevato ragioni di contrasto con la Costituzione – sono state ritenute dalla giurisprudenza automaticamente applicabili, anche in assenza di specifici provvedimenti amministrativi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e subordinatamente l’infondatezza delle questioni;

che, riguardo alla questione concernente l’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001, si osserva nella memoria che la novella del 2002 ha soppresso l’inciso «o dichiarativo della pubblica utilità», di modo che la determinazione del danno per l’abusiva occupazione dei terreni, ragguagliata all’indennità di esproprio con esclusione della riduzione del 40% e con incremento, invece, del 10%, riguarda i soli casi di terreni edificabili in assenza di provvedimento espropriativo, pur sempre in costanza di valido ed efficace atto dichiarativo della pubblica utilità;

che, con riferimento all’art. 4 della legge n. 166 del 2002, l’unica norma di proroga astrattamente applicabile all’occupazione disposta in causa (il 29 dicembre 1987), è l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 534 del 1987, convertito nella legge n. 12 del 1988: che però proroga solo fino al 31 marzo 1988 le occupazioni d’urgenza in corso, e dunque non influisce su un termine di efficacia avente scadenza successiva (cioè al 29 dicembre 1990);

che non sarebbe quindi ipotizzabile l’assunto effetto di sanatoria che secondo il rimettente si sarebbe prodotto, in virtù dell’art. 4 della legge n. 166 del 2002, sulla perdita d’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, venuta a scadenza fin dal febbraio 1991;

che le questioni sollevate appaiono comunque all’Autorità intervenuta infondate;

che, con riguardo all’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001, si osserva che la giurisprudenza tiene opportunamente distinte le fattispecie di occupazione appropriativa e usurpativa, in modo da togliere qualsiasi fondamento alla denuncia di violazione dei parametri indicati dal rimettente;

che, con riferimento all’art. 4 della legge n. 166 del 2002, l’effetto sanante della citata norma sarebbe opinabile (è negato infatti da Cons. Stato, sez. V, n. 1986/02), e che il giudice non mostrerebbe di aver esplorato in modo adeguato le conseguenze dell’effetto assimilativo attribuito alle occupazioni, siano esse appropriative o usurpative, così contravvenendo al generale canone ermeneutico che impone ante omnia una lettura costituzionalmente conservatrice della norma di legge ordinaria;

che sono state depositate tempestive memorie dal Comune di Ercolano, da Ulisse Maria e Stefano e Varone Giovanna e dall’Avvocatura dello Stato;

che nella memoria del Comune di Ercolano sono allegati ulteriori profili d’inammissibilità delle questioni, osservandosi anche che il giudice a quo non ha vagliato approfonditamente le situazioni di fatto e di diritto;

che non sarebbe corretta la ricostruzione compiuta dal Tribunale, riguardo al carattere usurpativo dell’occupazione de qua, giacché alla dichiarazione di pubblica utilità presa in considerazione, divenuta inefficace, secondo il rimettente, per scadenza dei termini, ne sarebbe seguita un’altra, insita in una variante al p.r.g. (che tra l’altro avrebbe mutato la qualitas soli) del 1986, cui sarebbe seguito un nuovo decreto di occupazione, di modo che, essendo intervenuta l’immissione in possesso il 28 febbraio 1988, la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe scaduta il 28 febbraio 1993, ben dopo l’ultimazione dei lavori (giugno 1992), di modo che si sarebbe in presenza di occupazione appropriativa, e non usurpativa;

che, nel merito, la memoria difensiva conferma l’infondatezza della questione, ribadendo che l’art. 1 del d.lgs. n. 302 del 2002 (modificando l’art. 55 del d.lgs. n. 325 del 2001) ha ristabilito la differenza di trattamento tra occupazione appropriativa e occupazione usurpativa; che il sistema non ostacola in nessun modo la difesa in giudizio; che il risarcimento assicurato dalla legge rappresenta ragionevole ristoro in relazione alle esigenze di bilanciamento con l’interesse pubblico; che ad esso non può riconoscersi alcun connotato tributario; che il riferimento all’art. 76 è ultroneo; che i funzionari risponderanno secondo le norme ordinarie per i danni da loro arrecati, ove ve ne siano i presupposti, con insussistenza della violazione degli artt. 28, 97, 100 e 111;

che, riguardo all’illegittimità dell’art. 4 della legge n. 166 del 2002, il Comune di Ercolano insiste per l’inammissibilità della questione, poiché nella sua prospettiva le proroghe dell’occupazione hanno coperto tutto il periodo di realizzazione dell’opera, con questo dando per scontato che la proroga dell’occupazione riguardi anche la dichiarazione di pubblica utilità;

che la questione sarebbe altresì infondata, giacché la norma, prorogando le occupazioni già prorogate, sarebbe confermativa e chiarificatrice di norme pregresse, in applicazione del principio di conservazione dell’atto di cui all’art. 1367 del codice civile;

che i signori Ulisse Maria e Stefano e Varone Giovanna, pur prendendo atto della modifica dell’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001, che avrebbe ripristinato la tutela restitutoria o risarcitoria piena per le occupazioni usurpative, come è qualificabile la fattispecie dedotta in giudizio, assumono che comunque resta intatta la rilevanza della questione, relativamente al comma 2, che dispone l’applicabilità della regola del risarcimento ridotto alle occupazioni appropriative relative a giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997;

che, infatti, ferma restando la fondatezza della questione relativa all’art. 4 della legge n. 166 del 2002, che prorogando le dichiarazioni di pubblica utilità fa degradare la fattispecie di cui è causa da occupazione usurpativa a occupazione appropriativa, se anche tale questione fosse dichiarata infondata, rimarrebbe il fatto che con il comma 2 dell’art. 55 si è confermata la applicabilità della regola del risarcimento regolamentato alle occupazioni appropriative, con applicazione retroattiva del comma 1, il che è contrario agli stessi parametri di costituzionalità (artt. 3, 24, 97, 111 Cost.);

che anche l’Avvocatura generale dello Stato propone un’ulteriore difesa osservando che nel giudizio principale, già con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., era stata pronunciata condanna del comune al risarcimento commisurato alle regole dell’occupazione appropriativa, previo rigetto della tesi dell’applicazione alla occupazione d’urgenza de qua della proroga di cui all’art. 14 del d.l. n. 534 del 1987 e alla legge n. 158 del 1991: con la conseguenza che il giudice rimettente ­ ancorché persona fisica diversa subentrata nella trattazione della causa ­ avrebbe già consumato il proprio potere decisorio, restandogli pertanto preclusa la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale;

che, nel merito, la modifica legislativa dell’art. 55 impugnato toglierebbe rilevanza alla questione e che, con riferimento all’art. 4 della legge n. 166 del 2002, tutti i parametri costituzionali invocati sarebbero irrilevanti.

Considerato che il Tribunale di Napoli – nel corso di causa civile iniziata da Ulisse Maria, Ulisse Elvira, Varone Giuliana, Ulisse Egilda, Ulisse Marco, Ulisse Stefano, Terracini Silvia, per la determinazione dell’indennità di occupazione legittima e per il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di terreni di loro proprietà, sottoposti a procedura ablatoria dal Comune di Ercolano per la realizzazione di opere di viabilità – dubita della legittimità costituzionale dell’art. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), là dove limita l’azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l’applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l’irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, per violazione degli articoli 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;

che lo stesso Tribunale dubita anche della legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), là dove, con effetto retroattivo, attribuisce a posteriori legittimità alle occupazioni di urgenza in corso alle stesse scadenze previste dalle singole leggi di proroga, così incidendo per implicito anche sui termini di efficacia delle corrispondenti dichiarazioni di pubblica utilità, per violazione degli articoli 24, 28, 42, secondo e terzo comma, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione;

che è da disattendere l’eccezione di inammissibilità della questione, formulata dal Comune di Ercolano, costituito in questo giudizio, per la tardività delle deduzioni in tal senso svolte da parte attrice, dal momento che, per costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 5091 del 1988; Cass. civ. n. 446 del 1976; Cass. civ. n. 2369 del 1972), la questione di costituzionalità è proponibile a istanza di parte in ogni stato e grado del processo, anche reiteratamente, senza preclusioni;

che è parimenti da disattendere l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale circa l’intervenuta consumazione del potere del Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità a seguito della pronuncia di condanna al risarcimento con ordinanza ex art. 186-quater del codice di procedura civile., attesa la naturale revocabilità del provvedimento;

che il rimettente fa riferimento al solo art. 55 del decreto legislativo n. 325 del 2001, contenente la parte legislativa del t.u. (testo B);

che tale decreto è stato riunificato, con la parte regolamentare (Testo C), nel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità - testo A), che, costituendo la risultante finale dell’operazione di delegificazione e semplificazione, è quello cui fanno riferimento i successivi provvedimenti legislativi, anche per modificarlo;

che la questione di legittimità costituzionale deve intendersi trasferita sull’art. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001, in cui è stata trasfusa, senza modificazioni, e già prima dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione, la norma impugnata (per l’affermazione di identico principio cfr. sentenze n. 328 e n. 304 del 2003; n. 376 del 2000);

che il predetto art. 55 è stato modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), con la soppressione, fra l’altro, dell’inciso «o dichiarativo della pubblica utilità»;

che tale soppressione ha eliminato dall’ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva l’ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità;

che il giudice rimettente ha omesso di valutare l’incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subìta dalla norma impugnata ad opera dell’art. 1 del predetto decreto legislativo n. 302 del 2002, già in vigore al momento dell’ordinanza di rimessione, con conseguente manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata per difetto di motivazione della rilevanza (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 45 del 2004; nn. 187, 152 e 144 del 2003);

che l’incostituzionalità dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ravvisata dal rimettente, per il fatto che la proroga, ivi prevista, dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, si estenderebbe anche alle dichiarazioni di pubblica utilità, senza in alcun modo tenere presente che la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso che i termini dell’occupazione e quelli dell’espropriazione (cioè, della dichiarazione di pubblica utilità) sono del tutto distinti, attese le diverse finalità e le autorità competenti ad emetterle, di modo che la proroga delle occupazioni si riferisce solo a queste, e non alle dichiarazioni di pubblica utilità (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16907 e n. 4358 del 2003; n. 9384 del 1999);

che la questione così prospettata è manifestamente inammissibile, perché il giudice a quo, nell’adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso «diritto vivente», peraltro costituito da una isolata pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 28 dicembre 2001, n. 6435), non ha preso in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della stessa giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2002, n. 1986; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 248), che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della ratio che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione (v., in proposito, ordinanze n. 19 del 2003 e n. 517 del 2000).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – testo B), trasfuso nell’art. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità – testo A), modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 28, 42, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 6 febbraio 2006.

 Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.