SENTENZA N. 62
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 31 gennaio e iscritto al n. 13 del registro ricorsi del 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 25 gennaio 2005 e depositato in cancelleria il successivo 31 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione).
La norma denunciata prevede che il comma 3 dell’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 – ai cui sensi la responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari può essere attribuita a personale di categoria “D” o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D” – s’intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza.
Secondo il ricorrente, la disposizione denunciata, nel consentire l’attribuzione della responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, configurerebbe un’ipotesi di conferimento ope legis e retroattivo, a tale personale, di un livello superiore, sebbene solo limitatamente all’incarico ricoperto.
Ad avviso dell’Avvocatura, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, che per l’accesso ad un livello superiore richiede il superamento di un concorso pubblico. Inoltre, la retroattività della norma, avente carattere in realtà innovativo piuttosto che di interpretazione autentica, violerebbe il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. ¾ Oggetto della questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, è l’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione).
Nel recare l’interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18, il quale, in tema di organizzazione delle segreterie dei gruppi del Consiglio regionale, stabilisce che la responsabilità di esse può essere attribuita a personale di categoria “D” o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso a tale categoria, la disposizione denunciata prevede che detta norma s’intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza.
Secondo il ricorrente, la disposizione della legge regionale violerebbe l’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, perché, consentendo l’attribuzione di un livello superiore al personale interno alla Regione Abruzzo, sia pure limitatamente all’incarico ricoperto, contrasterebbe con la regola secondo cui per l’accesso ad un livello superiore è richiesto il superamento di un concorso pubblico. Essa, inoltre, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la retroattività della norma, avente carattere innovativo più che di interpretazione autentica, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
2. ¾ La questione non è fondata.
2.1. ¾ Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, sentenze n. 465 e n. 407 del 2005 e n. 218 del 2002) che nell’accesso a funzioni più elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere ravvisata una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo costituzionalmente corretto per la provvista di titolari degli organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo dell’accesso, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione.
Sennonché, la norma impugnata non prevede alcun automatico e generalizzato inquadramento nella qualifica superiore di personale regionale in possesso di determinati requisiti per l’accesso ad essa.
Occorre considerare, infatti, che, nell’ambito della disciplina del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, l’assegnazione di personale alle segreterie è temporanea in duplice senso: non solo perché tale assegnazione decade contestualmente alla cessazione dall’incarico del proponente e può essere revocata su iniziativa dello stesso, e cessa comunque in caso di scadenza, ordinaria o anticipata, della legislatura; ma anche perché i dipendenti regionali ad esse adibiti conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine dell’assegnazione temporanea (art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale n. 18 del 2001).
In questo contesto, per il conferimento dell’incarico temporaneo di responsabile della segreteria del gruppo consiliare (attribuito, su indicazione del Presidente del gruppo, dalla Direzione competente per il personale) la norma oggetto di interpretazione autentica (art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2001) richiede, per il personale già dipendente della Regione, l’appartenenza alla categoria “D” e, per il personale esterno, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, il possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”, ossia – secondo quanto prevede la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2001, n. 871 (recante l’approvazione dell’atto di organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, i requisiti di accesso alle prove selettive nonché i profili professionali relativi a ciascuna categoria), emessa in attuazione dell’art. 33 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 – del diploma universitario (laurea breve) o del diploma di laurea in certi indirizzi.
La norma di interpretazione autentica, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, consente di conferire la responsabilità delle segreterie non solo al personale interno di categoria “D”, ma anche a chi è in possesso dei requisiti per l’accesso a tale categoria (previsti dalla già citata deliberazione della Giunta regionale n. 871 del 2001), in conformità, del resto, con la ratio della disposizione interpretata, che già contemplava la possibilità di ricoprire quell’incarico, previa stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per l’estraneo all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere alla predetta categoria.
Pertanto, la disposizione dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2004 detta una norma non di progressione ad una qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell’inquadramento professionale del lavoratore, tenuto, alla scadenza dell’assegnazione temporanea, a riassumere le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa regionale.
Cade, di conseguenza, anche la censura – mossa sul presupposto che ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di inquadramento ope legis in una categoria superiore – di violazione del principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.