ORDINANZA N. 52
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso con ordinanza del 25 novembre 2004 dal Tribunale di Siracusa sul ricorso proposto da Cancemi Nunzio, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro
Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione avverso un decreto di liquidazione di compensi professionali, il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 25 novembre 2004 (reg. ord. n. 249 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
che il giudice rimettente, esaminati gli atti relativi all’opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall’avvocato Nunzio Cangemi, assume che, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata in capo al giudice in composizione monocratica;
che tali norme appaiono al giudice a quo in contrasto con i parametri costituzionali invocati, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
che la previsione sarebbe contraria al principio di ragionevolezza e, in definitiva, al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell’impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi;
che la medesima disposizione violerebbe anche il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale;
che vi sarebbe altresì vulnus al principio del giudice naturale di cui all’art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo l’ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale;
che, infine, sarebbe violato l’art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), che non menziona il criterio relativo al mutamento di composizione dell’organo giudiziario;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione proposta.
Considerato che il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
che questa Corte, con sentenza n. 53 del 2005, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del predetto decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v. anche ordinanze n. 334 e n. 289 del 2005), e che con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all’art. 76 della Costituzione;
che, quanto al dedotto contrasto con l’art. 25 della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell’art. 76 della Costituzione in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non certamente la competenza (così ancora la sentenza n. 53 del 2005 e le ordinanze n. 334 e 289 del 2005);
che, inoltre, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 3 della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico (in senso analogo v. sentenza n. 52 del 2005, in tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato), in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse (cfr. ordinanze n. 334 e n. 289 del 2005);
che, da ultimo, non è in alcun modo ravvisabile il lamentato vulnus all’art. 24 della Costituzione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.