Ordinanza n. 47 del 2006

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ORDINANZA N. 47

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

-  Annibale                             MARINI                                            Presidente

-  Franco                                 BILE                                                  Giudice

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                       “

-  Francesco                            AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                     DE SIERVO                                             “

-  Romano                              VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                   MADDALENA                                        “

-  Alfio                                   FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                               QUARANTA                                            “

-  Franco                                 GALLO                                                    “

-  Luigi                                   MAZZELLA                                             “

-  Gaetano                              SILVESTRI                                              “

-  Sabino                                 CASSESE                                                 “

-  Maria Rita                           SAULLE                                                   “

-  Giuseppe                             TESAURO                                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) promosso con ordinanza del 1° luglio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, nel procedimento tributario vertente tra Nadim s.p.a. contro l’Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1 iscritta al n. 1025 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

         Ritenuto che nel corso di un processo tributario intrapreso con l’impugnativa di una cartella esattoriale, notificata il 4 luglio 2003 dal Centro di Servizio di Torino, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo all’anno 1997, oltre a interessi e sanzioni pecuniarie, la Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 1° luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) per asserito contrasto con l’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e del pari trattamento dei cittadini davanti alla legge;

         che il giudice a quo riferisce che la cartella esattoriale in questione era stata impugnata perché ritenuta affetta da nullità ai sensi dell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto il relativo ruolo, dichiarato esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2000, non era stato – come avrebbe dovuto essere – consegnato all’esattore entro il 30 giugno del 2001 per la notifica al contribuente entro i successivi quattro mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); sicché la ricorrente, nell’incertezza sulla normativa e sulle date di consegna del ruolo, aveva deciso di aderire al condono dei ruoli previsto dall’art. 12 della legge n. 289 del 2002, ed aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità della cartella di pagamento ovvero fosse ritenuto condonato il ruolo;

         che l’Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso obiettando che il ruolo, reso esecutivo entro il 30 dicembre 2000 secondo il disposto dell’art. 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), era stato consegnato al concessionario il 10 dicembre 2001 per la successiva emissione della cartella ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale non prevede alcun termine per la trasmissione del ruolo al concessionario dopo l’apposizione del visto di esecutorietà); sicché non era applicabile, nel caso di specie, la sanatoria di cui all’art. 12, comma 2-ter, della legge n. 289 del 2002 riferita unicamente ai ruoli «affidati ai concessionari dal servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001»;

         che il giudice a quo, aderendo a quanto dedotto in via subordinata dalla società ricorrente, ravvisa un contrasto tra l’art. 12, comma 3-ter, di tale legge ed i principî costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, nella parte in cui la norma assume a criterio di ammissibilità del condono quello aleatorio dell’affidamento dei ruoli ai concessionari nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001;

         che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la Commissione tributaria rimettente osserva che la norma censurata, ancorando l’ammissibilità della domanda di condono alla data di consegna dei ruoli all’esattore, individua un criterio temporale non razionale perché puramente casuale e non oggettivo e, dunque, inidoneo a porre tutti gli interessati nella identica condizione di fruibilità;

         che, a giudizio del rimettente, tale risultato potrebbe invece essere conseguito, ad esempio, col riferimento al limite temporale dell’anno di imposizione, evitando conseguenze impari paragonabili, in materia penale, al caso dell’amnistia o del condono applicabile ai reati per i quali «sia stato disposto il rinvio a giudizio, non bastando che sia in corso la fase delle indagini preliminari»;

         che, secondo il giudice a quo, la norma censurata determina una «disparità di trattamento tra contribuenti  che teoricamente avrebbero diritto al condono, ma che praticamente non ne possono fruire perché, per mero accidente procedurale, i ruoli sono stati “affidati” al concessionario oltre il termine del 30 giugno 2001»;

         che la questione sarebbe rilevante «in quanto dalla soluzione di essa dipende l’accoglimento o il rigetto del proposto ricorso»;

         che è intervenuto nel giudizio, con la rappresentanza dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità della questione, sia sotto il profilo della apoditticità della affermazione circa la rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia con riguardo al fatto che dall’eventuale accoglimento non discenderebbe automaticamente il diritto della società ricorrente a fruire del condono in quanto, secondo l’opinione della medesima Commissione tributaria rimettente, occorrerebbe comunque che il legislatore introducesse un apposito limite temporale;

         che la questione sarebbe comunque infondata, in quanto il riferimento temporale alla consegna dei ruoli al concessionario risulterebbe razionalmente giustificato col fatto che il risultato perseguito dalla norma, nei termini di un gettito immediato in luogo dell’aspettativa di una riscossione coattiva in tempi e con esiti incerti, non potrebbe che essere raggiunto mediante la concessione del beneficio esclusivamente a chi abbia debiti tributari già iscritti a ruolo e secondo un limite temporale che risponda all’esigenza di certezza;

         che tale circostanza risulterebbe peraltro avallata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 69 del 1980) così come il principio per cui la parità di trattamento dei contribuenti non è inciso «da norme che condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco (fino ad una eventuale esclusione dei medesimi) ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell’entrata in vigore della legge che li contempla (sentenza n. 148 del 1967, sentenza n. 96 del 1980 e sentenza n. 119 del 1980)» (sentenza n. 294 del 1997), richiamabile nel caso di specie, dal momento che la norma censurata (aggiunta al testo dell’art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212) è stata emanata in data successiva alla scadenza del termine per la consegna dei ruoli, fissata al 30 giugno 2001;

         che – evidente l’inconferenza del richiamo, effettuato dal giudice a quo, all’amnistia ovvero al condono penale (posto che la norma denunciata di incostituzionalità non introdurrebbe un atto di clemenza per comportamenti illeciti, ma la possibilità di una transazione estintiva del credito mediante il pagamento spontaneo ed immediato di una parte di esso) – l’Avvocatura generale rileva come l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale invocata dalla Commissione tributaria rimettente non potrebbe che riguardare tutte le altre disposizioni della legge n. 289 del 2002 che, analogamente a quella censurata, prendono a riferimento l’avvenuta emissione di atti di accertamento o verbali (art. 15), le controversie pendenti (art. 16) o, infine, le ipotesi in cui non siano già stati notificati accertamenti (art. 9).

         Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), laddove prevede la possibilità di estinguere, mediante il pagamento immediato di una quota parte, unicamente i debiti fiscali relativi «ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001», e ciò sia sotto il profilo della ragionevolezza dell’individuazione di un criterio temporale puramente casuale e non oggettivo, sia sotto il profilo del pari trattamento dei cittadini davanti alla legge, in quanto detto criterio è inidoneo a porre tutti gli interessati nella identica condizione di fruibilità del beneficio;

         che la questione è manifestamente inammissibile in quanto, da un lato, il giudice rimettente trascura totalmente di esaminare la questione – oggetto della domanda principale della parte ricorrente – della asserita radicale nullità della cartella esattoriale impugnata ed in quanto, dall’altro lato, non evidenzia le ragioni per le quali – fermi i principî enunciati da questa Corte con la sentenza n. 294 del 1997 – sarebbe costituzionalmente obbligato il criterio temporale proposto dal rimettente, peraltro a titolo esemplificativo, in alternativa a quello – definito «puramente casuale e non oggettivo» – individuato dalla norma censurata.

         Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.