Ordinanza n. 35 del 2006

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ORDINANZA N. 35

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                   MARINI                    Presidente

- Franco                      BILE                          Giudice     

- Giovanni Maria        FLICK                              “

- Francesco                 AMIRANTE                     “

- Ugo                          DE SIERVO                     “

- Romano                    VACCARELLA               “

- Paolo                        MADDALENA                “

- Alfio                         FINOCCHIARO              “

- Alfonso                    QUARANTA                   “

- Franco                      GALLO                            “

- Luigi                         MAZZELLA                    “

- Gaetano                    SILVESTRI                      “

- Sabino                      CASSESE                         “

- Maria Rita                SAULLE                           “

- Giuseppe                  TESAURO                        “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), in relazione all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze del 27 e dell’11 e del 13 gennaio 2005, del 7 e del 28 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria e dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn. 235, 236, 280, 308 e 310 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 22 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con quattro distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), per contrasto con gli artt. 3 e 102, secondo comma, nonché con la VI disposizione transitoria della Costituzione;

che la Commissione tributaria premette che, in ciascuno dei giudizi a quibus, una società alla quale era stato notificato avviso di irrogazione di sanzione amministrativa dall’Agenzia delle entrate ha impugnato tale provvedimento lamentando «vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito»;

che il rimettente osserva che, per il combinato disposto dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 e dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la designazione dell’Agenzia delle entrate quale ufficio competente alla irrogazione delle sanzione di cui all’art. 3 del citato decreto-legge determinerebbe la estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie ad una materia estranea al processo tributario, quale sarebbe appunto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, in contrasto sia con l’art. 102, secondo comma, che con la VI disposizione transitoria della Costituzione, i quali, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 144 del 1998), porrebbero quale limite per il riordino delle giurisdizioni speciali quello di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza;

che a ciò si aggiungerebbe il fatto che la esclusione della prova testimoniale, che caratterizza il processo tributario, mal si concilierebbe con un giudizio finalizzato ad accertare l’esistenza di un rapporto di subordinazione;

che, «in via subordinata», il rimettente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, nell’indicare come dies a quo del periodo cui commisurare la sanzione un elemento fisso, e cioè il primo giorno dell’anno, determinerebbe disparità di trattamento tra «coloro che hanno violato la legge per un uguale periodo di tempo», in quanto verrebbero sanzionati in modo diverso «a seconda del maggiore o minor periodo di tempo trascorso tra il primo giorno dell’anno solare e il giorno in cui avviene la contestazione»;

che, sotto il profilo inverso, la norma censurata violerebbe il principio di parità di trattamento, in quanto sarebbero assoggettati ad identica sanzione coloro ai quali la contestazione è fatta nello stesso giorno dell’anno, a prescindere dalla concreta durata del rapporto di lavoro irregolare;

che la Commissione tributaria di Alessandria ritiene in re ipsa la rilevanza delle questioni prospettate, in quanto il giudizio sulla legittimità della irrogazione della sanzione dipenderebbe, comunque, dalla «permanenza nell’ordinamento» dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, dal momento che il rimettente non avrebbe previamente accertato l’impossibilità di dare della disposizione censurata una interpretazione diversa e costituzionalmente corretta;

che, nel merito, la difesa erariale rileva il fatto che la questione sarebbe già stata accolta dalla Corte con la sentenza n. 144 del 2005;

che la Commissione tributaria provinciale di Imperia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 73 del 2002 (recte: dell’art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 73 del 2002), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare su un ricorso promosso da una società avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate, ufficio di Imperia, ha irrogato la sanzione prevista dal suddetto art. 3, e che, tra i motivi di impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione, la ricorrente ha dedotto anche la illegittimità costituzionale di tale norma;

che il giudice a quo ritiene tale questione rilevante, dal momento che la relativa decisione inciderebbe sulla soluzione della controversia al suo esame;

che la Commissione censura l’art. 3 in relazione all’art. 27 Cost. dal momento che esso, irragionevolmente, per la condotta di utilizzo di lavoro irregolare, introdurrebbe una sanzione ulteriore rispetto a quelle già previste dalla legislazione fiscale, del lavoro e della previdenza, così determinando un carico sanzionatorio sproporzionato rispetto alla effettiva gravità dell’illecito, in violazione della naturale funzione rieducativa della sanzione;

che il rimettente sostiene inoltre che il decreto-legge n. 12 del 2002 conferirebbe «valore probatorio assoluto (in sede di irrogazione della sanzione) agli atti redatti in sede di accertamento dagli organi preposti al controllo», in violazione del diritto di difesa;

che la disposizione censurata non consentirebbe alcun accertamento circa la sussistenza di un rapporto di lavoro e la tipologia del medesimo, dal momento che tale operazione presupporrebbe una attività istruttoria basata essenzialmente sull’escussione di testimonianze orali che, invece, non sarebbe consentita nell’ambito del processo tributario, con ciò determinando una violazione del diritto di difesa;

che, infine, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, dal momento che tale norma, quantificando l’ammontare della sanzione unicamente in relazione al momento dell’accertamento della violazione, collegherebbe l’entità della sanzione alla “mera casualità” della data di contestazione della violazione;

che la disposizione censurata creerebbe, inoltre, una sproporzione tra l’entità della sanzione e la gravità del comportamento, nonché una “grave sperequazione” tra la funzione afflittiva, dissuasiva e retributiva della sanzione, in quanto limiterebbe il lasso di tempo di riferimento per la quantificazione della sanzione al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione, così costituendo un modesto deterrente per chi utilizza lavoratori irregolari da molti anni;

che, anche in questo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che essa sarebbe già stata dichiarata fondata da questa Corte con la sentenza n. 144 del 2005;

che infondata, invece, sarebbe la denunciata violazione dell’art. 27 Cost., poiché rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore determinare l’entità della sanzione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte adottate, limite che, nella specie, non sarebbe stato superato.

Considerato che, sia la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, sia la Commissione tributaria provinciale di Imperia dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, per profili in gran parte sostanzialmente analoghi e che, pertanto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che tutte le ordinanze di rimessione risultano prive di una descrizione delle fattispecie oggetto dei relativi giudizi che consenta a questa Corte di individuare chiaramente tali oggetti e, dunque, di verificare l’effettiva applicabilità della norma censurata nei giudizi a quibus e, con essa, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale;

che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (così, tra le più recenti, le ordinanze n. 396 e n. 251 del 2005);

che, in ogni caso, la questione prospettata dalla Commissione tributaria di Alessandria con riguardo all’art. 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione all’art. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e concernente la asserita attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni ivi contemplate, deve comunque ritenersi inammissibile, non avendo il rimettente compiuto il doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire un’interpretazione diversa da quella da esso accolta ed essendo, pertanto, venuto meno all’onere che incombe su ogni giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questioni di legittimità costituzionale davanti a questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in relazione all’art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, per contrasto con l’art. 102, secondo comma, nonché con la VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria l’1 febbraio 2006.