ORDINANZA N. 478
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, comma 1, lettere a), b) e c), e 98, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 30 luglio 2004 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato il successivo 30 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 81, primo comma, della Costituzione – gli artt. 81, comma 1, lettere a), b) e c), e 98, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004);
che, secondo il ricorrente, il censurato art. 81, comma 1, lettere a), b) e c), di tale legge regionale, nell’estendere l’esenzione dalle tasse automobilistiche a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sarebbe intervenuto in una materia (disciplina delle esenzioni dalle tasse automobilistiche) sottratta alla potestà legislativa regionale, incorrendo così nella violazione dei parametri costituzionali evocati;
che inoltre, ad avviso della difesa erariale, l’art. 98, comma 3, della stessa legge regionale, nel prevedere l’estensione all’esercizio finanziario 2003 – ormai decorso – dell’utilizzazione di risorse stanziate sul capitolo di spesa 71520 UPB 13.01.003, violerebbe il principio generale dell’annualità del bilancio, ponendosi così in contrasto con l’art. 81, comma 1, Cost., secondo il quale l’unità temporale della gestione finanziaria è l’anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
che la Regione Abruzzo non si è costituita;
che con nota del 4 aprile 2005, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004, nella quale, «tenuto conto che sono venute meno le motivazioni del ricorso, il Consiglio delibera, su proposta del Ministro per gli affari regionali [….] la rinuncia alla impugnazione, già deliberata in data 16 luglio 2004, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 [….]».
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (v., ex plurimis, ordinanze n. 353 e n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.