Ordinanza n. 353 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 353

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI             Presidente

 

- Fernanda                CONTRI                      Giudice

 

- Guido                    NEPPI MODONA         "

 

- Annibale                MARINI                         "

 

- Franco                    BILE                               "

 

- Giovanni Maria      FLICK                            "

 

- Francesco               AMIRANTE                   "

 

- Ugo                        DE SIERVO                   "

 

- Romano                 VACCARELLA             "

 

- Paolo                      MADDALENA              "

 

- Alfio                      FINOCCHIARO            "

 

- Alfonso                  QUARANTA                 "

 

- Franco                    GALLO                          "

 

- Luigi                      MAZZELLA                  "

 

- Gaetano                 SILVESTRI                   "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n 105 del registro ricorsi 2004.

 

    Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

 

    Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;

 

    che la Regione Liguria non si è costituita;

 

    che, con atto depositato in data 17 maggio 2005, il ricorrente – premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati, la Regione Liguria ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario, che, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione senza richiesta di referendum confermativo, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 4 maggio 2005 come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso – rinunciava al ricorso.

 

    Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara estinto il processo.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.