Ordinanza n. 361 del 2005

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ORDINANZA N. 361

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                     Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA               Giudice

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Chioggia con ordinanza del 22 ottobre 2004, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, in caso di ricorso immediato della persona offesa, il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio, debba comunque formulare l’imputazione;

che il giudice rimettente premette che il pubblico ministero, ritenuta l’inammissibilità del ricorso presentato dalla persona offesa per la mancata indicazione delle generalità complete del soggetto a cui il reato è attribuito, aveva formulato parere contrario alla citazione;

che il giudice a quo sostiene che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il pubblico ministero ritiene erroneamente sussistente una causa di inammissibilità (al riguardo, viene tra l’altro richiamata l’ordinanza di questa Corte n. 83 del 2004), il decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente al giudice di pace «il compiuto esercizio delle proprie prerogative»;

che infatti, mentre l’art. 25 del decreto legislativo in esame riconosce al pubblico ministero un vaglio preventivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza del ricorso della persona offesa, prevedendo che, in alternativa alla formulazione dell’imputazione, il pubblico ministero esprima parere contrario alla citazione, gli artt. 26 e 27 stabiliscono invece che il giudice di pace deve restituire gli atti al pubblico ministero, anche se questi «non ha presentato richieste», solo nell’ipotesi in cui ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, perché, altrimenti, deve disporre la convocazione delle parti in udienza con un decreto che deve contenere «la trascrizione dell’imputazione»;

che, pertanto, ad avviso del giudice rimettente il pubblico ministero dovrebbe comunque formulare l’imputazione anche nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, si sia limitato a esprimere parere contrario alla citazione, non essendo possibile interpretare la disposizione censurata nel senso di ritenere che il giudice, in analogia con quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 e dall’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, possa disporre la «imputazione coatta»;

che le disposizioni da ultimo richiamate disciplinano infatti situazioni del tutto diverse rispetto a quella in esame e concernono ipotesi in cui il giudice che dispone l’imputazione coatta, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di specie, è diverso da quello che deve poi valutare il merito del procedimento;

che il giudice non potrebbe neppure riportare nel decreto di convocazione delle parti, sic et simpliciter, l’addebito formulato dal ricorrente, sia per ragioni di natura testuale - l’art. 27, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede espressamente che il decreto di convocazione debba contenere, a pena di nullità, «la trascrizione dell’imputazione» - sia perché, così interpretata, la disposizione censurata attribuirebbe l’esercizio dell’azione penale direttamente al ricorrente e non al pubblico ministero, che è invece l’unico soggetto abilitato a formulare l’imputazione;

che infatti, prosegue il rimettente, se pur la Costituzione non sancisce la regola del monopolio dell’azione penale in capo al pubblico ministero, una norma ordinaria che riconosca anche al privato la titolarità di tale azione può ritenersi legittima solo laddove si configuri un’attribuzione sussidiaria e concorrente rispetto a quella del pubblico ministero (vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 474 del 1993 e n. 114 del 1982), mentre nel caso in esame la semplice presentazione del ricorso da parte della persona offesa potrebbe determinare, nonostante l’espresso parere contrario del pubblico ministero, la citazione a giudizio;

che l’anomalia sarebbe ancora più evidente qualora si configurasse la formulazione dell’imputazione come atto del giudice che, in tal modo, eserciterebbe d’ufficio l’azione penale;

che, scartate entrambe le soluzioni dell’imputazione coatta e della formulazione dell’imputazione attraverso la semplice trascrizione dell’addebito contenuto nel ricorso, al giudice non rimarrebbe che disporre la «restituzione» degli atti al pubblico ministero, ma tale soluzione non appare coerente con il sistema delineato dal legislatore perché attribuirebbe al pubblico ministero «una sorta di potere di veto sulla procedura del ricorso» immediato della persona offesa;

 che solo la previsione che il pubblico ministero debba comunque formulare l’imputazione consentirebbe al giudice di effettuare il dovuto controllo sui requisiti formali e sostanziali del ricorso, onde provvedere ai sensi dell’art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 qualora condivida il parere contrario del pubblico ministero, ovvero ai sensi dell’art. 27 dello stesso decreto qualora ritenga invece di emettere il decreto di convocazione delle parti;

che il rimettente solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 per contrasto:

- con l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza di una disciplina che, non prevedendo che il pubblico ministero debba formulare l’imputazione anche nel caso in cui esprime parere contrario alla citazione, obbliga il giudice procedente a restituire gli atti alla pubblica accusa; 

- con l’art. 24, comma secondo, Cost. in quanto, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero, il ricorrente verrebbe privato di un importante strumento processuale riconosciutogli dal legislatore e, per di più, per ragioni non condivise dal giudice;

- con l’art. 111, comma secondo, Cost. perché - posto che il ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela – una volta restituiti gli atti al pubblico ministero il procedimento seguirebbe l’iter ordinario, con tempi notevolmente più lunghi rispetto a quelli stabiliti per il ricorso immediato, che consente l’instaurazione del giudizio senza la fase delle indagini preliminari;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, in particolare, sarebbe erroneo il richiamo da parte del rimettente al «sistema processuale tradizionale», in quanto, da un lato, «le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali», e, dall’altro, le forme del procedimento davanti al giudice di pace non sono comparabili con quelle previste per il procedimento per reati di competenza del tribunale;

che, pertanto, appare del tutto ragionevole che, a seguito del «parere [contrario] del pubblico ministero, il procedimento torn[i] nel suo alveo tradizionale, nel quale la parte civile da un lato e il giudice dall’altro dispongono dei rispettivi strumenti per addivenire alla decisione».

Considerato che il Giudice di pace di Chioggia, che procede a seguito di ricorso immediato della persona offesa volto ad ottenere la citazione a giudizio del soggetto a cui è attribuito il reato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l’imputazione anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio;

che la disciplina vigente prevede che il ricorso della persona offesa, depositato nella cancelleria del giudice, deve essere previamente comunicato al pubblico ministero, il quale, se lo ritiene inammissibile o infondato, esprime parere contrario alla citazione a giudizio, altrimenti formula l’imputazione, confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso (art. 25 del decreto legislativo n. 274 del 2000);

che a sua volta il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha formulato alcuna richiesta, ove ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato ne dispone, a norma dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, la trasmissione al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento; altrimenti, a norma dell’art. 27, convoca le parti in udienza con decreto, che, tra l’altro, deve contenere la trascrizione dell’imputazione;

che in sostanza il rimettente lamenta che, sulla base di tale disciplina, pur ritenendo ammissibile il ricorso nonostante il parere contrario del pubblico ministero, non avrebbe la possibilità di convocare le parti, come previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 274 del 2000, non avendo il pubblico ministero formulato l’imputazione che deve essere trascritta nel decreto, e verrebbe a trovarsi in una situazione di stallo;

che il rimettente non ritiene praticabili soluzioni diverse, quali la diretta formulazione dell’imputazione da parte dello stesso giudice di pace, ovvero la trascrizione dell’«addebito» contenuta nel ricorso (che a norma dell’art. 21, comma 2, lettera  f), del citato decreto deve contenere l’indicazione in forma chiara e precisa del fatto, con l’indicazione degli articoli di legge violati), ovvero ancora l’ordine al pubblico ministero di formulare l’imputazione, in analogia a quanto disposto dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 in caso di richiesta non accolta di archiviazione;

che di conseguenza, allo stato della legislazione, al giudice non resterebbe che disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

che tale soluzione sarebbe peraltro in contrasto con l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza di una disciplina che obbliga il giudice procedente a «restituire» gli atti alla pubblica accusa; con l’art. 24, comma secondo, Cost. in quanto, a seguito della «restituzione» degli atti al pubblico ministero, il ricorrente verrebbe privato di un importante strumento processuale riconosciutogli dal legislatore; con l’art. 111, comma secondo, Cost. perché, una volta restituiti gli atti al pubblico ministero, il procedimento seguirebbe l’iter ordinario, con tempi notevolmente più lunghi rispetto a quelli stabiliti per il ricorso immediato;

che lo stesso rimettente, pur consapevole che la disciplina normativa censurata è suscettibile di una pluralità di opzioni interpretative, non compie il necessario sforzo ermeneutico per individuare una soluzione che consenta un effettivo controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale, senza sacrificare i diritti di tutte le parti private; 

che, tra l’altro, il giudice a quo non tiene nel debito conto che l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, ove è prevista la disciplina generale della formulazione coatta dell’imputazione, potrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice, dopo aver trasmesso gli atti al pubblico ministero, ritenga di non condividere una eventuale richiesta di archiviazione da quest’ultimo formulata;

che pertanto, prima di affermare che non sarebbe possibile altra soluzione conforme a Costituzione diversa da quella prospettata in via additiva, il rimettente avrebbe dovuto utilizzare tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce, specie in un contesto in cui sulla disciplina sottoposta a censura si confrontano contrastanti indirizzi giurisprudenziali di legittimità non ancora stabilizzati (v., in particolare,  sentenze n. 33675 del 27 maggio 2004 e n. 40836 del 20 settembre 2004);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Chioggia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.