ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
-Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con n. 2 ordinanze del 20 settembre ed una del 14 dicembre 2004 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 23, 24 e 201 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 15, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso di giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 20 settembre 2004 (reg. ord. n. 23 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
che il giudice rimettente, esaminati gli atti relativi all'opposizione a decreto di liquidazione compensi proposta da Angelino Provvidenza, assume che per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica;
che tali norme sono apparse in contrasto con quattro parametri costituzionali, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
che la previsione sarebbe contraria al principio di ragionevolezza e, in definitiva, al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione, avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi;
che si ravvisa anche la violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subirebbero un concreto e oggettivo affievolimento;
che vi sarebbe altresì violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., atteso che, secondo l'ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale;
che, infine, sarebbe violato l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principî e criteri direttivi fissati nella delega al Governo della funzione legislativa, non essendo indicato nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), il criterio che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 della Costituzione;
che, in ordine alla rilevanza, il rimettente assume che il giudizio non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, è sollevata dallo stesso giudice con due ulteriori ordinanze, rispettivamente del 20 settembre 2004 (reg. ord. n. 24 del 2004), nel giudizio di opposizione alla liquidazione compensi in favore dell'avv. Sena Giuseppe, e del 14 dicembre 2004 (reg. ord. n. 201 del 2005), nel giudizio di opposizione alla liquidazione compensi in favore dell'avv. Brandino Giuseppe;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con tre distinte ordinanze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni identiche e che i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (sentenza n. 53 del 2005) e che con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che, in riferimento agli ulteriori parametri invocati dalle ordinanze del Tribunale di Siracusa ora all'esame, riguardo all'art. 25 della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza (così ancora la sentenza n. 53 del 2005);
che non c'è violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico (analogamente la sentenza n. 52 del 2005, in tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato), in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse;
che, da ultimo, la violazione dell'art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata, senza motivazione alcuna.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.