Sentenza n. 266 del 2005

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SENTENZA N. 266

ANNO 2005

 

EPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Piero Alberto             CAPOTOSTI               Presidente

-  Guido                        NEPPI MODONA        Giudice

-  Annibale                    MARINI                            “

-  Franco                       BILE                                  “

-  Giovanni Maria         FLICK                               “

-  Francesco                  AMIRANTE                      “

-  Ugo                           DE SIERVO                      “

-  Romano                     VACCARELLA                “

-  Paolo                         MADDALENA                 “

-  Alfonso                     QUARANTA                    “

-  Franco                       GALLO                             “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza del 23 marzo 2004 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l’Azienda agrituristico-venatoria Montacuto e la Regione Piemonte, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio – promosso da una Azienda agrituristico-venatoria  nei confronti della Regione Piemonte per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di soprattassa correlata alla tassa sulla concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria – il Tribunale di Torino, con ordinanza del 23 marzo 2004, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: 1) «della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. [recte: decreto legislativo] 22.6.1991 n. 230», in riferimento all’art. 76 Cost.; 2) «delle voci 16 e 17 della Tabella A richiamata dall’art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996», in riferimento all’art. 119 Cost.

Il Tribunale rimettente – premesso che l’Azienda, in origine azienda faunistico-venatoria, è stata successivamente trasformata, nel 1999, in azienda agrituristico-venatoria – precisa che la soprattassa oggetto delle domande di restituzione è stata corrisposta, dal 1992 al 1996, in forza della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e, dal 1996, anche in forza dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), richiamata dall’art. 54, comma 2, della legge stessa. 

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il Giudice a quo sostiene: a) che la nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al  decreto legislativo n. 230 del 1991 «pare contrastare con la legge delega e cioè con l’art. 3 della legge 281/1970 come sostituito dall’art. 4 della legge 158/1990 che demanda al Governo l’approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilità di istituire una soprattassa sulle stesse», sicché essa «violerebbe indirettamente l’art. 76 della Costituzione che subordina la validità del decreto legislativo al rispetto dei limiti della legge delega»; b) che, del pari, si pongono in contrasto con la citata legge delega n. 158 del 1990 e quindi «indirettamente» con l’art. 119 della Costituzione «anche le voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall’art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono l’applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri turistico venatorie», in quanto le stesse, nello stabilirne la misura, travalicherebbero i limiti consentiti «dall’art. 4 comma 5» della legge di delegazione (recte: art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990), il quale, a sua volta, «consente alla legge regionale solo di disporre aumenti della tariffa, anche con riferimento solo ad alcune delle voci, in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative»; c) che l’assunto della Regione Piemonte – secondo cui la soprattassa era già prevista nel nostro ordinamento in forza dell’art. 61 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) e pertanto non sarebbe stata introdotta ex novo dalle disposizioni censurate – risulterebbe privo di fondamento: sia perché la soprattassa era prevista unicamente per le bandite private e per le riserve, sia perché le disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939 sono state prima modificate dalle leggi 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e poi abrogate a seguito della entrata in vigore delle leggi regionali in materia di caccia.

2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la sollevata questione di costituzionalità venga dichiarata infondata o manifestamente  infondata.

L’Avvocatura erariale osserva che l’interpretazione della norma di delegazione, posta a fondamento della questione stessa, non terrebbe conto della effettiva portata della disposizione, desunta dalla sua ratio e dalla evoluzione normativa della materia.

In proposito, sostiene: a) che il testo originario dell’art. 3 della legge n. 281 del 1970 avrebbe inteso trasferire alle Regioni a statuto ordinario le stesse tasse già applicate dallo Stato nelle materie oggetto di delega ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione; b) che tale impostazione sarebbe stata confermata dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990, che avrebbe previsto il coordinamento tra le nuove tasse sulle concessioni regionali e le pregresse tasse sulle concessioni governative, venute meno per effetto della delega alle Regioni; c) che la tabella allegata al decreto legislativo n. 230 del 1991, nell’individuare i vari tributi sulle concessioni regionali, avrebbe espressamente richiamato la fonte normativa della delega di funzioni cui essi si riferiscono, in tal modo evidenziando il nesso di derivazione dai corrispondenti tributi in precedenza attribuiti allo Stato in rapporto alle medesime attività; d) che le tasse sulle concessioni regionali,  disciplinate dal decreto legislativo n. 230 del 1991 al fine di attribuire alle Regioni le necessarie risorse finanziarie, hanno lo stesso contenuto e lo stesso oggetto delle pregresse tasse sulle concessioni governative, come sarebbe confermato dal disposto del nuovo testo dell’art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 281 del 1970, secondo cui  «nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l’ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa».

Alla luce di tali premesse, l’Avvocatura erariale ritiene irrilevante il  fatto che la norma di delegazione (art. 3 della legge n. 281 del 1970) non faccia espresso riferimento al pagamento di soprattasse, perché tale norma avrebbe inteso conservare la stessa struttura e lo stesso ammontare del tributo, correlato alle medesime attività ed a prescindere dal mutamento della sua «titolarità», determinato dalla sopravvenuta delega di funzioni dallo Stato alle Regioni.

In tale prospettiva, la nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230 del 1991, in piena conformità con la disposizione della norma di delegazione – nella parte in cui ha previsto la conservazione dello stesso ammontare del tributo in precedenza corrisposto allo Stato – avrebbe rispettato le previsioni di cui agli artt. 61, primo comma, e 91, primo comma, lettera h), del regio decreto n. 1016 del 1939, che assoggettavano le corrispondenti concessioni governative al pagamento sia di una tassa, sia di una soprattassa di pari ammontare.

Ad una ricostruzione siffatta non sarebbe d’ostacolo la circostanza che la norma di delegazione non prevede espressamente l’istituzione di soprattasse regionali: sia perché  la soprattassa avrebbe la medesima natura giuridica della tassa, sia perché la norma di delegazione non prevede esclusivamente l’istituzione di “tasse”, ma fa anche riferimento alla più ampia categoria di “tributi” e di “tasse”, con ciò alludendo anche alle eventuali soprattasse già previste dalla precedente legislazione relativamente a specifiche fattispecie impositive. E neppure vi osterebbe l’obiezione secondo cui la pregressa disciplina sarebbe riferibile alle riserve di caccia e non già alle aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie, in quanto tali aziende, ancorché non pienamente identificabili con le riserve di caccia previste dal regio decreto n. 1016 del 1939, ne costituirebbero l’evoluzione e l’adattamento a più evolute istanze ed esigenze socio-culturali, come sarebbe confermato dalle disposizioni contenute nell’art. 36 della legge n. 968 del 1977 e nell’art. 16 della legge n. 157 del 1992, con conseguente estensione dei criteri di trattamento fiscale originariamente dettati per le riserve di caccia (come risulterebbe dalle sentenze di questa Corte n. 271 del 1986 e n. 214 del 1987).

Dalla legittimità costituzionale della norma statale censurata discenderebbe, infine, secondo l’Avvocatura erariale, anche la legittimità di quella regionale, che si è ad essa sostituita.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale:

1) della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone che «per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa»;

2) dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), richiamata dall’art. 54, comma 2, della legge stessa, «nella parte in cui prevedono l’applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri turistico venatorie».

Con la prima questione viene dedotta la violazione dell’art. 76 della Costituzione in riferimento alla norma di delegazione di cui all’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) – come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 – concernente l’oggetto della delega ed i princìpi e criteri direttivi riguardanti l’approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. Il giudice a quo ritiene che tale norma non consentirebbe di istituire una soprattassa sulla tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria; con la conseguenza che la soprattassa prevista dalla nota al numero d’ordine 16 della tariffa approvata con il decreto legislativo n. 230 del 1991 – che impone al concessionario il  pagamento, oltre che della tassa c. d. “ettariale”, anche di una “soprattassa” commisurata alla tassa (lire 100 per ogni 100 lire di tassa) – sarebbe estranea all’oggetto della legge di delegazione.

Le altre questioni prospettano la violazione dell’art. 119, primo comma, della Costituzione nel testo previgente alla sua sostituzione da parte dell’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Secondo il rimettente, le disposizioni regionali denunciate, nel prevedere l’applicazione della soprattassa alla concessione di costituzione di azienda agrituristico-venatoria e faunistico-venatoria, travalicherebbero i limiti consentiti «dall’art. 4 comma 5» della legge delega (recte: art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990), il quale dispone, invece, che «con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative».  

2. – La prima questione non è fondata.

La censura del giudice a quo muove dall’erronea premessa che la soprattassa in questione costituisca un tributo distinto dalla tassa prevista per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria. Da ciò il rimettente fa discendere il sollevato dubbio di incostituzionalità: concernendo la delega l’emanazione della tariffa delle sole tasse sulle concessioni regionali, la soprattassa sarebbe  stata istituita dal legislatore delegato oltre i limiti fissati dal legislatore delegante.

2.1. – L’erroneità della premessa risulta evidente dalla lettura coordinata della norma di delega (art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990) e di quella, oggetto di censura, emanata in sua attuazione (numero d’ordine 16 della tariffa approvata con il decreto legislativo n. 230 del 1991).

L’art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970 individua l’oggetto della delega al Governo nella formazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, da approvarsi «con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria».   

In attuazione di tale delega, il citato decreto legislativo n. 230 del 1991 approva la tariffa; il numero d’ordine 16) di questa determina la tassa regionale di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria, fissandone l’ammontare nella somma di lire 6065  «per ogni ettaro o frazione di esso», e la correlativa nota prevede per le aziende faunistico-venatorie la indicata soprattassa di lire cento per ogni cento lire di tassa, da versare contestualmente.

Dal confronto di tali disposizioni emerge che l’unico prelievo consentito dalla norma di delega  per la costituzione di azienda faunistico-venatoria è rappresentato dalla tassa di concessione regionale e che, contrariamente alla tesi del rimettente, la soprattassa di cui alla suddetta nota, lungi dal costituire un altro ed autonomo tributo, rappresenta una mera maggiorazione della stessa tassa di concessione regionale. Infatti, non è dato rinvenire nelle disposizioni in esame alcun elemento in qualche modo idoneo a distinguere la soprattassa dalla tassa ed a renderla qualificabile, perciò, come distinto tributo, unici essendo per ambedue i prelievi sia il presupposto dell’imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l’ente impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione (concessionario), sia infine la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa).

In questo contesto normativo la soprattassa, non essendo distinguibile dalla tassa di concessione regionale, rappresenta dunque – nonostante l’improprio nomen juris – solo un maggiore importo della tassa stessa.

2.2. – Si deve inoltre osservare che il legislatore delegato, configurando la soprattassa nel modo sopra descritto, ha anche rispettato lo specifico vincolo quantitativo imposto dal comma 2, lettera c), dello stesso art. 3 della legge di delegazione n. 281 del 1970.

Tale disposizione, al fine di garantire alle Regioni a statuto ordinario la continuità del gettito derivante dall’applicazione delle previgenti tasse sulle concessioni regionali, fissa il criterio direttivo, secondo cui «nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l’ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa». Coerentemente a questo criterio, la nuova tariffa determina l’ammontare della soprattassa in misura percentuale pari a quella fissata dalla preesistente disciplina in materia di caccia e di tasse sulle concessioni regionali (v. l’art. 91, lettera h, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, recante «Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia»; nonché le numerose leggi regionali successive).

Ne consegue che la previsione della soprattassa non solo rientra appieno, come si è visto, nell’oggetto della delega, ma costituisce anche, sotto il profilo quantitativo da ultimo considerato, puntuale applicazione dell’indicato criterio direttivo.

3. – Le altre due questioni sollevate dal rimettente sono inammissibili.

La prima, avente ad oggetto il numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, è inammissibile per la sua evidente irrilevanza. La disposizione censurata non disciplina, infatti, la soprattassa di cui il contribuente chiede il rimborso nel giudizio a quo, bensì un tributo del tutto diverso, e cioè la tassa di concessione regionale relativa alla «abilitazione all’esercizio venatorio».

La seconda questione, relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima – secondo cui «per le aziende agrituristico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa» – è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il rimettente fonda l’illegittimità del denunziato aumento del tributo, conseguente all’applicazione della soprattassa, sul rilievo che il legislatore regionale, nel prevedere una soprattassa che si risolve sostanzialmente nel raddoppio della tassa di concessione («per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100»), avrebbe superato il limite di aumento del venti per cento annuo stabilito dall’art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990. Il legislatore regionale non si sarebbe così attenuto a quanto stabilito dal legislatore statale, violando il previgente testo dell’art. 119, primo comma, della Costituzione, secondo cui le Regioni hanno autonomia finanziaria esclusivamente «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica».

Così argomentando, tuttavia, il giudice a quo prospetta la questione in modo contraddittorio. Esso, infatti, fornisce due opposte interpretazioni della normativa denunciata: per un verso, nel denunciare la violazione del citato art. 3, comma 5, presuppone – correttamente, sia pure contraddicendo l’interpretazione posta a base della già scrutinata questione avente ad oggetto la nota al numero d’ordine 16 della tariffa statale – che la soprattassa costituisca una mera maggiorazione della tassa; per altro verso, invece, assume quale base di calcolo dell’aumento consentito dalla richiamata disposizione la sola tassa, omettendo di considerare che gli aumenti consentiti al legislatore regionale riguardano la «tariffa» nel suo complesso – e, quindi, un prelievo che comprende sia la tassa che la soprattassa – e ricadendo così nell’erronea distinzione tra tassa e soprattassa, che ha portato alla dichiarazione di infondatezza della esaminata questione concernente la tariffa statale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe;

  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri  d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all’art. 119 Cost., dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.