Ordinanza n. 258 del 2005

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ORDINANZA N. 258

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         Presidente

- Fernanda                     CONTRI                                  Giudice

- Annibale                     MARINI                                       "

- Franco                         BILE                                             "

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

- Romano                      VACCARELLA                           "

- Paolo                           MADDALENA                            "

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                       QUARANTA                               "

- Franco                         GALLO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso dal Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 3 febbraio 2003, nel procedimento civile vertente tra C. M. e l’INPS ed altro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di costituzione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l’avvocato Ugo Pansolli per l’Istituto di previdenza per il settore marittimo e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un lavoratore del settore marittimo nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo onde ottenere la rivalutazione, a fini pensionistici, dei periodi lavorativi ultradecennali di esposizione all’amianto, il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 3 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui – richiamando il “periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL” – esclude dalla sua sfera di applicazione il caso dei lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi dall’INAIL (nel presente caso: l’IPSEMA), che abbiano versato o versino in identiche situazioni di esposizione ultradecennale all’amianto»;

che il giudice a quo premette, in fatto, che il ricorrente, ai fini della protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, è assicurato presso l’IPSEMA e che gli enti convenuti hanno sostenuto entrambi l’inaccoglibilità della domanda in quanto, a suo sostegno, è stato invocato il citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, che, però, si riferisce testualmente soltanto ai lavoratori assicurati presso l’INAIL e che non è suscettibile di una interpretazione estensiva volta a ricomprendere nella sua sfera di applicabilità tutti i lavoratori dipendenti esposti all’amianto ancorché assicurati presso enti diversi;

che, per quel che riguarda la rilevanza, il remittente osserva che, effettivamente, la disposizione di cui si tratta non è suscettibile dell’ampia interpretazione prospettata dal ricorrente, sicché il suo attuale tenore letterale dovrebbe portare al rigetto della domanda;

che, tuttavia, come si evince dalle modificazioni apportate alla disposizione dalla legge n. 271 del 1993 e dai relativi lavori preparatori e come è stato sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2000, nel testo attualmente vigente la norma non fa più riferimento ai soli lavoratori delle imprese che estraevano o utilizzavano l’amianto come materia prima, ma comprende tutti i lavoratori dipendenti che possano essere stati esposti all’amianto, con esclusione di qualsiasi forma di selezione derivante dal tipo di attività produttiva del datore di lavoro;

che tale allargamento della platea dei beneficiari ha comportato anche una modifica della ratio della norma che, dopo la riforma del 1993, non è più rappresentata dalla finalità di consentire ai lavoratori del settore dell’amianto un più rapido raggiungimento dell’anzianità contributiva utile per conseguire la pensione, ma consiste – come evidenziato da questa Corte nella citata sentenza n. 5 del 2000 e ribadito nella sentenza n. 127 del 2002 – nell’apprestare una specifica tutela, in forma riparatoria e non preventiva, in favore dei lavoratori esposti ad una sostanza riconosciuta, a livello scientifico e legislativo comunitario e nazionale, come altamente nociva per la salute;

che, alla luce di tale cambiamento, non si giustifica più la limitazione dell’applicabilità del beneficio ai soli lavoratori dipendenti assicurati presso l’INAIL, visto che anche per altri le situazioni lavorative di rischio e le conseguenze morbigene e invalidanti possono essere, nei singoli casi, le medesime;

che il remittente, pur non ignorando che nella richiamata sentenza n. 127 del 2002 questa Corte ha ritenuto la norma di cui si tratta suscettibile di essere interpretata nel senso di ricomprendere tra i suoi destinatari anche i lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., sottolinea che ciò è avvenuto in considerazione delle peculiarità della suddetta fattispecie e senza sganciare l’ambito soggettivo di operatività del beneficio dal riferimento all’assicurazione presso l’INAIL;

che, invece, nel caso attualmente in esame viene proprio in considerazione la legittimità di tale perdurante riferimento che non consente di applicare la disposizione in argomento a tutti i lavoratori dipendenti  – e, in particolare, a quelli assicurati presso l’IPSEMA – che siano stati esposti per un periodo ultradecennale all’amianto per lavorazioni aventi valori di rischio uguali a quelli attualmente rilevanti per gli assicurati INAIL, così determinando una irragionevole disparità di trattamento di situazioni identiche;

che il Tribunale di La Spezia rileva, infine, che sembra da escludere che l’eventuale accoglimento della questione possa comportare un sopravvenuto contrasto della norma censurata con l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l’auspicato ampliamento applicativo viene comunque richiesto nel rispetto dei suddetti limiti di esposizione quantitativa all’amianto e, quindi, nel rispetto di quanto affermato al riguardo nella sentenza n. 5 del 2000 di questa Corte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione in quanto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del principio di uguaglianza, i diversi regimi previdenziali dei lavoratori dipendenti non sono paragonabili, date le loro differenti caratteristiche, e, d’altra parte, questa Corte ha altresì sempre escluso che il principio in argomento possa essere utilmente invocato allorché la disposizione assunta come tertium comparationis abbia natura di norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale desumibile dal complessivo sistema normativo di riferimento;

che si è costituito in giudizio l’IPSEMA, concludendo per l’infondatezza della questione in quanto, come si desume dalle sentenze di questa Corte n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, la finalità della disposizione censurata è quella di concedere il beneficio in essa previsto a tutti i lavoratori dipendenti «purché in presenza del dato temporale ravvisabile nella esposizione ultradecennale all’amianto, necessariamente coniugato all’effettivo (e non ipotetico) rischio morbigeno patito dal lavoratore», mentre da quanto risulta dal d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e successive modificazioni, gli addetti alla navigazione marittima sono esclusi dal rischio morbigeno derivante dall’esposizione all’amianto, proprio in considerazione dell’attività svolta, sicché non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di uguaglianza, in quanto la mancata ricomprensione della suddetta categoria di lavoratori nell’ambito applicativo della norma di cui si tratta trova giustificazione nella diversità della loro situazione rispetto a quella di coloro che possono beneficiarne.

Considerato che il Tribunale di La Spezia dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui – richiamando il “periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL” – esclude dalla sua sfera di applicazione il caso dei lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL (nel presente caso: l’IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo), che abbiano versato o versino in identiche situazioni di esposizione ultradecennale all’amianto»;

che successivamente all’ordinanza di rimessione è stato emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui art. 47 ha modificato l’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, attualmente censurato, estendendo, a certe condizioni, anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL il beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici;

che l’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), ha, poi, integrato la disciplina introdotta dal menzionato art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, dettando ulteriori disposizioni riguardanti i benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;

che il successivo decreto 27 ottobre 2004 (Attuazione dell’art. 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto), adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito le modalità di attuazione e di raccordo delle citate disposizioni;

che è, pertanto, necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente perché effettui un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza alla luce dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria l'1  luglio 2005.