Sentenza n. 127 del 2002

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SENTENZA N. 127

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Andreazza Giancarlo ed altri e le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed altro, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Michele Miscione per Andreazza Giancarlo ed altri, Roberto Pessi per le Ferrovie dello Stato S.p.A., Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di ottenere, nei confronti del proprio datore di lavoro e dell'INPS, l'accertamento del diritto al beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 10 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La norma censurata stabilisce, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che "l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, é moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

Secondo il rimettente, la "interpretazione letterale" della disposizione induce a ritenere che detto beneficio sia riservato "ai lavoratori dipendenti da aziende private" e "non sia estensibile ai dipendenti delle FF.SS. S.p.A." e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passò all'INAIL".

In tal senso depone, ad avviso del giudice a quo, non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'INAIL, "ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", considerato, in particolare, che il successivo comma 10 "impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'INPS (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato".

È da ritenere, pertanto, che la disposizione censurata riguardi esclusivamente i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS "e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992".

In virtù di "tale necessaria interpretazione dell'art. 13, comma 8", il giudice a quo reputa vulnerato l'art. 3 della Costituzione, per la "irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto".

Quanto alla rilevanza della questione, essa emerge, secondo l'ordinanza, "dal fatto che la interpretazione letterale e sistematica" della disposizione denunciata "comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo soggetto all'esposizione all'amianto o, quanto meno, per la gran parte di esso".

2. Si sono costituiti, fuori termine, Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del giudizio a quo.

3. Si sono, inoltre, costituite le altre parti del giudizio principale e cioé le Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società di trasporti e Servizi per Azioni, nonché l'INPS.

3.1. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno concluso, in via pregiudiziale, per "la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè verifichi nuovamente e motivi sulla rilevanza della questione", e, in via subordinata, per "la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione" medesima.

Quanto al merito, la memoria sostiene l'inapplicabilità, già in base al dato letterale, della disposizione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., essendo (come, peraltro, ritenuto in una nota del Ministro del tesoro del 23 gennaio 1996) i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 riservati ai lavoratori dell'amianto del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Ad avviso della parte, si tratta di una interpretazione coerente con la ratio della disposizione denunciata, da ravvisarsi nell'intenzione del legislatore di beneficiare il settore privatistico, "maggiormente esposto al problema amianto proprio per la soppressione di molteplici lavorazioni con gravi conseguenze sui lavoratori"; rischio estraneo al "personale appartenente al settore pubblico, o comunque ad esso connesso in qualche modo", come il personale delle Ferrovie dello Stato, godendo questo di una "maggiore tutela di ricollocazione nel caso di soppressione dell'attività a cui era addetto".

Nel rammentare, poi, che il personale dipendente dalle FF.SS. é assicurato all'INAIL soltanto dal 1° gennaio 1996 ed iscritto al Fondo speciale gestito dall'INPS a decorrere dall'aprile 2000, la parte costituita ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 al predetto personale anche in forza di una "esegesi sistematica e complessiva" della medesima norma, il cui comma 10 "fa riferimento ad un meccanismo che coinvolge esclusivamente le imprese del settore privatistico"; sicchè, per l'"inequivocabile ed espresso il richiamo all'INPS quale soggetto passivo delle prestazioni pensionistiche erogate ai lavoratori che siano ammessi al pensionamento anticipato", é giocoforza "ritenere che la disciplina non si applichi ai dipendenti delle FF.SS. (e a tutti quelli all'epoca iscritti ad altri fondi di previdenza diversi dall'INPS)".

Ciò, peraltro, in armonia con la già evidenziata ratio della legge n. 257 del 1992, confortata, altresì, dalla circostanza che gli effettivi destinatari del beneficio "erano stati quantificati in circa 1200 in fase di discussione parlamentare e per tale numero era stata reperita la copertura finanziaria ex art. 81 Cost.", laddove una diversa ed estensiva interpretazione "consentirebbe di attribuire il beneficio ad una platea anche centinaia di volte più grande".

Nel sostenere, poi, che "nessun argomento in senso contrario" alle precedenti considerazioni può trarsi dalla sentenza n. 5 del 2000 della Corte costituzionale, la parte costituita esclude, in definitiva, che possa ravvisarsi il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata individua "una precisa e definita categoria di imprese e di lavoratori addetti alle medesime", secondo la finalità di favorire detta categoria di lavoratori, "in ragione della particolare situazione occupazionale determinata dal divieto di utilizzazione dell'amianto che ha interessato le imprese cui appartenevano i lavoratori stessi".

3.2. L'INPS, nel concludere per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione, sostiene, anzitutto, che l'ordinanza di rimessione é generica, giacché "non precisa, per ogni lavoratore, il periodo di esposizione all'amianto ... nè se il lavoratore era pensionato o meno all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992".

Nel merito, la memoria rileva, da un lato, che, nel censurato art. 13, sussiste "una stretta correlazione tra lavoratori esposti all'amianto e l'assoggettamento per il periodo di esposizione all'assicurazione gestita dall'INAIL di cui al comma 8", e, dall'altro, che lo stesso INAIL gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato soltanto dal 1° gennaio 1996.

Non può, dunque, ritenersi, ad avviso della parte, costituzionalmente illegittima la disposizione denunciata "per detto collegamento operato dal legislatore, essendo rimessa l'individuazione dei beneficiari della normativa alla sua discrezionalità". Peraltro, la circostanza che il beneficio sia stato limitato "soltanto a particolari categorie" si giustifica in quanto trattasi di norma eccezionale, che comporta oneri a carico del bilancio dello Stato (come si evince dal comma 12 dello stesso art. 13).

4. E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, come da ordinanza n. 7 del 2000 della Corte costituzionale, e, comunque, infondata.

5. In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative le Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'INPS, nonchè l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. Le Ferrovie dello Stato S.p.A., a conferma delle conclusioni già rassegnate, ribadiscono che il denunciato art. 13, comma 8, "ben può essere interpretato come una norma che partecipa della medesima ratio del provvedimento che la contiene: ossia il massimo contenimento del c.d. danno occupazionale discendente dall'eliminazione dal ciclo produttivo dell'amianto e, dunque, dalla chiusura ovvero riconversione delle aziende che lo estraevano e lo trattavano direttamente".

Ove, invece, si volesse individuare la ratio della norma censurata e dell'intera legge n. 257 del 1992 non già nella volontà di impedire un danno occupazionale correlato alla imposta dismissione dell'amianto, bensì "nell'intento di risarcire un danno alla salute", la memoria sostiene che "si delineerebbero scenari piuttosto vasti di irrazionalità del complessivo impianto normativo della stessa legge n. 257 del 1992". Peraltro, nel supporre l'immanenza nella legge in parola di una finalità risarcitoria, si "accrediterebbe un singolare schema di assicurazione sociale, che interverrebbe non già a copertura di un danno, bensì della sua mera potenzialità".

Ed ancora, si rileva nella memoria, detta interpretazione creerebbe una intollerabile disparità di trattamento "in materia di salute" in danno di coloro che, pur esposti all'amianto per oltre un decennio, siano andati in pensione con il massimo della contribuzione e, quindi, "impossibilitati a fruire della supervalutazione prevista dal comma 8 dell'art. 13"; non senza tacere, poi, che l'attribuzione di una finalità risarcitoria alla disposizione denunciata "comporterebbe gravi implicazioni in punto di (insufficiente) copertura finanziaria" per l'attuazione della norma medesima.

Ad avviso della parte costituita, il censurato art. 13, comma 8, appartiene, dunque, "al campo della previdenza", avendo come presupposto l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e non può ad esso attribuirsi un contenuto "risarcitorio (del danno alla salute)"; la norma tutela, infatti, il "danno all'occupazione" ed il suo destinatario può essere considerato "solo chi é stato espulso dal mercato del lavoro a causa della dismissione dell'amianto".

Sotto diverso profilo, la memoria assume che il tertium comparationis individuato dal rimettente appare "assolutamente inidoneo" a fondare la prospettata incostituzionalità, giacchè "i settori lavorativi "privato" e "non privato" costituiscono situazioni soggettivamente ed oggettivamente diversificate".

5.2. L'INPS, reiterando, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità della questione e, in ogni caso, insistendo per la sua infondatezza, sostiene che le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, rispondono "allo scopo precipuo di accelerare il pensionamento dei lavoratori esposti al rischio" dell'amianto e che, segnatamente, il comma 8 del citato art. 13 é finalizzato "al più rapido conseguimento del trattamento economico previdenziale sostitutivo della retribuzione", la quale "difficilmente potrebbe essere mantenuta attraverso utile reimpiego" dei lavoratori esposti all'amianto.

Tanto premesso, la parte costituita assume che i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, "fintanto che erano tutelati con rapporto di pubblico impiego, avevano la garanzia della stabilità del posto di lavoro in quanto sostanzialmente pubblici dipendenti" e ciò "spiega perchè i benefici di cui al citato art. 13 riguardano i lavoratori del settore privato ed iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che avrebbero potuto subire conseguenze negative sotto il profilo occupazionale dall'entrata in vigore della legislazione che ha vietato l'uso dell'amianto".

Peraltro, anche se si intendesse applicare la norma denunciata al dipendenti delle Ferrovie dello Stato "con retroattività dall'avvenuta privatizzazione, nessun lavoratore potrebbe rientrare nell'esposizione ultradecennale", giacchè il divieto di utilizzo dell'amianto é reso operativo, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, a decorrere da 365 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

5.3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel concludere per la manifesta infondatezza della sollevata questione, rileva che "il differente regime previdenziale dei ferrovieri (iscritti al fondo pensioni con onere a carico delle FF.SS. e dello Stato) e dei dipendenti privati (iscritti all'INPS) non legittima il dubbio di costituzionalità", non potendo ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza nel raffronto tra regimi previdenziali diversi, nè potendosi estendere "a favore dell'una le provvidenze dettate per l'altra" categoria.

Sostiene, ancora, la difesa erariale che in presenza di un tertium comparationis che ha natura di norma eccezionale, derogatoria alla regola generale desumibile dal complesso sistema normativo, non può utilmente invocarsi il principio di eguaglianza, risultando così "inammissibile la estensione ad altre ipotesi", ove, peraltro, "la mancata estensione di un beneficio non può di per sè costituire offesa al dettato costituzionale".

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La disposizione stabilisce che, "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, é moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori dipendenti delle FF.SS. S.p.A.", violerebbe l'art. 3 della Costituzione, introducendo "una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto".

2. In via preliminare deve essere rilevata la tardività e, perciò, l'inammissibilità della costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri, ricorrenti del giudizio a quo, effettuata con memoria depositata oltre il termine stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti costituite, le quali adducono un difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza: mentre, secondo l'INPS, sarebbe assente ogni riferimento specifico alle singole posizioni dei lavoratori interessati al beneficio previsto dalla disposizione censurata, ad avviso delle Ferrovie dello Stato non sarebbe possibile la verifica sulla "necessaria pregiudizialità logico-giuridica della questione sollevata rispetto alle domande svolte dai lavoratori" nel giudizio principale.

Le eccezioni non possono trovare accoglimento.

Infatti, come si rileva dall'ordinanza di rimessione, il giudice a quo non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., assegnati a vari impianti e mansioni, ma ha anche plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, che ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi al beneficio previsto dalla norma medesima. Il che consente, perciò, di apprezzare adeguatamente la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio a quo.

4. Nel merito la questione non é fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 5 del 2000, ha già avuto modo di affrontare, sebbene sotto profili diversi da quello attualmente all'esame, lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 13, comma 8, anche ora denunciato, dichiarando non fondate le censure allora sollevate, le quali prospettavano il contrasto della menzionata disposizione con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, a motivo della asserita indeterminatezza, oggettiva e soggettiva, della fattispecie legale attributiva del beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi.

In quell'occasione si é evidenziato, che la norma censurata ¾ nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 169 del 1993) della locuzione "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" ¾ conferisce essenziale rilievo, "ai fini dell’applicazione del beneficio previdenziale, all’assoggettamento dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro".

Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio nelle vicende normative che hanno preceduto l'approvazione del testo attuale del comma 8 dell'art. 13, lo scopo della disposizione medesima é stato rinvenuto "nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene".

E ciò attraverso un precetto ritenuto da questa Corte "adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne é oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si é prefisso", ove si consideri il rapporto che, nell'ambito della stessa disposizione, é dato rinvenire tra il dato di riferimento temporale e la nozione di rischio morbigeno, caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

Un rischio che, in materia di prevenzione da esposizione all'amianto, il legislatore ha individuato in forza dei criteri posti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (e successive modificazioni).

5. Così definite portata e finalità del precetto sospettato di incostituzionalità, va osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dal presupposto che la norma denunciata riservi il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi "ai lavoratori dipendenti da aziende private", senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996", data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all'INAIL.

In tal senso deporrebbe, secondo il giudice a quo, non solo il riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'INAIL, "ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", e, segnatamente, il successivo comma 10 che "impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'INPS (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato". Donde la conclusione, trattane dal giudice a quo, dell'esclusiva pertinenza del beneficio previdenziale in esame ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e non già, anche, ai "lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri", soppresso soltanto dal 1° aprile 2000, in forza dell'art. 43 della legge n. 488 del 1999.

Detto assunto va considerato, però, tutt'altro che pacifico, essendo frutto di una non adeguata indagine sulla ratio della disposizione denunciata.

Indagine tanto più necessaria ove si consideri non solo l'assenza, nel caso specifico, di diritto vivente, ma anche l'esigenza, evidenziata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, di una doverosa ricerca, tra più soluzioni interpretative possibili, di quella costituzionalmente adeguata, posto che l'incostituzionalità di una disposizione può dichiararsi soltanto ove sia impossibile darne una interpretazione costituzionale e non già perchè é possibile darne interpretazioni incostituzionali.

6. In questa prospettiva, occorre rilevare che l'interpretazione adottata dal giudice a quo non risulta essere l'unica possibile, militando per una diversa lettura della disposizione censurata plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del 2000. Presupposti richiesti proprio perchè la legge n. 271 del 1993 ha voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta.

Obiettiva pericolosità che indubbiamente non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario, ove l'eliminazione e lo smaltimento del materiale rotabile contenente amianto, già esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e commercializzazione erano destinate, sia pure gradualmente, a cessare (lettera d) della tabella allegata alla legge n. 257 del 1992), si pone, tuttora, come problema di non secondaria importanza (cfr. il "Secondo addendum al contratto di programma tra Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2000", di cui alla deliberazione 22 giugno 2000 del CIPE).

7. Così individuata la causa giustificativa della norma denunciata, non corretta appare, anzitutto, la qualificazione, da parte del giudice a quo, dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato come dipendenti di "imprese non private", senza, con ciò, avvedersi che, alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata (frutto della modifica apportata, all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto-legge n. 169 del 1993), l'Ente cui essi appartenevano (istituito dalla legge n. 210 del 1985, in luogo della già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che, come anche rilevato da questa Corte (sentenza n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un "organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)".

Inoltre, anche se, come ricorda il rimettente, il personale ferroviario é stato assicurato presso l'INAIL soltanto dal 1° gennaio 1996, in forza dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, non può ignorarsi che la stessa disposizione ha posto a carico dell'INAIL, a decorrere sempre dal 1° gennaio 1996, tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo all'uopo contemplato, dal successivo comma 15, l'obbligo delle Ferrovie dello Stato S.p.A. di versare all'INAIL una riserva matematica per il pagamento di tutte le predette prestazioni.

Un'ipotesi, questa, di rapporto successorio ex lege, che ha avuto come esito, da un lato, il venir meno della posizione delle Ferrovie dello Stato quale ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente, e, dall'altro, la concentrazione in capo all'INAIL della relativa gestione assicurativa, essendo a suo carico, a partire dal 1° gennaio 1996, non soltanto le prestazioni dovute per gli eventi insorti dopo detta data, ma anche quelle relative ad eventi pregressi, se non definiti entro il 31 dicembre 1995.

E ciò senza trascurare che anche in precedenza il personale ferroviario, benchè escluso, per effetto dell'art. 127 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (ora abrogato dall'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997), dalla gestione assicurativa INAIL, fruiva, con erogazione a diretto carico delle Ferrovie dello Stato, di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dallo stesso decreto.

Non può, infine, convenirsi sul peso che il rimettente tende ad annettere, sul piano sistematico, al disposto del comma 10 dell'art. 13 della legge in esame, che imponendo l'obbligo di versare all'INPS uno specifico contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, conforterebbe la tesi che il beneficio di cui al comma 8 denunciato riguardi i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

A tacer del fatto che, dal 1° aprile 2000, la gestione pensionistica del personale delle Ferrovie dello Stato é stata affidata all'INPS, presso il quale ente é istituito un apposito Fondo, con contestuale soppressione di quello istituito con legge n. 418 del 1908 (art. 43 della legge n. 488 del 1999), l'argomento addotto dal giudice a quo, pretermettendo, ancora una volta, la dovuta considerazione della ratio della norma censurata, non tiene adeguatamente conto del fatto che ¾ come rilevato, del resto, dalla stessa giurisprudenza ordinaria ¾ non può essere certo la diversità dell'onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal menzionato comma 10 dell'art. 13, a costituire, di per sè, un elemento interpretativo per escludere la spettanza del beneficio stesso anche in favore di lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse dall'INPS.

8. Alla luce delle motivazioni che precedono, la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello prospettato dal rimettente, consentendo in particolare di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, secondo quanto innanzi già evidenziato.

Donde l'insussistenza del prospettato vulnus all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2002.