Sentenza n. 197 del 2005

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ORDINANZA N. 197

 

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                           Presidente

- Fernanda                              CONTRI                                     Giudice

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

 

- Romano                                VACCARELLA                               "

 

- Paolo                                    MADDALENA                                "

 

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

 

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

 

- Franco                                  GALLO                                            "

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 7 novembre 2003 dal Giudice di pace di Amelia nel procedimento civile promosso da Grasso Andrea contro l’Ufficio Territoriale del Governo di Terni, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale contenente il ritiro della patente di guida per presunta violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), il Giudice di pace di Amelia, con ordinanza del 7 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 del medesimo codice, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente al prefetto di applicare “la pena accessoria senza la preventiva applicazione della pena principale, e prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell’imputato”;

 

che, nel giudizio a quo, il ricorrente ha dedotto la nullità del ritiro della patente di guida, sul rilievo che tale provvedimento dovrebbe essere adottato dal giudice penale, il quale, una volta accertata l’esistenza del reato, irrogherà tanto la pena principale per il reato di guida in stato di ebbrezza – arresto ed ammenda – quanto la prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

che, ad avviso del remittente, sebbene l’accertamento di un reato sia compito esclusivo e specifico del magistrato e pertanto solo al giudice competa l’applicazione della pena, l’art. 218 del codice della strada prevede il ritiro del documento di guida da parte dell’agente di polizia e la successiva trasmissione alla prefettura del luogo della commessa violazione;

che quest’ultima norma, ad avviso del remittente, “non può trovare applicazione”, giacché l’art. 186 del codice della strada “dispone l’applicazione della pena solo dopo che sia stato accertato il reato”;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, ad avviso dell’Avvocatura, la norma denunciata prevede un provvedimento del prefetto di natura cautelare, adottato in attesa della sentenza dell’autorità giudiziaria: a differenza di quanto ritenuto dal remittente, si sarebbe pertanto al di fuori del caso della irrogazione della sanzione amministrativa accessoria definitiva della sospensione della patente, per la quale soltanto occorre l’accertamento giudiziale del reato e che verrà irrogata dal prefetto esclusivamente a seguito di sentenza irrevocabile per il reato di cui trattasi e per il periodo stabilito dall’autorità giudiziaria;

che la difesa erariale richiama l’ordinanza di questa Corte n. 169 del 1998, la quale ha affermato che la sospensione provvisoria della patente è adottata sempre a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale; che è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale), strumentale e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di veicolo il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di una attività palesatasi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

 

che per tale provvedimento di sospensione – soggiunge l’Avvocatura – è prevista la possibilità di opposizione, con la quale il giudice è investito della decisione in ordine alla legittimità dell’adozione del provvedimento cautelare con riguardo alla effettiva esistenza e correttezza dei presupposti di applicazione;

che in un sistema di sanzioni così delineato, ad avviso dell’Avvocatura, non sarebbe dato rinvenire alcun contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, investe l’art. 218 del codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell’imputato in ordine all’infrazione al codice della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come reato;

che l’ordinanza di remissione è assolutamente priva di motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione, limitandosi ad indicare numericamente i parametri costituzionali che sarebbero violati, ma senza spiegare le ragioni del ritenuto contrasto con essi della norma denunciata;

che, ai fini della rilevanza della questione, l’ordinanza si connota per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la lacunosa individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, tenuto conto che dalla descrizione dell’atto impugnato sembrerebbe che ci si trovi di fronte ad un ritiro della patente di guida da parte dell’agente accertatore, mentre la questione sollevata ha ad oggetto il potere del prefetto di disporre in via cautelare la sospensione della patente prima dell’accertamento del fatto reato da parte del giudice penale;

che, comunque, il giudice a quo erra nel denunciare l’art. 218 del codice della strada, relativo alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, posto che la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato è disciplinata dall’art. 223, comma 3, dello stesso codice (ordinanze n. 194 del 2004 e n. 217 del 2003);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Amelia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.