ORDINANZA N.217
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 29 gennaio 2002, del 6 e dell’8 novembre 2001, dell’11 marzo e del 3 aprile 2002 dal Giudice di pace di Osimo rispettivamente iscritte al n. 189 e ai nn. da 509 a 512 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale del Comando Stazione dei Carabinieri di Loreto, per violazione dell’art. 186, commi 1, 2, 4, 5, 6, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto dell’accertamento di tale stato, promosso da Coscia Antonio, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato, con ordinanza del 29 gennaio 2002, questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, in via diretta, e dell’art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione;
che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell’opponente, la contravvenzione era stata elevata quando lo stesso era addormentato all’interno della propria autovettura, mentre la Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione, aveva replicato che il veicolo si trovava fermo ad un incrocio, in modo da creare intralcio alla circolazione, e che il Coscia si trovava in evidente stato di ebbrezza; che l’opponente aveva ribadito in causa di non trovarsi comunque in atto di guida, che non vi era stato alcun incidente, che non era stata rilevata alterazione al tasso alcoolemico (che egli non aveva certo rifiutato, non essendogli stato tale esame nemmeno proposto);
che, riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il Giudice di pace di Osimo ha rilevato che, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull’art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) "non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale", emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, i quali garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;
che, con riguardo al rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, il giudice a quo ritiene che i commi 5 e 6 dell’art. 186 contrasterebbero con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., perché nelle ipotesi in cui non è stato possibile effettuare l’accertamento alcoolimetrico per rifiuto dell’interessato, non sarebbe applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con evidente disparità di trattamento tra chi si sottopone e chi rifiuta l’accertamento, anche ai fini del concreto accertamento della configurazione del reato di cui all’art. 186 cod. str., restando irrilevante che il rifiuto comporti la configurabilità di una distinta ipotesi di reato, posto che comunque con il rifiuto il contravventore eviterebbe la sospensione della patente;
che il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, cod. str., nella parte in cui rispettivamente non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni, per non avere il rimettente tenuto conto della natura cautelare che caratterizza la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e che giustifica la sua immediata applicazione; e del fatto che il rifiuto del conducente di sottoporsi alla prova alcoolimetrica non esclude la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza;
che nel corso di giudizio di opposizione a due verbali della Polizia stradale di Macerata, per violazione degli artt. 142, comma 9, e 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto dell’accertamento di tale stato, promosso da Piangerelli Giancarlo, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato (relativamente alla violazione dell’art. 142), con ordinanza del 6 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, in via diretta, e dell’art. 186, comma 5, in via indiretta, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell’opponente, la violazione dei limiti di velocità era stata resa necessaria da motivi di urgenza (essendo il contravventore medico), e che riguardo all’ebbrezza, le apparecchiature erano da ritenere inidonee e malfunzionanti; che tali affermazioni erano state contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;
che, riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il Giudice di pace di Osimo, ha rilevato che ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull’art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) "non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale", emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;
che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all’art. 186), nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;
che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, per violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Gismondi Franca, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione dell’esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria (con restituzione della patente), con ordinanza dell’8 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, in via diretta, e dell’art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell’opponente, il disturbo del linguaggio rilevato dai verbalizzanti era determinato dal turbamento psicologico derivante da gravi problemi personali; che i valori ottenuti con l’"alcotest" non erano attendibili; che la contravvenzione era stata elevata durante un controllo, senza che si fossero verificati incidenti; che vi era stata lesione del diritto di difesa, non essendo stato possibile contestare con immediatezza i risultati dell’etilometro; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;
che, riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il Giudice di pace di Osimo, ha rilevato che ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull’art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) "non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale", emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;
che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all’art. 186), nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni, che, comunque, non era dato comprendere, neppure dalla motivazione, quale fosse la doglianza avanzata dal giudice a quo, onde si profilerebbe l’opportunità di una restituzione degli atti, perché il rimettente chiarisse il proprio pensiero sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni;
che, nel merito, secondo la difesa erariale, era da osservare che l’art. 186 cod. str. prevede che all’accertamento del reato segua la sanzione accessoria della sospensione, la cui cognizione, al pari del reato di guida in stato di ebbrezza, è affidata all’Autorità giudiziaria e che l’organo accertatore, oltre a trasmettere la denuncia penale, ritira immediatamente la patente e la trasmette al Prefetto, il quale, non potendo irrogare la sanzione accessoria della sospensione (il che è possibile solo di fronte alla sentenza irrevocabile di condanna), procede alla sospensione in via provvisoria (art. 223, comma 3, cod. str.), opponibile innanzi al giudice di pace, in base all’art. 205 cod. str., cui rinvia l’art. 223, comma 5, cod. str.; che l’art. 218 cod. str., denunciato dal rimettente, regola il diverso caso della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida scaturante da violazione amministrativa, per la quale pure è prevista l’opposizione al giudice di pace, in base all’art. 205 cod. str., cui rinvia lo stesso art. 218, quinto comma, cod. str.; che il Giudice di pace di Osimo pare ravvisare un contrasto nella disciplina, posto che in ordine alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida interverrebbero due autorità individuate in base all’art. 186 e all’art. 218 cod. str., creando irragionevolezza e disparità di trattamento tra i cittadini, mentre, in realtà ci si trova davanti a diverse condotte, rilevanti secondo una diversa valutazione legislativa, costituendo la prima reato, la seconda illecito amministrativo, che possono comportare, entrambe, anche la sospensione o il ritiro della patente, con conseguente ragionevolezza del sistema;
che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, per violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Bamonti Francesco, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, con ordinanza dell’11 marzo 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, in via diretta, e dell’art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell’opponente, la valutazione della propria condotta al momento della contestazione era il frutto di apprezzamenti soggettivi dei verbalizzanti, che era perfettamente lucido, e che l’uso dell’auto gli necessitava per motivi professionali e familiari; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;
che, riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il Giudice di pace di Osimo, ha rilevato che, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20,secondo comma , della l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull’art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) "non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale", emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;
che in conclusione il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all’art. 186), nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;
che nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, distaccamento di Civitanova Marche, per violazione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Carletti Maurizio, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione dell’esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria (con restituzione della patente), con ordinanza del 3 aprile 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, in via diretta, e dell’art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell’opponente, la contravvenzione era stata elevata mentre si trovava a bordo dell’autovettura parcheggiata, e che lo stesso aveva proposto di sottoporsi a prelievo ematico; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione.
Che, riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il Giudice di pace di Osimo, ha rilevato che, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull’art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) "non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale", emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte Costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;
che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, quinto comma, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all’art. 186), nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.
Considerato che i cinque ricorsi sollevano questioni di legittimità costituzionale parzialmente coincidenti e che i giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che con l’ordinanza del 29 gennaio 2002 il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;
che con le ordinanze del 6 novembre 2001, dell’8 novembre 2001, dell’11 marzo 2002 e del 3 aprile 2002 lo stesso giudice di pace ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;
che le ordinanze di rimessione sono gravemente carenti sotto più profili;
che i provvedimenti si connotano per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, laddove la chiarezza dell’esposizione costituisce requisito necessario per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza che alla fondatezza della questione (v. sent. n. 83 del 2001, nonchè ord. n. 287 del 2002, sulla manifesta inammissibilità della questione per carenza dei requisiti di inequivocità e chiarezza);
che vi è assenza di motivazione sul contrasto con gli artt. 25 e 111 della Costituzione, mentre si giustifica solo il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, facendo riferimento ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, a seconda del giudice da cui vengono giudicati, senza specificare alcun tertium comparationis in ordine alla asserita violazione del principio di uguaglianza (v. ord. n. 239 del 2002, sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni per cui si configura la violazione del parametro costituzionale);
che il giudice a quo erra nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto (v. ordd. n. 230 del 2000 e nn. 96 e 99 del 1999, sulla manifesta inammissibilità della questione per erronea individuazione della norma da impugnare);
che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.