Ordinanza n. 184 del 2005

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ORDINANZA N. 184

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda    CONTRI                                                 Presidente

- Guido         NEPPI MODONA                                 Giudice

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                                  ”

- Annibale     MARINI                                                            ”

- Franco        BILE                                                                  ”

- Giovanni Maria FLICK                                                         ”

- Francesco   AMIRANTE                                                      ”

- Romano      VACCARELLA                                                ”

- Paolo          MADDALENA                                                 ”

- Alfio           FINOCCHIARO                                               ”

- Alfonso      QUARANTA                                                     ”

- Franco        GALLO                                                              ”

ha pronunciato la seguente                                          

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 26 maggio 2004 dal Giudice di pace di Parma, del 3 maggio 2004 dal Giudice di pace di Legnago, del 16 aprile 2004 dal Giudice di pace di Olbia, del 22 giugno 2004 dal Giudice di pace di Pordenone, del 14 maggio 2004 dal Giudice di pace di Vergato, del 18 maggio 2004 dal Giudice di pace di Siena, del 9 giugno 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Livorno, del 30 giugno 2004 dal Giudice di pace di Modena, del 23 giugno 2004 dal Giudice di pace di Torino, del 20 maggio 2004 dal Giudice di pace di Porretta Terme, del 14 giugno 2004 dal giudice di pace di Verolanuova, del 4 giugno 2004 dal Giudice di pace di Sulmona, del 30 giugno 2004 dal Giudice di pace di Siena, del 19 giugno 2004 dal Giudice di pace di Cortona, del 24 maggio 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Chiavenna, del 1° luglio 2004 dal Giudice di pace di Rimini, del 1° luglio 2004 dal Giudice di pace di Castel di Sangro, del 20, del 27 maggio e del 14 giugno 2004 dal Giudice di pace di Lugo, del 19 maggio 2004 dal Giudice di pace di Guastalla, del 17 maggio 2004 dal Giudice di pace di Erba, del 3 giugno 2004 dal Giudice di pace di Milano, del 2 luglio 2004 dal Giudice di pace di Arcidosso, del 7 e del 28 giugno 2004 dal Giudice di pace di Cesena, del 29 aprile 2004 dal Giudice di pace di Pisa, del 23 luglio 2004 dal Giudice di pace di Sorso, del 14 maggio 2004 dal Giudice di pace di Codogno, del 6 luglio 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 5 luglio 2004 dal Giudice di pace di Palermo, del 22 settembre 2004 dal Giudice di pace di Cerignola, del 13 luglio 2004 dal Giudice di pace di Montepulciano, del 18 agosto 2004 dal Giudice di pace di Cervignano del Friuli, del 29 luglio 2004 dal Giudice di pace di Monza, del 2 settembre 2004 dal Giudice di pace di Massa, dell’8 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Portogruaro, del 21 maggio 2004 dal Giudice di pace di Urbino, del 28 settembre 2004 dal Giudice di pace di Casteggio, del 3 agosto 2004 dal Giudice di pace di Bologna, del 6 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Cerignola e del 20 ottobre 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Castelfiorentino rispettivamente iscritte ai nn. 745, 751, da 762 a 764, da 772 a 774, 820, 823, 825, 834, 835, 847, 848, da 873 a 880, 888, 932, da 963 a 968, 981, 982, 1002, da 1004 a 1006, 1017, 1020, 1022, 1027, 1036, 1037, 1049 e 1050 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2004 e nn. 1, 2 e 3, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che tutti i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, in via preliminare, peraltro, deve chiarirsi – al fine di una corretta identificazione del thema decidendum come il dubbio di costituzionalità prospettato dai giudici a quibus investa sempre la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo suddetto, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un’infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni «i dati personali e della patente del conducente»;

che, sebbene in talune ordinanze di rimessione – segnatamente quelle provenienti dai Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) e Monza (r.o. n. 1006 del 2004) – si faccia riferimento all’intero art. 126-bis del codice della strada, non vi è dubbio che la censura sollevata anche dai suddetti Giudici di pace investa, come esplicitano chiaramente le argomentazioni dedotte a sostegno della stessa, la previsione normativa di cui al comma 2 di tale articolo di legge;

che, ciò premesso in ordine all’oggetto dell’iniziativa assunta dai rimettenti, deve ribadirsi come i parametri costituzionali dai medesimi complessivamente evocati consistano negli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione, giacché il riferimento all’art. 25 – pure contenuto nelle ordinanze emesse dai Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004) e Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004) – deve ritenersi frutto di un lapsus calami, posto che tali giudici a quibus hanno inteso evidentemente riferirsi – come reso nuovamente palese dagli argomenti dagli stessi utilizzati – alla previsione dell’art. 27 della Carta fondamentale;

che deve, innanzitutto, evidenziarsi – passando all’esame alle singole censure avanzate dai diversi rimettenti – come i Giudici di pace di Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004) e Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) siano i soli ad ipotizzare il contrasto tra la disposizione impugnata e l’art. 2 della Costituzione;

che per il primo di tali rimettenti il comma 2 dell’art. 126-bis del codice della strada violerebbe il suddetto articolo della Costituzione in quanto questo ultimo, nell’esigere da ciascun consociato «di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che formano la base stessa del vivere sociale», escluderebbe «a contrario (...) che un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura, non sempre sia possibile adempiere», evenienza ipotizzabile, viceversa, nel caso di specie, allorché «il proprietario del veicolo non ricordi, o addirittura non abbia mai saputo, chi si trovava alla guida del veicolo al momento in cui l’infrazione è stata accertata»;

che – per il secondo dei due giudici a quibus summenzionati – l’art. 2 Cost. sarebbe, invece, leso nella misura in cui risulta «violato il diritto fondamentale del cittadino dì non subire sanzioni personali, quand’anche amministrative, senza essere responsabile dell’infrazione contestata», posto che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della violazione amministrativa, la decurtazione del punteggio dalla patente di guida è destinata ad operare nei riguardi del proprietario del veicolo;

che le argomentazioni addotte a sostegno della denunciata violazione dell’art. 3 della Costituzione – censura prospettata dai Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Olbia (r.o. n. 762 del 2004), Pordenone (r.o. n. 763 del 2004), Vergato (r.o. n. 764 del 2004), Siena (r.o. nn. 772 e 847 del 2004), Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del 2004), Modena (r.o. n. 820 del 2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), Cortona (r.o. n. 848 del 2004), Rimini (r.o. n. 875 del 2004), Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del 2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004), Cesena (r.o. nn. 964 e 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Codogno (r.o. n. 968 del 2004), Pescara (r.o. n. 981 del 2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004), Montepulciano (r.o. n. 1004 del 2004), Cervignano del Friuli (r.o. n. 1005 del 2004), Massa (r.o. n. 1017 del 2004), Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004), Urbino (r.o. n. 1022 del 2004), Bologna (r.o. n. 1036 del 2004) e Castelfiorentino (r.o. nn. 1049 e 1050 del 2004) – appaiono riconducibili a due fondamentali indirizzi;

che, in primo luogo, si censura la natura di sanzione «eventuale ed intermittente» che connoterebbe la misura della decurtazione dei punti dalla patente, e dunque la disparità di trattamento che la sua applicazione determinerebbe a carico di certe categorie di soggetti;

che, in particolare, viene prospettata l’esistenza di una discriminazione in danno dei soggetti muniti di patente, rispetto a coloro che ne siano privi, in tal senso pronunciandosi i rimettenti di Pordenone (r.o. n. 763 del 2004), Modena (r.o. n. 820 del 2004), Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), Siena (r.o. nn. 772 e 847 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del 2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Cesena (r.o. n. 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Codogno (r.o. n. 968 del 2004), Pescara (r.o. n. 981 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004);

che, del pari, si ipotizza una disparità di trattamento – tale è la censura dei Giudici di pace di Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Vergato (r.o. n. 764 del 2004) e Massa (r.o. n. 1017 del 2004) – tra le persone fisiche e quelle giuridiche (ambedue proprietarie del veicolo a mezzo del quale venne commessa l’infrazione stradale), e ciò in base all’assunto che la decurtazione dei punti dalla patente operi esclusivamente nei riguardi delle prime, trovando invece applicazione, a carico delle seconde, la sanzione pecuniaria – richiamata nella disposizione censurata – di cui all’art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada;

che assumono, infine, che l’impugnato art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 operi entrambe le illustrate discriminazioni (in danno delle persone fisiche, nonché, all’interno di tale categoria, dei soli proprietari muniti di patente) i Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Olbia (r.o. n. 762 del 2004), Siena (r.o. n. 772 del 2004), Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del 2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004), Cervignano del Friuli (r.o. n. 1005 del 2004) e Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004);

che argomentazioni a sé stanti sono quelle svolte dai rimettenti di Rimini (r.o. n. 875 del 2004) – il quale lamenta una disparità di trattamento tra i proprietari muniti di patente italiana e quelli titolari, invece, di analogo documento rilasciato all’estero –, di Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004) e Cesena (r.o. n. 964 del 2004), i quali si dolgono, invece, dell’ingiusta penalizzazione che subirebbero i proprietari che non comunichino (o non siano non in grado di comunicare) i dati personali e della patente del conducente;

che, in secondo luogo, la violazione dell’art. 3 della Costituzione è ipotizzata – con differenti argomentazioni – sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione impugnata;

che, innanzitutto, si deduce – in base ad una opzione ermeneutica opposta a quella sopra illustrata (la quale, come sopra evidenziato, esclude l’operatività della decurtazione del punteggio dalla patente in caso di infrazioni stradali commesse a mezzo di veicoli di proprietà di persone giuridiche) – che, appunto nell’ipotesi in cui la violazione amministrativa sia stata commessa mediante un veicolo di proprietà di un ente, la misura de qua graverebbe, irragionevolmente, sul legale rappresentante, ovvero su altri soggetti, individuati secondo criteri del tutto casuali o arbitrari;

che a tale profilo di illegittimità costituzionale – sostanzialmente comune ai rimettenti di Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Cesena (r.o. n. 963 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004) – si sovrappone, poi, la denunciata irrazionalità dell’applicazione della misura de qua, giacché destinata ad operare pur «quando il proprietario provi che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà» – tale è la censura del Giudice di pace di Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004) – ovvero perché collegata – è l’assunto, invece, del rimettente di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004) – ad «un obbligo impossibile da ottemperare»;

che, invece, secondo il rimettente modenese (r.o. n. 820 del 2004) la norma de qua porrebbe irragionevolmente sullo stesso piano (assoggettando, invero, entrambi alla medesima sanzione) il proprietario del veicolo non in grado di adempiere l’obbligo di comunicazione e «chi abbia commesso infrazioni immediatamente contestate», determinando inoltre risultati paradossali – a dire del già menzionato Giudice di pace di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004) – in caso di comproprietà del veicolo, dovendosi escludere che, in tale ipotesi, «si possa fare luogo alla decurtazione a carico di tutti i soggetti» comproprietari, ciò equivalendo altrimenti ad applicarla anche «a soggetti materialmente impossibilitati alla violazione, dal momento che è impossibile che un veicolo sia condotto contemporaneamente da più di una persona»;

che, infine, l’irragionevolezza dell’impugnato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada consisterebbe nel fatto – il rilievo è del rimettente di Codogno (r.o. n. 968 del 2004) – di porsi «in chiaro contrasto con il principio della personalità della sanzione amministrativa», sancito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), creando così «un diverso criterio valutativo» in ordine «alle violazioni che comportano la detrazione dei punti dalla patente di guida rispetto alle altre violazioni del codice stradale»;

che i Giudici di pace di Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004) e Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) ipotizzano, inoltre, il contrasto tra l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada e l’articolo 13 della Costituzione, il primo in particolare evidenziando che la norma costituzionale suddetta «tutela (…) incondizionatamente la libertà personale ed esclude quindi che un cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere in qualunque misura coartato»; il secondo, invece, sottolineando come, a causa della norma impugnata, risulti compressa «la libertà del cittadino, costretto a subire una sanzione amministrativa personale autodenunciandosi o, in difetto, a subire una sanzione pecuniaria ove mai non fosse in grado di indicare la persona del conducente al momento della violazione»;

che sono, invece, i rimettenti di Olbia (r.o. n. 762 del 2004) e Montepulciano (r.o. n. 1004 del 2004) a prospettare la violazione anche dell’art. 16 Cost., senza peraltro meglio specificare la portata di tale censura;

che il parametro costituzionale di cui all’art. 23 della Carta fondamentale è evocato dal solo Giudice di pace di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), secondo cui l’applicazione, a carico del proprietario del veicolo che non sia pure il responsabile dell’infrazione stradale, della misura della decurtazione dei punti dalla patente «oltrepassa comunque i limiti di esigibilità e di legittimità nell’esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato proprio dal parametro in parola»;

che è, invece, la quasi totalità dei rimettenti – eccezion fatta per quelli di Vergato (r.o. n. 764 del 2004), Modena (r.o. n. 820 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del 2004), Codogno (r.o. n. 968 del 2004) ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004) – ad ipotizzare, seppur attraverso l’impiego di argomenti non sempre coincidenti, il contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

che censurano, difatti, la violazione del diritto di difesa, derivante dal difetto di contestazione immediata dell’infrazione stradale alla quale è ricollegata la misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, i Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Olbia (r.o. n. 762 del 2004), Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) e Massa (r.o. n. 1017 del 2004);

che sono, invece, i rimettenti di Pordenone (r.o. n. 763 del 2004), Siena (r.o. n. 772 del 2004), Lugo (r.o. n. 878 del 2004) e Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) ad ipotizzare la lesione di tale diritto in ragione della mancata previsione – da parte della disposizione impugnata – di ipotesi di esonero del proprietario dall’obbligo di comunicazione da essa previsto;

che mettono, viceversa, in risalto la violazione del diritto al silenzio, sempre derivante dalla previsione dell’obbligo di comunicazione suddetto, i Giudici di pace di Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del 2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004), Cesena (r.o. nn. 964 e 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Sorso (r.o. n. 967 del 2004), Pescara (r.o. n. 981 del 2004), Casteggio (r.o. n. 1027 del 2004) e Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), quest’ultimo rimettente evidenziando anche come la comunicazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada leda pure il diritto di difesa del soggetto «denunciato»;

che sono, invece, i rimettenti di Torino (r.o. n. 823 del 2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004), Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004), Pescara (r.o. n. 981 del 2004), Monza (r.o. n. 1006 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004) a sottolineare come non sempre l’adempimento di tale obbligo di comunicazione possa ritenersi esigibile, ben potendo il proprietario – in special modo nei casi di uso promiscuo del medesimo veicolo da parte di più soggetti – ignorare l’identità del conducente;

che i Giudici di pace di Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Siena (r.o. n. 772 del 2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004) e Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), pongono in luce, invece, come il contenuto dell’obbligo di comunicazione in esame si risolva, sostanzialmente, in una «autodenuncia», giacché il proprietario del veicolo – qualora sia anche il conducente autore dell’infrazione stradale – sarebbe costretto ad “autoaccusarsi”, al fine di evitare di incorrere in un doppio provvedimento sanzionatorio, e cioè «da un lato la decurtazione del punteggio e dall’altro la sanzione pecuniaria per l’omissione dei dati dell’effettivo conducente», ex art. 180, comma 8, del codice della strada;

che, per concludere sul punto, i rimettenti di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004), Cesena (r.o. n. 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Cervignano del Friuli (r.o. n. 1005 del 2004) e Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004) assumono che la previsione del descritto obbligo di «delazione» contrasterebbe con l’art. 24 Cost., giacché solo a carico di pubblici ufficiali può legittimamente operare un obbligo di denuncia di illeciti amministrativi;

che quasi tutti i rimettenti – con l’eccezione di quelli di Modena (r.o. n. 820 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004), Codogno (r.o. n. 968 del 2004) ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004) – hanno dedotto il contrasto con l’art. 27 della Costituzione, censura, anch’essa, variamente motivata;

che deducono sic et simpliciter la violazione del parametro costituzionale suddetto – in base all’assunto che il principio della “personalità” della responsabilità sia comunque destinato ad operare per sanzioni aventi tale carattere (personale, appunto), indipendentemente dalla loro natura (meramente amministrativa e non propriamente penale) – i Giudici di pace di Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Olbia (r.o. n. 762 del 2004), Siena (r.o. n. 772 del 2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004), Rimini (r.o. n. 875 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) e Cervignano del Friuli (r.o. n. 1005 del 2004);

che i giudici a quibus di Pordenone (r.o. n. 763 del 2004), Vergato (r.o. n. 764 del 2004), Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del 2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), Siena (r.o. n. 847 del 2004), Cortona (r.o. n. 848 del 2004), Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004), Lugo (r.o. n. 878 del 2004), Cesena (r.o. n. 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Sorso (r.o. n. 967 del 2004), Monza (r.o. n. 1006 del 2004), Urbino (r.o. n. 1022 del 2004), Casteggio (r.o. n. 1027 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004) richiamano, viceversa, la previsione dell’art. 3 della già citata legge n. 689 del 1981 (articolo che sancisce il principio della “personalità” della responsabilità amministrativa), rimarcando così il carattere sui generis della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, giacché essa, operando a carico del proprietario, derogherebbe ingiustificatamente a tale principio;

che sottolineano, per parte loro, numerosi tra i rimettenti come – in forza di diverse disposizioni legislative – si profili la necessità di limitare la responsabilità “solidale” del proprietario del veicolo, a mezzo del quale venne commessa l’infrazione stradale, al solo pagamento della sanzione pecuniaria;

che, in particolare, si riferiscono alla previsione dell’art. 196 del medesimo codice della strada i Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004), Siena (r.o. n. 847 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004), Cesena (r.o. n. 965 del 2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004), Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004) ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004);

che inoltre i rimettenti di Cesena (r.o. n. 965 del 2004) ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004) richiamano pure, l’uno il disposto dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2054 cod. civ., l’altro esclusivamente la norma da ultimo citata, entrambi  sottolineando come la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, per il pagamento della sanzione pecuniaria e per l’adempimento delle obbligazioni riparatorie in favore dei terzi danneggiati da sinistri stradali, risponda unicamente alla necessità di evitare sia che molte norme sulla circolazione stradale restino eluse, sia che legittime aspettative risarcitorie non siano soddisfatte;

che è il solo Giudice di pace di Pordenone (r.o. n. 763 del 2004) a dedurre la violazione dell’art. 111 della Costituzione, assumendo che la mancata previsione – nella disposizione impugnata – di casi in cui il proprietario del veicolo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, da essa sancito, «impedisce, di fatto, qualsiasi possibilità di controdedurre», e quindi comprime il diritto di difesa, in particolare «ostacolandone l’esercizio nel giusto processo»;

che il contrasto con l’art. 113 Cost. è ipotizzato dai Giudici di pace di Siena (r.o. n. 847 del 2004) e Milano (r.o. n. 932 del 2004);

che quest’ultimo in particolare osserva come la possibilità di sottrarsi all’applicazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, unicamente attraverso la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, violerebbe la norma costituzionale suddetta, ai cui sensi è vietato che la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione «possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti»;

che ha dedotto, infine, la violazione dell’art. 134 della Costituzione – senza meglio motivare sul punto – il Giudice di pace di Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004).

Considerato che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 27 del 2005);

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia già affermato che la disposizione impugnata «dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;

che su tali basi questa Corte ha concluso per la declaratoria d’incostituzionalità della norma suddetta, giacché «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall’art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Parma, Legnago, Olbia, Pordenone, Vergato, Siena, Livorno, Modena, Torino, Porretta Terme, Verolanuova, Sulmona, Cortona, Chiavenna, Rimini, Castel di Sangro, Lugo, Guastalla, Erba, Milano, Arcidosso, Cesena, Pisa, Sorso, Codogno, Pescara, Palermo, Cerignola, Montepulciano, Cervignano del Friuli, Monza, Massa, Portogruaro, Urbino, Casteggio, Bologna e Castelfiorentino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.