Ordinanza n. 128 del 2005

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ORDINANZA N. 128

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Fernanda                              CONTRI                                  Presidente

- Guido                                   NEPPI MODONA                     Giudice

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

 

- Romano                                VACCARELLA                               "

 

- Paolo                                    MADDALENA                                "

 

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

 

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

 

- Franco                                  GALLO                                            "

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 5 maggio 2003 dalla Corte d’appello di Milano – sezione IV penale nel procedimento penale a carico di Trablesi Ahmed, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2003, la Corte d’appello di Milano – sezione IV penale, in sede di liquidazione dei compensi per il patrocinio di un imputato svolto dal difensore di ufficio, ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti dei difensori di ufficio di soggetti – non ammessi al regime del gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto alle obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e inoltre, a fronte di detti oneri, difetterebbe, nella legge n. 60 del 2001 e nel d.lgs. n. 113 del 2002, l’indicazione dei “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, ad avviso dello stesso giudice, non potrebbe “considerarsi idonea forma di copertura finanziaria la possibilità, contemplata nella medesima disposizione, del diritto di ripetizione delle somme dell’assistito nei confronti del quale non sussistono le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dall’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 271 del 1989”, in quanto tale modalità di copertura non risulterebbe prevista tra quelle indicate dall’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), tenuto conto, tra l’altro, della aleatorietà delle risorse realizzabili attraverso l’esercizio del predetto diritto di ripetizione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la disposizione censurata troverebbe copertura finanziaria nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, e cioè nella legge n. 217 del 1990.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Milano – sezione IV penale, investe l’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in quanto, in violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, comporterebbe “nuove e maggiori spese” per le quali né la legge n. 60 del 2001, né il d.P.R. n. 115 del 2002 prevederebbero idonea copertura finanziaria;

che, successivamente all’ordinanza di remissione, identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n. 328 del 2003 e n. 171 del 2004;

che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano – sezione IV penale con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.