Ordinanza n. 171 del 2004

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ORDINANZA N.171

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), ora riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di Warsame Jama Ibrahim, iscritta al n. 1175 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 luglio 2003, la Corte d’appello di Milano – sezione IV penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), ora riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti dei difensori di ufficio di soggetti – non ammessi al regime del gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto alle obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e che, inoltre, a fronte di detti oneri, difetterebbe, nella legge n. 60 del 2001 e nel d.P.R n. 115 del 2002, l’indicazione dei “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in quanto la disposizione censurata troverebbe copertura finanziaria nella disciplina del patrocinio dello Stato per i non abbienti.

Considerato che, con ordinanza del 7 luglio 2003, la Corte d’appello di Milano – sezione IV penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, successivamente all’ordinanza di remissione, identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 328 del 2003 e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;

che, pertanto, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano – sezione IV penale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano – sezione IV penale, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  giugno 2004.