Ordinanza n. 42 del 2005

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ORDINANZA N. 42

ANNO 2005

                REPUBBLICA ITALIANA                 

 

               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda                  CONTRI                                   Presidente

 

- Guido                       NEPPI MODONA                      Giudice

 

- Piero Alberto            CAPOTOSTI                                     "

 

- Annibale                   MARINI                                            "

 

- Franco                      BILE                                                  "

 

- Giovanni Maria        FLICK                                               "

 

- Francesco                 AMIRANTE                                      "

 

- Ugo                          DE SIERVO                                      "

 

- Romano                    VACCARELLA                               "

 

- Paolo                        MADDALENA                                 "

 

- Alfio                         FINOCCHIARO                               "

 

- Alfonso                    QUARANTA                                    "

 

- Franco                      GALLO                                             "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito, promosso con ricorso del Tribunale di Taranto sezione II penale, notificato il 17 agosto 2004, depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 2004.

 

  Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

 

  udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

  Ritenuto che con ricorso in data 3 aprile 2003 il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 2002, con la quale la Camera medesima ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata, instaurato a carico del deputato Giancarlo Cito dinanzi allo stesso Tribunale, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che, ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni rilasciate nel corso di un pubblico comizio trasmesso in diretta su una emittente televisiva e contestate come diffamatorie all’on. Cito, non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare, in quanto non riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare, né riferibili a temi di natura politica;

 

che, secondo il ricorrente Tribunale, la delibera della Camera avrebbe determinato una ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria;

 

che, con ordinanza n. 269 del 2004, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto;

 

che la predetta ordinanza ed il ricorso introduttivo sono stati notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente Tribunale, in data 17 agosto 2004 e sono stati depositati nella cancelleria di questa Corte in data 14 settembre 2004;

 

che la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Taranto sia dichiarato inammissibile ovvero improcedibile, o, comunque, infondato;

 

che la difesa della Camera sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto privo della espressa domanda di annullamento della delibera che si assume lesiva della sfera di attribuzioni dell’organo giurisdizionale, ed inoltre che sussisterebbe una carenza di motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe affrontato la questione relativa all’applicabilità del principio del ne bis in idem,  prospettata in sede parlamentare in relazione alla circostanza che per i medesimi fatti l’on. Cito era già stato sottoposto a procedimento penale in forza di querela presentata da altro soggetto e che tale procedimento si era concluso a seguito della remissione della querela e della conseguente accettazione;

 

che da queste considerazioni potrebbe derivare una carenza di interesse a ricorrere da parte del Tribunale, dato l’effetto estintivo del reato a seguito della remissione della querela;

 

che, nel merito, la difesa della resistente afferma la sussistenza, nella specie, del nesso funzionale tra le opinioni espresse dall’on. Cito e la sua attività di parlamentare, in quanto la denuncia da parte di quest’ultimo di comportamenti ritenuti riprovevoli e lesivi degli interessi dei cittadini, con riferimento alla realtà tarantina, si pone in linea di continuità con il motivo di fondo dell’attività parlamentare del medesimo, come risulterebbe, del resto, dalle numerose interrogazioni e dagli interventi dell’on. Cito e di altri parlamentari nel corso del dibattito parlamentare in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere all’arresto nei confronti del medesimo deputato, avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto;

 

che con successiva memoria, depositata il 26 novembre 2004, la Camera dei deputati ha eccepito la improcedibilità del giudizio, a causa del deposito tardivo degli atti da parte del ricorrente.

 

Considerato che il ricorso, notificato il 17 agosto 2004 alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 14 settembre 2004, e, quindi, oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

che, come costantemente affermato da questa Corte (cfr., tra le tante, le ordinanze n. 278 e n. 250 del 2004), detto termine deve ritenersi perentorio, onde la sua inosservanza determina l’improcedibilità del giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto con l'atto indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.