ORDINANZA N. 405
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanze del 16 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 149 a 152 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004) e del 24 settembre 2003 (iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2004).
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per i reati di cui «ai commi 5-ter e 5-quater» della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che il rimettente premette che «a seguito di rituale convalida dell’arresto e richiesta di termini a difesa, il giudizio è stato riassunto in data odierna per il relativo giudizio di merito»;
che secondo il giudice a quo «l’instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell’intervenuto arresto (obbligatorio) in flagranza» ed è quindi «pregiudiziale ai fini della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies».
Considerato che il giudice rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per i reati di cui ai «commi 5-ter e 5-quater» l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che, attesa l’identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto sulla convalida dell’arresto: in un momento, dunque, nel quale il giudice a quo aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura;
che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanze numeri 40 del 1999, 171, 118 e 59 del 1998, 401 e 301 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.