ORDINANZA N. 392
ANNO 2004REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
-Romano VACCARELLA "
-Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, promosso con ordinanza del 4 novembre 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da C. Z. contro il Ministero dell’economia e delle finanze, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che la terza sezione del Consiglio di Stato – in sede di emissione del parere per la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C. Z., consigliere di Stato, per l’annullamento del decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale erano stati modificati i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 108 Cost., dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che il Consiglio di Stato premette che il ricorrente ha presentato a suo tempo domanda di partecipazione al concorso per la copertura di posti vacanti nelle commissioni tributarie, indetto con deliberazione del 23 luglio 2002 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ma che in data 6 giugno 2002 il Ministro dell’economia e delle finanze, col decreto sopra citato, ha provveduto a modificare i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al d.lgs. n. 545 del 1992;
che il ricorso straordinario proposto dal menzionato magistrato è stato perciò rivolto nei confronti del citato decreto e di tutti gli atti conseguenti (compreso il bando di concorso), nella convinzione che i nuovi criteri di valutazione siano indebitamente penalizzanti nei confronti del periodo di servizio espletato presso le magistrature e, segnatamente, quelle superiori;
che il giudice a quo rileva che al ricorrente «deve essere riconosciuto uno specifico interesse di ordine morale alla eliminazione di simili previsioni», poiché il medesimo, a seguito dell’annullamento del decreto impugnato, potrebbe aspirare ad una migliore collocazione in graduatoria, conseguente alla diversa qualificazione delle sue attitudini professionali;
che il remittente si sofferma, quindi, sul problema preliminare relativo alla proponibilità di una questione incidentale di legittimità costituzionale nella fase di emanazione del parere per la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a questo proposito richiamando e facendo proprie le argomentazioni contenute nei pareri del 27 marzo 2002 e 26 marzo 2003 della seconda sezione del medesimo Consiglio, in base alle quali l’attività consultiva resa per la decisione dei ricorsi straordinari dovrebbe ritenersi giurisdizionale;
che tali argomentazioni sono così riassunte: le sezioni consultive sono composte da magistrati che offrono garanzia di imparzialità e di indipendenza; i pareri hanno contenuto sostanzialmente decisorio; il fatto che il Governo possa discostarsene non è tale da fare venir meno la natura del procedimento; è garantito il contraddittorio tra le parti; il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale, sicché i due rimedi si collocano sullo stesso piano;
che a tali considerazioni, infine, si aggiunge che la sentenza 16 ottobre 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause riunite da C-69/96 a C-79/96) ha riconosciuto che il Consiglio di Stato costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 177 (ora art. 234) del Trattato CE, e che nella sentenza n. 226 del 1976 questa Corte ha affermato che la Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale anche nell’esercizio delle funzioni di controllo, sicché analoga natura dovrebbe spettare al Consiglio di Stato nell’esercizio della propria funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
che il giudice remittente ritiene che la sollevata questione di legittimità costituzionale (già prospettata dal ricorrente) sia rilevante, perché dal suo eventuale accoglimento deriverebbe l’annullamento del decreto 6 giugno 2002 e degli atti consequenziali riguardanti la procedura concorsuale cui ha preso parte il ricorrente stesso;
che in ordine alla non manifesta infondatezza il giudice a quo osserva che i componenti delle commissioni tributarie svolgono sicuramente funzioni giurisdizionali, come tali rientranti nell’art. 108 Cost., in base al quale l’ordinamento di ogni magistratura è stabilito con norme di legge che debbono assicurare l’indipendenza di ogni giurisdizione, comprese quelle speciali; il che dovrebbe tradursi nella necessità che la disciplina relativa all’assunzione in servizio dei giudici speciali avvenga tramite norme primarie, «atteso che solo la disposizione legislativa è idonea ad assicurare una effettiva indipendenza dei destinatari»;
che lo strumento del decreto, previsto invece dalla norma impugnata, fa sì che attraverso scelte del potere esecutivo vengano precostituite «le condizioni per procedere all’assunzione dei giudici tributari e per la loro progressione in carriera», senza che possa assumere un rilievo decisivo la previsione dell’obbligo di parere conforme da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non avendo il medesimo un riconoscimento costituzionale e non essendo comunque in grado di supplire alla mancanza di uno strumento legislativo.
Considerato che il Consiglio di Stato, in sede di espressione del proprio parere su di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dubita, in riferimento all’art. 108 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – secondo cui i criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – ritenendo che tale norma del tutto illegittimamente sottragga la competenza in merito al legislatore primario, affidandola ad un regolamento ministeriale, con conseguente subordinazione della magistratura tributaria al potere esecutivo;
che questa Corte, con la sentenza n. 254 del 2004, dopo aver ribadito la natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – già riconosciuta nella sentenza n. 298 del 1986 e nelle successive ordinanze n. 56 e n. 301 del 2001 – ha conseguentemente affermato che il Consiglio di Stato non può, in sede di parere ai fini della decisione di detto ricorso, sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, la quale deve ritenersi inammissibile siccome proveniente da «un organo non giurisdizionale»;
che l’odierna ordinanza di rimessione, richiamandosi espressamente proprio alla precedente ordinanza dello stesso Consiglio che ha dato luogo alla citata sentenza n. 254 del 2004, non prospetta ulteriori o diversi motivi che non siano stati già presi in considerazione da quest’ultimo provvedimento;
che l’odierna questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 108 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, terza sezione, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.