ORDINANZA N. 391
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Piacenza con ordinanza del 10 febbraio 2003, iscritta al n. 1115 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 2002 (r.o. n. 1115 del 2003) il Giudice di pace di Piacenza, «sull’eccezione di legittimità costituzionale proposta preliminarmente dalla difesa [...], ritenuta la stessa non manifestamente infondata nonché rilevante ai fini della decisione del presente giudizio», ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il procedimento;
che con atto successivo in data 10 febbraio 2003 (pervenuto alla Corte, unitamente al precedente, il 3 dicembre 2003) il rimettente ha integrato la precedente ordinanza, indicando la norma oggetto della questione e motivando sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione stessa, ed ha nuovamente disposto la trasmissione degli atti alla Corte e la sospensione del procedimento;
che nel secondo provvedimento il rimettente premette che l’imputato ha eccepito, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che l’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenga, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento possa presentare domanda di oblazione o porre in essere condotte riparatorie;
che il rimettente ritiene che la mancata previsione dell’avviso in ordine alla possibilità di formulare domanda di oblazione e di porre in essere condotte riparatorie ai fini dell’estinzione del reato determini una «obiettiva limitazione del diritto di difesa dell’imputato», anche ai fini della scelta fra le possibili soluzioni difensive offerte dalla legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza, e comunque non fondata.
Considerato che con ordinanza in data 2 giugno 2002 il Giudice di pace di Piacenza, «sull’eccezione di legittimità costituzionale proposta preliminarmente dalla difesa [...], ritenuta la stessa non manifestamente infondata nonché rilevante ai fini della decisione del presente giudizio», ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il procedimento, senza peraltro indicare la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale e senza esporre alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione stessa;
che con atto successivo depositato in data 10 febbraio 2003, qualificato come «atto integrativo dell’ordinanza emessa il 2 giugno 2002», il rimettente chiarisce che oggetto della questione di legittimità costituzionale è l’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), descrive il fatto sul quale si innesta la questione nel giudizio a quo e argomenta in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;
che l’atto depositato il 10 febbraio 2003 non produce effetti ai fini del giudizio di costituzionalità, in quanto le “integrazioni” alla precedente ordinanza risultano effettuate quando il processo a quo era già stato sospeso e il giudice rimettente aveva quindi consumato il suo potere in ordine alla questione di legittimità costituzionale mediante l’ordinanza in data 2 giugno 2002 (v. per una situazione analoga ordinanza n. 11 del 1991);
che l’ordinanza del 2 giugno 2002 è peraltro priva dei requisiti minimi indispensabili ai fini dell’individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio ed è assolutamente carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 55 e 51 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Piacenza con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.