ORDINANZA N. 385
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 18 settembre 2003, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Taurianova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell’apertura del dibattimento, dell’istituto dell’oblazione, anche con riferimento all’art. 3 della Costituzione»;
che secondo il giudice a quo sarebbe ravvisabile «un affievolimento del diritto di difesa» anche alla luce dell’art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, o comunque non fondata.
Considerato che questioni analoghe a quella concernente la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell’avviso circa la possibilità per l’imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze numeri 57, 56 e 55 del 2004;
che peraltro l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze numeri 191 e 190 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taurianova, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.