ORDINANZA N. 370
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2003 dal Giudice di pace di Fasano nel procedimento penale a carico di A.V., iscritta al n. 304 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe — emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada — il Giudice di pace di Fasano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che esclude l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in rapporto alle pene irrogate dal giudice di pace;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata discriminerebbe irragionevolmente casi identici, a seconda che la pena sia inflitta dal giudice di pace o da un giudice diverso, come, ad esempio, nell’ipotesi di connessione di procedimenti;
che l’irragionevolezza della norma risulterebbe, d’altro canto, ancor più evidente ove si consideri che essa esclude dal beneficio della sospensione condizionale le pene inflitte dal giudice di pace per reati di minore allarme sociale, quando invece il condannato per gravi reati di competenza del tribunale può sottrarsi, grazie al suddetto beneficio, alla concreta espiazione della pena;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il giudice rimettente dubita dalla legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in forza del quale l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
che l’ordinanza di rimessione è peraltro priva di adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, non rinvenendosi in essa alcuna indicazione circa il fatto che nel caso di specie venga concretamente in rilievo il problema dell’applicabilità della sospensione della pena, avuto riguardo agli ordinari presupposti di questa;
che risulta altresì carente la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;
che, infatti, mentre la supposta lesione dell’art. 24 Cost. non è in alcun modo motivata, il dubbio di costituzionalità inerente all’art. 3 Cost. viene prospettato in modo puramente assertivo, senza un supporto argomentativo che, per un verso, tenga conto della collocazione della disposizione impugnata in un sistema normativo — quale quello concernente la giurisdizione penale del giudice di pace — contrassegnato nel suo complesso da significative deviazioni rispetto al modello ordinario; e, per un altro verso, giustifichi, sul piano del diritto positivo, gli assunti posti a base del quesito di costituzionalità: quale, in specie, l’affermata inapplicabilità del divieto di sospensione condizionale della pena nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace venga giudicato da un diverso giudice per ragioni di connessione, pur a fronte del disposto, apparentemente contrario, dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000;
che anche sotto questo profilo, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., con riferimento a questione analoga a quella odierna, ordinanza n. 290 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fasano con l’ordinanza in epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.