Ordinanza n. 365 del 2004

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ORDINANZA N. 365

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                   ONIDA                                          Presidente

- Carlo                      MEZZANOTTE                          Giudice

- Fernanda                CONTRI                                     "

- Guido                     NEPPI MODONA                      "

- Piero Alberto          CAPOTOSTI                              "

- Annibale                 MARINI                                     "

- Franco                    BILE                                           "

- Giovanni Maria      FLICK                                         "

- Francesco               AMIRANTE                               "

- Ugo                        DE SIERVO                               "

- Romano                  VACCARELLA                         "

- Paolo                      MADDALENA                          "

- Alfio                       FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                  QUARANTA                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 284, comma 5-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 29 ottobre 2003 dalla Corte di appello di Salerno nel procedimento penale a carico di C.G., iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che «non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede»;

che, a parere del giudice a quo, la norma censurata – nella parte in cui fa decorrere il termine dei cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché dalla commissione del reato di evasione – contrasterebbe con l’art. 3 Cost., perché «solo il compimento del previsto periodo di tempo in tal guisa parametrato» conferirebbe «la presunzione astrattamente assunta dalla legge di meritevolezza del trattamento restrittivo più favorevole rispetto al regime di custodia cautelare in carcere»;

che inoltre – essendo il dato temporale, assunto dalla legge, «variabile da caso a caso, non essendo evidentemente uniforme la durata del processo penale» – si determinerebbe una sostanziale disparità di trattamento di casi identici, in quanto la norma impugnata farebbe «dipendere la fruibilità o meno del regime meno affittivo da un elemento di natura puramente accidentale, quale il tempo di definizione del processo penale»;

che tutto ciò – conclude la Corte rimettente – comprometterebbe «anche il principio di ragionevole durata del processo, riverberandosi in senso sfavorevole sulla posizione dell’interessato proprio il prolungarsi del tempo di definizione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che l’ordinanza di rimessione omette di fornire qualsiasi descrizione in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice a quo: in particolare, non risulta alcuna indicazione circa la sussistenza o meno, a carico dell’imputato, di precedenti condanne per il reato di evasione e, dunque, neppure circa la data dell’eventuale condanna ostativa alla concessione degli arresti domiciliari;

che tale carenza descrittiva si traduce  in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, affermata dal giudice rimettente in modo del tutto apodittico ed immotivato;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze n. 309 e n. 291 del 2004), il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione: ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Salerno con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2004.