ORDINANZA N.263
ANNO 2004
repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza del 20 agosto 2002 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lombardia ed altri nei confronti del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia, del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa e del Consorzio di bonifica Medio Chiese;
udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa e Claudio Martino per il Consorzio di bonifica Medio Chiese.
Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, chiamata a pronunciarsi su questioni di giurisdizione sorte innanzi ad un giudice ordinario, con ordinanza emessa il 20 agosto 2002, pervenuta a questa Corte l’11 dicembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 18, 117 e 118 della Costituzione, dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), nella parte in cui dispone che "i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215";
che analoga questione era stata già sollevata dalla stessa Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 (r.o. n. 307 del 2001), sulla stessa disposizione di legge regionale, in riferimento agli articoli 18 e 117 della Costituzione, quest’ultimo nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
che con ordinanza n. 14 del 2002 questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione, a seguito della modifica dell’art. 117 della Costituzione introdotta dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
che il giudice a quo, con la nuova ordinanza di rimessione, ritiene tuttora rilevante la questione, di cui ribadisce la non manifesta infondatezza in riferimento al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, sulla premessa che la materia della bonifica sia da ricondurre a quella, di competenza concorrente ai sensi del terzo comma del citato art. 117, del "governo del territorio", e che pertanto valgano tuttora come limiti alla competenza legislativa delle Regioni i principi fondamentali che si desumono dalla legislazione statale, e in ispecie dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
che, in particolare, risulterebbe violato dalla norma censurata il principio fondamentale, risultante dal r.d. n. 215 del 1933, della concorrenza dell’intervento pubblico e di quello privato in materia di bonifica, sotto il profilo della necessaria compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;
che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario non sembrerebbe consentita al legislatore regionale;
che, altresì, la norma contestata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di "ordinamento civile" dal nuovo testo dell’art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione, nonché lesiva dell’art. 18 della Costituzione, atteso che in base ad essa la facoltà dei privati proprietari di fondi interessati all’esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, in attuazione del principio di libertà di associazione, sarebbe esclusa nell’ambito della Regione Lombardia;
che, infine, il disfavore verso i consorzi di miglioramento fondiario, del quale sarebbe espressione la norma contestata, contrasterebbe con il principio enunciato nel nuovo art. 118, quarto comma, della Costituzione, a mente del quale le Regioni "favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
che si è costituito il Consorzio di bonifica Medio Chiese, concludendo per l’inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della questione, e quindi, in una successiva memoria, chiedendo la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della questione a seguito dell’abrogazione della disposizione censurata, e della contestuale introduzione di una nuova e differente disciplina della materia;
che si è costituito altresì il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, concludendo per l’accoglimento della questione, e quindi, con successiva memoria, per l’irrilevanza della stessa, a seguito dell’abrogazione della disposizione denunciata, sempre che si ritenga che la norma originaria abbia esaurito ogni effetto nel giudizio a quo, essendo ora applicabile la nuova disciplina;
che è intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, concludendo per l’inammissibilità ovvero l’infondatezza della questione, affermando, tra l’altro, in una successiva memoria, che la disciplina dell’attività di bonifica, in quanto ascrivibile alla materia agricoltura e foreste, è ora riconducibile alla potestà legislativa residuale della Regione prevista dal nuovo testo dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione), il cui art. 4, dopo avere previsto che per ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione, se non già costituito ed operante, può essere istituito un consorzio di bonifica, del quale fanno parte i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che, per legge, per statuto consortile o per contratto, sono tenuti a pagare i contributi consortili (commi 1 e 2), stabilisce al comma 3 che "l’istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti all’interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59" (il cui art. 6 è qui impugnato), ma "comporta per questi l’obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso ed ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all’articolo 21";
che tale sopravvenienza normativa – anche alla luce della circostanza, emergente dall’ordinanza di rimessione, per cui i consorzi di miglioramento fondiario, parti nel giudizio a quo, non risultano essere stati oggetto di provvedimenti di soppressione in applicazione della legge regionale n. 59 del 1984, ed hanno agito in giudizio per sentire accertare il loro diritto "di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi" – rende necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice a quo, della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale così come sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.