Ordinanza n. 249 del 2004

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ORDINANZA N.249

ANNO 2004

repubblica italiana

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      Presidente

- Valerio                        ONIDA                      Giudice

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                        BILE                          "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                   AMIRANTE              "

- Ugo                            DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

- Paolo                          MADDALENA         "

- Alfio                           FINOCCHIARO       "

- Alfonso                      QUARANTA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 1° marzo 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Filippo Mancuso nei confronti del dott. Marcello Torregrossa, promosso con ricorso del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, notificato il 22 gennaio 2003, depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2003 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2003.

  Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

  udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

  udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 2001, pervenuta a questa Corte il 5 ottobre 2001, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 1° marzo 2001, con cui l’assemblea di detta Camera, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico del deputato Filippo Mancuso per diffamazione a danno dell’allora Procuratore generale della Corte d’appello di Brescia Marcello Torregrossa concernono opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, non apparirebbe esservi collegamento tra le espressioni in esame e l’attività parlamentare, poiché, in particolare, non sarebbe possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, né individuare un intento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare: si tratterebbe infatti di mere asserzioni apodittiche, non corredate da motivazione, effettuate nel corso di un dibattito televisivo in un contesto che non potrebbe essere definito parlamentare, non apparendo decisiva in contrario la qualità di parlamentare di alcuni partecipanti alla discussione;

che si verserebbe dunque, a giudizio del ricorrente, in tema di correttezza dell’esercizio del potere conferito alla Camera dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente previste e garantite;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, in via di prima delibazione, con ordinanza n. 534 del 2002;

che il ricorso è stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati il 22 gennaio 2003, ed è pervenuto alla cancelleria di questa Corte, ai fini del successivo deposito, il 12 febbraio 2003, essendo stato spedito, a mezzo del servizio postale, il 10 febbraio 2003;

che si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo, in via principale, che il conflitto sia dichiarato inammissibile, in quanto l’atto introduttivo sarebbe carente di uno specifico petitum e dell’indicazione delle ragioni del conflitto; in via subordinata, che sia dichiarato irricevibile, in quanto l’utilizzazione da parte del ricorrente della forma dell’ordinanza, con l’invio alla Corte dell’atto introduttivo, non accompagnato dal prescritto numero di copie dell’atto stesso e dei documenti, avrebbe comportato la violazione del principio della parità delle armi tra le parti del giudizio; in ulteriore subordine, che sia rigettato dichiarando che spettava alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Filippo Mancuso nei confronti di Marcello Torregrossa;

che, nella memoria presentata in vista dell’udienza, la difesa della Camera, oltre a ribadire le eccezioni e le conclusioni già formulate, ha eccepito la tardività del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, pervenuto alla cancelleria di questa Corte il giorno successivo a quello di scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato che, in via preliminare, deve essere rilevato che il ricorso, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, il 22 gennaio 2003, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 12 febbraio 2003, vale a dire il giorno successivo a quello di scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, terzo comma;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenze n. 111 del 2003 e n. 106 del 2003), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenersi perentorio;

che non può valere, in contrario, la circostanza che l’atto sia stato spedito, a mezzo del servizio postale, il 10 febbraio 2003, vale a dire il giorno antecedente a quello di scadenza del termine in questione;

che, infatti, in tanto potrebbe darsi rilievo, ai fini dell’osservanza del termine per il deposito, alla data di spedizione dell’atto, in quanto fosse normativamente prevista la possibilità di avvalersi a tali fini del servizio postale (cfr. sentenze n. 449 del 1997, n. 253 del 2001, n. 51 del 2002);

che, invece, né la legge 11 marzo 1953, n. 87, né l’art. 26 delle norme integrative – nel testo in vigore all’epoca del deposito in questione – prevedono tale possibilità, limitandosi detto art. 26 a stabilire, al terzo comma, che "il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’art. 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione";

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.