ORDINANZA N. 243
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera d), della legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 agosto 2002, depositato in Cancelleria il 2 settembre 2002 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera d), della legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
che, secondo il ricorrente, con la legge citata la Regione Marche ha inteso promuovere alcuni interventi per sostenere una cultura di pace e di sviluppo umano, prevedendo altresì di svolgere attività di collaborazione e partenariato internazionale, anche attraverso scelte e decisioni da assumere da parte della sola Regione, che non si conciliano, quanto alle materie previste ed alle modalità del loro svolgimento, con le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente, e segnatamente con la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), e con il d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle regioni e delle province autonome);
che in particolare, secondo il ricorso, l’art. 5, comma 3, lettera d), della legge regionale comprende tra le attività di cooperazione internazionale “le azioni progettuali che riguardano la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo”, che contrastano con l’art. 2, comma 3, della citata legge statale n. 49 del 1987, il quale prevede solo la possibilità di azioni di sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative (ONG), e non già la realizzazione di progetti regionali da parte di detti organismi;
che secondo il ricorrente l’art. 1 della legge statale citata definisce l’azione di cooperazione allo sviluppo quale “parte integrante della politica estera nazionale”, e che di conseguenza la disposizione impugnata della legge della Regione Marche deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, anche se si deve riconoscere l’ammissibilità di iniziative regionali, a condizione che siano coordinate con i principi nazionali in materia;
che si è costituita in giudizio la Regione Marche, depositando una memoria con la quale ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che la difesa della Regione osserva anzitutto essere stata esercitata una competenza legislativa regionale finalizzata alla promozione della cultura della pace, al riconoscimento della solidarietà e della stessa cooperazione quali strumenti essenziali per il raggiungimento dello sviluppo umano e come diritti fondamentali dei popoli, materia specificamente e chiaramente attribuita alla competenza legislativa regionale concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.;
che in proposito parte resistente osserva che il secondo comma, lettera a), dell’art. 117 Cost. riserva allo Stato la “politica estera” e i “rapporti internazionali dello Stato”, mentre il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni i “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” ed il “commercio con l’estero”, ed il nono comma afferma il potere delle Regioni di concludere “accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato”, nelle materie di competenza regionale e nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato;
che tali disposizioni sarebbero il frutto di una evoluzione normativa che ha visto sempre più valorizzato il ruolo regionale, secondo le indicazioni emergenti dalla stessa giurisprudenza costituzionale;
che il nuovo art. 117 Cost., distinguendo tra “rapporti internazionali dello Stato” e “rapporti internazionali delle Regioni”, rende necessario far rientrare in questi ultimi non soltanto le “attività promozionali” e di “mero rilievo internazionale”, ma anche tutte quelle altre attività che non incidono sugli indirizzi di politica estera e sul potere di concludere trattati internazionali;
che in questa prospettiva, secondo la difesa della regione Marche, nessuno degli interventi disciplinati dalla legge regionale impugnata rientrerebbe nella competenza statale relativa alla politica estera; in particolare la possibilità di “sostenere” la realizzazione di progetti da parte di ONG, piuttosto che di realizzarli direttamente, non potrebbe essere considerato “un principio fondamentale della materia”, trattandosi semmai di una scelta organizzativa e di dettaglio, tanto che lo stesso art. 2, comma 4, della legge statale n. 49 del 1987 prevedeva che un’ampia gamma di interventi di cooperazione potesse essere realizzata “anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali”;
che più in generale, secondo la Regione resistente, la materia della cooperazione internazionale è caratterizzata da una sfera di autonomia che non potrebbe essere eliminata dal legislatore statale, il quale può soltanto stabilire “i principi fondamentali della materia”;
che, secondo quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 482 del 2002, detti principi possono essere tratti anche da leggi statali già in vigore e devono riguardare solo i “nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili”;
che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi nazionali devono quindi avere un “livello di maggiore astrattezza” rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale, lasciandogli un ampio margine di decisione;
che in data 2 marzo 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, nel quale si dà atto dell’emanazione della legge regionale della Regione Marche 18 dicembre 2003, n. 24, che ha sostituito la disposizione sottoposta al giudizio di costituzionalità;
che, a sua volta, con atto depositato in data 6 aprile 2004, la Regione Marche ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.