Ordinanza n. 482/2002

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ORDINANZA N. 482

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto             CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                           MADDALENA                     ״

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera e), comma 2, lettera d) nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica alla Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), nonché dell’art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale nei confronti di S. A. ed altri, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 novembre 2000, parzialmente rettificata con successivo decreto del 19 dicembre 2000, nel corso di un procedimento penale per violazione di standards urbanistici, in relazione al mutamento di destinazione d’uso di un immobile realizzato mediante interventi di ristrutturazione effettuati senza concessione edilizia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 lettera e), comma 2, lettera d) nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica alla Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), nonché dell’art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che l’ordinanza censura l’art. 4, comma 1, lettera e), comma 2, lettera d) nn.1 e 2 e comma 5, della legge regionale n. 52 del 1999, nella parte in cui assoggetta ad "attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali" "i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie" e "gli interventi di ristrutturazione edilizia (...) rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", in contrasto con il regime di concessione previsto dalla legislazione statale, nonché censura l’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui attribuisce alle regioni la competenza a stabilire quali mutamenti di destinazione d’uso degli immobili possono essere eseguiti previa concessione e quali previa autorizzazione;

che, ad avviso del rimettente, le norme censurate recherebbero vulnus al principio di eguaglianza formale, dal momento che non sarebbe giustificata la differenziazione della disciplina del mutamento di destinazione d’uso degli immobili nel territorio toscano rispetto alle altre regioni e si produrrebbe altresì l’effetto di far dipendere la rilevanza penale di una medesima condotta "dal luogo in cui il reato è stato accertato, con la conseguenza che un medesimo comportamento riceve trattamenti differenti nell’ambito dello stesso territorio nazionale";

che, inoltre, secondo il giudice a quo, la norma regionale impugnata, sottraendo i mutamenti di destinazione d’uso e gli interventi di ristrutturazione edilizia al regime concessorio ed escludendo l’applicabilità delle norme statali che sanzionano penalmente gli interventi edilizi senza concessione, come pure l’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui consente una disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso degli immobili difforme da quella statale, violerebbero entrambi il principio della riserva di legge statale in materia penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma regionale censurata avrebbe correttamente attuato l’ultimo comma dell’art. 25 della legge n. 47 del 1985, il quale avrebbe legittimamente attribuito alle regioni la competenza a stabilire gli interventi realizzabili previa concessione o previa autorizzazione, "essendo coessenziale al sistema di legislazione concorrente la possibilità di una differenza di disciplina nei diversi ambiti regionali, nei limiti dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, nella specie rispettati";

che è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

che, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione ha chiesto che la Corte ordini la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione, in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, la legge 21 dicembre 2001, n. 443, assoggettando a denuncia di inizio di attività (DIA) anche gli interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi della demolizione delle opere nonché tutti gli interventi già sottoposti a concessione edilizia, avrebbe profondamente modificato il quadro normativo di riferimento.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), la quale ha esteso il regime della denuncia di inizio di attività (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni (art. 1, comma 6);

che la legge n. 443 del 2001, all’art.1, comma 12, espressamente prevede che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge" e che "le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia";

che, sempre successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all’art. 13, commi 7 e 8, ha modificato il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, stabilendo l’immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici";

che le norme, sopravvenute all’ordinanza di rimessione, incidendo sui principi informatori della materia, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice a quo e quindi impongono un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.