Ordinanza n. 157 del 2004

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ORDINANZA N.157

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo                                ZAGREBELSKY                    Presidente

- Valerio                                 ONIDA                                       Giudice

- Carlo                                    MEZZANOTTE                               "

- Fernanda                              CONTRI                                           "

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                "

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 30 gennaio 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Z.S., iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo, prevede che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato “allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione”, e così via “a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso”;

che a tal proposito il giudice rimettente sottolinea – in fatto – che nel corso dell’udienza preliminare, l’imputata, a seguito di perizia disposta a norma dell’art. 70 del codice di rito, è risultata incapace, per infermità di mente, di partecipare coscientemente al processo; e che all’identico risultato sono pervenuti i consimili accertamenti peritali disposti secondo le scadenze previste dall’art. 72, comma 1, cod. proc. pen.;

che peraltro – soggiunge il rimettente – a seguito dell’ultima perizia, il perito, nel confermare la diagnosi di amnesia dissociativa con grave stato regressivo – tale, dunque, da precludere la cosciente partecipazione al processo – ha espressamente dichiarato all’udienza che la patologia dalla quale l’imputata è affetta si presenta come “irreversibile e ingravescente”;

che pertanto – osserva il giudice  a quo – poiché la necessità di sottoporre l’imputato a verifiche periodiche sulla perdurante incapacità di partecipare coscientemente al processo presuppone una patologia «suscettibile di regredire e migliorare fino al ripristino di tale capacità», se ne deve dedurre che la previsione di ulteriori accertamenti dello stesso tipo si appalesa priva di ragionevolezza nell’ipotesi di una patologia che, come nella specie, sia reputata – in base alle acquisizioni raggiunte dalla scienza medica – assolutamente insuscettibile di miglioramento;

che, di conseguenza, risulterebbe violato l’art. 3 Cost., in quanto l’ordinamento non può «recepire l’accertamento psichiatrico secondo uno schema precostituito e inconciliabile con il tenore dell’accertamento medesimo, sì da rinnovarlo sulla base di una iniziativa ulteriore che lo limita e lo contrasta, senza alcuna ragione valida»;

che la disposizione oggetto di impugnativa, determinando altresì un allungamento dei tempi del processo senza alcuna giustificazione plausibile, si porrebbe in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata per le ragioni poste a fondamento di altro atto di intervento cui ha fatto integrale rinvio.

Considerato che il giudice  a quo censura – denunciandone la irragionevolezza e gli effetti dilatativi sulla durata del processo – la disciplina dettata dall’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, di svolgere ugualmente, con cadenza semestrale, ulteriori accertamenti peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in cui esso risulti affetto da una patologia reputata come «irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento»;

che la medesima questione è già stata scrutinata da questa Corte in varie occasioni, anche con riferimento agli stessi parametri ora evocati, a proposito dei quali le identiche censure sono state disattese per un duplice rilievo: da un lato, il sistema della verifica periodica dello stato di mente dell’imputato  volto ad accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo  non può ritenersi in sé contrastante con il principio di ragionevolezza, risultando del tutto razionalmente contemperate le garanzie di autodifesa con l’esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori (v. le sentenze n. 298 del 1991 e n. 281 del 1995 e l’ordinanza n. 33 del 2003); dall’altro lato, nessun contrasto è possibile ravvisare con il principio della durata ragionevole del processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, Cost., avuto riguardo – come si è accennato – alla «finalità non certo sterilmente dilatoria che la disposizione oggetto di impugnativa intende perseguire nel sistema» (v. la già citata ordinanza n. 33 del 2003);

che, pertanto, gli inconvenienti di fatto segnalati dal giudice  a quo – evidentemente non privi di risalto pratico, come sta a testimoniare il reiterarsi di questioni analoghe – non possono che trovare soluzione nel quadro di uno specifico intervento, da riservare alle scelte discrezionali del legislatore;

che non prospettandosi, dunque, argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.