ORDINANZA N.141
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze del 3 aprile 2003 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 762, 763 e 764 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo cui il rimborso di quanto versato a titolo di tassa annuale per il c.d. mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese – tassa istituita dall’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in contrasto con l’ordinamento comunitario – deve essere chiesto nel termine triennale previsto dall’art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), per la restituzione delle tasse erroneamente pagate;
che la prima e la terza ordinanza sono state rese nel corso di due giudizi di opposizione proposti dall’amministrazione finanziaria dello Stato contro i decreti con cui il Presidente del Tribunale le aveva ingiunto di restituire, rispettivamente alla s.p.a. Mondialcarta e alla s.r.l. Praedium, somme da esse pagate a titolo di “tassa di mantenimento” per gli anni 1985-1992 e 1990-1992, mentre la seconda è stata pronunciata nel corso del giudizio instaurato dalla s.r.l. CEDI-Centro Servizi Associativi contro detta amministrazione, per ottenere la restituzione di somme a quel titolo pagate per gli anni 1985-1992;
che in tutti e tre i giudizi – secondo quanto riferito dalle ordinanze – l’amministrazione opponente ha eccepito la decadenza delle società dall’azione di restituzione per intervenuto decorso del triennio, di cui al citato art. 13;
che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata contrasta con l’art. 3 della Costituzione “nella parte in cui, stabilendo il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso tributario sorgente da un indebito versamento, non differenzia tale diritto da quello sorgente dal versamento erroneo”;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memorie di contenuto identico, nelle quali ha sostenuto l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i tre giudizi, ponendo la stessa questione, devono essere riuniti;
che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato non è fondata, in quanto dalla pur succinta motivazione delle ordinanze si può desumere che la scelta fatta dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, di estendere all’azione di ripetizione della “tassa di mantenimento” il termine triennale di decadenza di cui all’art. 13 del d. P. R. n. 641 del 1972, è dal rimettente ritenuta irragionevole sotto il profilo della differenza esistente tra pagamento di tasse non dovute perché previste da norme contrastanti con il diritto comunitario (oggetto della prima norma) e pagamento di tasse non dovute perché versate a seguito di errore imputabile al contribuente (oggetto della seconda);
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, nel merito la questione è stata decisa da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza con l’ordinanza n. 365 del 2003, emessa in due giudizi di legittimità costituzionale proposti dallo stesso rimettente con la medesima motivazione di cui alle suddette ordinanze;
che, pertanto, anche le questioni proposte dalle ordinanze in epigrafe devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.