ORDINANZA N.365
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con due ordinanze del 15 ottobre 2002 emesse dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra l’Amministrazione finanziaria dello Stato e Fratelli Marzia s.r.l. e Oreste Pardini s.p.a., iscritte ai numeri 62 e 63 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo cui il rimborso di quanto versato a titolo di tassa annuale per il c.d. mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese - istituita dall'art. 3, commi diciottesimo e diciannovesimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in contrasto con l’ordinamento comunitario - deve essere chiesto nel termine triennale previsto dall’art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), per la restituzione delle tasse erroneamente pagate;
che le ordinanze sono state rese nel corso di due giudizi di opposizione proposti nel 1994 dall’Amministrazione finanziaria dello Stato contro i decreti con cui il Presidente del Tribunale le aveva ingiunto di restituire alla s.r.l. Fratelli Marzi ed alla s.p.a Oreste Pardini le somme da esse pagate a titolo di <<tassa di mantenimento>> per gli anni 1985-1992;
che in entrambi i giudizi - secondo quanto riferito dalle ordinanze - l’Amministrazione opponente ha eccepito la decadenza delle società dall’azione di restituzione per intervenuto decorso del triennio;
che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata contrasta con l’art. 3 della Costituzione <<nella parte in cui, stabilendo il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso tributario sorgente da un indebito versamento, non differenzia tale diritto da quello sorgente dal versamento erroneo>>;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memorie di contenuto identico, nelle quali ha sostenuto l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i due giudizi, ponendo la stessa questione, devono essere riuniti;
che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato non è fondata, in quanto dalla pur succinta motivazione delle ordinanze si può desumere che la scelta fatta dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, di estendere all’azione di ripetizione della <<tassa di mantenimento>> il termine triennale di decadenza di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, è dal rimettente ritenuta irragionevole sotto il profilo della differenza esistente tra pagamento di tasse non dovute perché previste da norme contrastanti con il diritto comunitario (oggetto della prima norma) e pagamento di tasse non dovute perché versate a seguito di errore imputabile al contribuente (oggetto della seconda);
che, così individuata, la questione è manifestamente infondata, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo;
che infatti la norma della quale si è disposta l’estensione, usando l’espressione <<restituzione delle tasse erroneamente pagate>>, non ha inteso limitare l’ambito di applicabilità del termine decadenziale alla sola ipotesi del pagamento determinato da falsa rappresentazione della realtà normativa o fattuale da parte del contribuente, in quanto in tal caso avrebbe indicato l’oggetto della rappresentazione stessa;
che, invece, l’uso dell’avverbio <<erroneamente>> senza ulteriori specificazioni evoca, in termini generali, come presupposto dell’operatività della norma il dato oggettivo di un pagamento comunque non dovuto, come del resto la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto quando - prima dell’introduzione della norma impugnata - aveva in via interpretativa applicato alle azioni di ripetizione di cui trattasi proprio il termine triennale di cui al citato art. 13.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.