Ordinanza n. 111 del 2004

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ORDINANZA N. 111

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo               ZAGREBELSKY            Presidente

- Valerio                ONIDA                              Giudice

- Carlo                   MEZZANOTTE                      "

- Fernanda             CONTRI                                  "

- Guido                  NEPPI MODONA                  "

- Piero Alberto       CAPOTOSTI                           "

- Annibale              MARINI                                  "

- Franco                 BILE                                        "

- Giovanni Maria   FLICK                                     "

- Francesco            AMIRANTE                            "

- Ugo                     DE SIERVO                            "

- Romano               VACCARELLA                      "

- Paolo                   MADDALENA                       "

- Alfonso               QUARANTA                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 9 maggio 2003, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2003 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non preved(ono) che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa, e che il tribunale, ove la ritenga fondata, possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato»;

che il rimettente premette che l’imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata all’esame della persona offesa e che il giudice dell’udienza preliminare aveva rigettato tale richiesta e disposto il rinvio a giudizio;

che il Tribunale - rilevato che la disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di riforma con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che tuttavia le innovazioni legislative non pongono in dubbio l’attuale validità dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 1992 – solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen., per la mancata previsione di un sindacato sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria;

che, in particolare, secondo il giudice a quo sarebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento in riferimento a quanto previsto per il patteggiamento dall’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e per lesione del diritto di difesa.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente concerne gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante (v. ordinanze n. 47 del 2004, n. 316 e n. 236 del 2003).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.