Ordinanza n. 99 del 2004

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.99

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-    Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

-    Valerio ONIDA

-    Carlo MEZZANOTTE

-    Fernanda CONTRI

-    Guido NEPPI MODONA

-    Piero Alberto CAPOTOSTI

-    Annibale MARINI

-    Franco BILE

-    Giovanni Maria FLICK

-    Ugo DE SIERVO

-    Romano VACCARELLA

-    Paolo MADDALENA

-    Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Campania 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), come modificato dall’art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), promosso con ordinanza del 10 aprile 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus (WWF Italia) ed altra contro la Regione Campania ed altri, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Visti gli atti di costituzione del WWF Italia Onlus e di Della Pietra Giuseppe ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  udito l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus (WWF Italia) contro la Regione Campania (con l’intervento ad adiuvandum  della Lega Antivivisezione e ad opponendum dell’Unione Nazionale delle Associazioni Venatorie nonché di Della Pietra Giuseppe ed altri) per l’annullamento, previa sospensione, del calendario venatorio della Regione Campania per l’annata 2002-2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha sollevato, con ordinanza del 10 aprile 2003, questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), ovvero dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Campania 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), come modificato dal suddetto art. 49, comma 1, lettera e), della legge campana n. 15 del 2002, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;

che il suddetto art. 49, comma 1, lettera e), della legge campana n. 15 del 2002 ha modificato l’art. 16 della legge regionale n. 8 del 1996 prevedendo l’anticipazione della apertura della caccia al 1° settembre, in luogo della terza domenica di settembre originariamente prevista nella lettera a) del predetto art. 16 per le specie ivi elencate (quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, etc.);

che la norma censurata, nel fissare il termine di apertura dell’esercizio venatorio per alcune specie al 1° settembre dell’anno, senza prevedere il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), amplierebbe la durata della stagione venatoria oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale, sia sotto il profilo dell’entità complessiva della stagione venatoria, sia sotto il profilo del superamento dei periodi dell’anno, prima ed oltre i quali si svolge ancora o si inizia l’attività riproduttiva dell’avifauna, che la normativa nazionale considera invalicabili, violando, indirettamente, anche la normativa comunitaria (in particolare l’art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE);

che il Tribunale rimettente premette che la controversia ha ad oggetto il calendario venatorio per l’annata 2002-2003 assunto dalla amministrazione regionale - con la delibera di Giunta n. 3628 del 26 luglio 2002 – in attuazione dell’art. 24 della legge regionale n. 8 del 1996;

che il calendario venatorio campano indicava tra l’altro, nella sua originaria formulazione, al primo capoverso, lettera a), le specie cacciabili dal 1° al 15 settembre 2002 (colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora; ed un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune, fagiano);

che con decreto presidenziale n. 4004 del 28 agosto 2002 il TAR ha disposto la sospensione dell’atto impugnato, confermata con l’ordinanza collegiale n. 4022 del 4 settembre del 2002;

che il rimettente riferisce che, con delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002, la Giunta regionale della Campania avrebbe modificato il calendario venatorio allegato alla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, sostituendo il primo capoverso, lettera a), del primo deliberato, nel senso che le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e tortora sono considerate cacciabili dall’8 al 15 settembre 2002 (e non più, come nella originaria delibera, dal 1° al 15 settembre 2002), con integrale conferma, per il resto, della prima delibera del 26 luglio 2002;

che il TAR riferisce che avverso la nuova determinazione il WWF Italia ha proposto motivi aggiunti e che è intervenuta la legge regionale Campania 26 luglio 2002, n. 15, la quale, all’art. 49, ha modificato l’art. 16 della legge regionale n. 8 del 1996, prevedendo, tra l’altro, l’anticipazione dell’apertura della caccia al 1° settembre, in luogo della terza domenica di settembre originariamente prevista;

che il rimettente riferisce altresì di aver evidenziato, nella motivazione dell’ordinanza di sospensione n. 4022 del 4 settembre 2002, che il complessivo meccanismo procedimentale previsto dalla legge regionale n. 8 del 1996 – e in particolare dall’art. 24 della suddetta legge, che prevede l’adozione del calendario venatorio entro il 15 giugno dell’anno e comunque entro un termine ragionevole e compatibile con le esigenze di regolamentazione e disciplina preventive della stagione venatoria – non consentiva una immediata operatività della novella legislativa, per cui, in presenza di un calendario venatorio già adottato nel luglio 2002 sulla base della legge regionale allora vigente, la nuova norma anticipatoria dell’apertura della caccia per talune specie cacciabili avrebbe potuto trovare concreta applicazione solo per il successivo calendario venatorio, relativo all’annata 2003-2004;

che, tuttavia, la Giunta regionale, nella successiva delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002, avrebbe richiamato al primo “visto” del preambolo motivazionale, proprio l’art. 49 della legge regionale n. 15 del 2002, “che modifica i periodi di caccia stabiliti dall’art. 16 della legge regionale n. 8 del 1996 per alcune specie della fauna presenti in Campania”;

che il rimettente considera pertanto rilevante la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal WWF, ma che ritiene “di proporre anche d’ufficio”, dell’art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale della Campania n. 15 del 2002, in quanto quest’ultima disposizione integrerebbe la base giuridica del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 come modificata dalla successiva delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002;

che il TAR Campania sottolinea che in base alla legge regionale n. 8 del 1996 l’anticipazione del calendario venatorio al 1° settembre costituiva l’eccezione, sottoposta a previo provvedimento autorizzatorio regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), come d’altra parte previsto dall’art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, mentre nel sistema introdotto dalla legge regionale n. 15 del 2002 diviene la regola, esclusa ogni autorizzazione specifica sul punto;

che la legge regionale violerebbe pertanto l’art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, in base al quale il termine iniziale della terza domenica di settembre può essere modificato per determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali su autorizzazione regionale previo parere dell’INFS;

che ha depositato atto di intervento il World Wide Fund for Nature – Onlus (WWF Italia), ricorrente nel giudizio a quo, per chiedere l’accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal TAR Campania, richiamando, in particolare, le pronunce di questa Corte n. 536 del 2002, n. 226 e n. 227 del 2003, nelle quali si è sottolineato che la tutela dell’ambiente è un valore costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standard uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale;

che ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, al fine di sostenere la fondatezza della questione di legittimità sollevata dal TAR Campania, richiamando quanto già esposto in relazione ad altra questione riguardante il medesimo atto legislativo, discussa all’udienza pubblica del 4 febbraio [recte: 25 marzo] 2003 (reg. ric. n. 71 del 2002) in seguito ad impugnazione in via diretta del Presidente del Consiglio dei ministri;

che hanno depositato atto di intervento Della Pietra Giuseppe ed altri, intervenienti ad opponendum nel giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata dal TAR Campania sia dichiarata infondata, sottolineando, tra l’altro, che il calendario venatorio sottoposto al vaglio del TAR rimettente aveva esaurito la sua vita giuridica alla fine del gennaio 2003, con conseguente palese cessazione della materia del contendere, e che comunque era stato modificato da successivi atti regionali sui quali non avrebbe inciso la disposizione censurata che, anche secondo il rimettente, avrebbe potuto trovare concreta applicazione solo per il futuro e non rispetto al calendario venatorio già adottato per la stagione 2002-2003;

che in prossimità dell’udienza pubblica il WWF Italia ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal TAR Campania, richiamando, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 311 del 2003, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della previsione contenuta nella norma regionale oggetto del presente giudizio che prorogava al “28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della caccia di diverse specie (art. 49, comma 1, lettera f, della legge regionale campana n. 15 del 2002).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), il quale ha modificato l’art. 16 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), prevedendo l’anticipazione della apertura della caccia al 1° settembre, in luogo della terza domenica di settembre originariamente prevista nella lettera a) del predetto art. 16 per le specie ivi elencate (quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, lepre comune, fagiano);

che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, giudice rimettente, ritiene che la norma censurata contrasti con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, per le specie sopra considerate, prevede la terza domenica di settembre come termine iniziale per l’attività venatoria, modificabile con autorizzazione regionale, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,  per determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;

che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;

che il giudice rimettente ritiene che l’art. 49 della legge campana 26 luglio 2002, n. 15, non trovi applicazione rispetto al calendario venatorio campano per la stagione 2002-2003, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 (Approvazione del calendario venatorio 2002/2003), di cui si chiede l’annullamento nel giudizio a quo con riferimento, tra l’altro, alla previsione contenuta nel primo capoverso, lettera a), che indica le specie cacciabili dal 1° settembre al 15 settembre 2002 (colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora; ed un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune, fagiano);

che, secondo il giudice a quo, l’art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale della Campania n. 15 del 2002 sarebbe però richiamato al primo “visto” del preambolo motivazionale della successiva delibera della Giunta regionale n. 4063 dell’11 settembre 2002, che avrebbe modificato il calendario venatorio allegato alla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, sostituendo il primo capoverso, lettera a), del primo deliberato, nel senso che le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e tortora sono considerate cacciabili dall’8 al 15 settembre 2002, con integrale conferma, per il resto, della prima delibera del 26 luglio 2002;

che, a giudizio del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto la norma censurata integrerebbe il presupposto giuridico del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, come modificata dalla successiva delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002;

che, tuttavia, il giudice a quo, nel richiamare la delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002, annette ad essa il contenuto di una precedente delibera della Giunta regionale del 9 settembre 2002, n. 4039 (Riformulazione calendario venatorio annata 2002-2003 in esecuzione sentenza Tar n. 4022 del 4/9/2002), la quale, richiamando al primo “visto” del preambolo motivazionale l’art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale della Campania n. 15 del 2002, sostituiva la previsione contenuta nel primo capoverso, lettera a), della delibera n. 3628 del 2002, stabilendo che potessero essere cacciate dall’11 settembre 2002 le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e tortora;

che avverso tale delibera il WWF Italia, ricorrente nel giudizio a quo, ha proposto motivi aggiunti con atto del 10 settembre 2002, chiedendone l’annullamento anche in relazione alla parte in cui essa consentiva la caccia delle specie sopra menzionate dall’8 [recte: 11] settembre 2002;

che la suddetta previsione è stata modificata dalla Giunta regionale campana con la delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002 (Delibera Regionale 4039 del 9/9/2002 – Differimento termini), la quale prevede, diversamente da quanto si evince dalla ordinanza di rimessione, il differimento al 15 settembre 2002 dell’inizio dell’attività venatoria “per tutte le specie cacciabili ad eccezione del cinghiale per il quale l’apertura resta fissata il 2 ottobre 2002”;

che anche avverso questa delibera il WWF Italia, ricorrente nel giudizio a quo, ha proposto motivi aggiunti con atto del 5 novembre 2002, chiedendone l’annullamento in quanto essa, pur allineando la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (come previsto dal citato art. 18 della legge statale n. 157 del 1992), richiama la rimanente parte del calendario venatorio regionale, oggetto di ulteriori censure nel procedimento pendente davanti al TAR Campania;

che, dunque, il giudice rimettente, nel motivare sulla rilevanza della questione, pur citando la delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002, non tiene conto del contenuto di essa, che prevede l’apertura della caccia nel territorio regionale a partire dal 15 settembre 2002 (coincidente con la terza domenica del mese), in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale, facendo invece esplicito e motivato riferimento al contenuto della delibera n. 4039 del 9 settembre 2002;

che l’erronea considerazione del contenuto del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 come modificata dalle richiamate successive delibere inficia la ricostruzione proposta dal giudice a quo per sostenere la rilevanza della questione;

che la motivazione sulla rilevanza appare pertanto carente, in assenza di qualsiasi riferimento alla previsione, contenuta nella citata delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002, del differimento al 15 settembre 2002 dell’inizio dell’attività venatoria nel territorio campano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.