ORDINANZA N.77
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), promosso con ordinanza del 16 gennaio 2003 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di costituzione di Pietro Maria Vaccara;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 gennaio 2003, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e successive modificazioni, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale trae origine da un giudizio di impugnazione promosso avverso la sentenza della Sezione disciplinare che, dopo aver dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione di otto dei suoi nove componenti, aveva confermato la sussistenza della responsabilità in ordine all’addebito disciplinare già in precedenza dichiarata, con la decisione annullata, da un collegio giudicante nella medesima composizione soggettiva;
che il magistrato ricorrente aveva, con il medesimo ricorso, eccepito l’illegittimità costituzionale delle norme in tema di astensione e ricusazione dei componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
che la Corte rimettente ha ritenuto pregiudiziale l’esame della questione relativa all’irregolare costituzione del giudice per la rilevata incompatibilità dei componenti della Sezione disciplinare, facenti parte del collegio che aveva emanato la decisione cassata, a giudicare in sede di rinvio;
che, ad avviso del giudice a quo, la vigente disciplina non conterrebbe alcuno strumento normativo per integrare il numero complessivo dei componenti la Sezione disciplinare, preventivamente designati dal Consiglio, e ciò non consentirebbe il rispetto del principio costituzionale di imparzialità e di terzietà del giudice, nell’ipotesi in cui il numero dei componenti incompatibili sia superiore a quello dei supplenti, non utilizzati per la formazione del collegio;
che, rileva la Corte rimettente, anche la recente riforma dell’organizzazione del Consiglio superiore della magistratura e della sua Sezione disciplinare, introdotta con la legge 28 marzo 2002, n. 44, prevede un numero di componenti insufficiente a sostituire l’eventuale più elevato numero di componenti incompatibili;
che nel giudizio così promosso si è costituito il magistrato ricorrente nel processo principale, il quale ha fatto proprie le argomentazioni svolte dal giudice rimettente ed ha chiesto una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e successive modificazioni, è stata sollevata dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con l’ordinanza in epigrafe, nella parte in cui le predette norme, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia;
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 262 del 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”;
che, pertanto, gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce della sopravvenuta pronuncia.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, Sezioni unite civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.